ART. 75 ESAME 1. Ciascuna delle OO.SS. firmatarie il presente contratto puo' chiedere, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 29/93, in forma scritta sulle materie di cui all'art. 74, l'attivazione della procedura di esame; della richiesta di incontro per l'esame l'Ente provvede a dare notizia alle altre OO.SS. firmatarie. 2. Le procedure di esame sono espletate a livello di Ente o locale a seconda dei soggetti che hanno adottato il provvedimento oggetto dell'esame stesso. 3. L'esame deve espletarsi di norma nel termine di 5 giorni dalla richiesta dell'incontro. Durante tale periodo le Parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza. 4. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle Parti nelle materie oggetto dell'esame stesso. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilita' dei dirigenti nelle materie oggetto di esame. 5. Durante il periodo in cui si svolge l'esame l'Ente non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le Organizzazioni Sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.