ART. 75
                                ESAME
1. Ciascuna  delle  OO.SS.  firmatarie  il  presente  contratto  puo'
chiedere,  ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 29/93, in
forma scritta sulle materie di cui all'art. 74,  l'attivazione  della
procedura  di  esame;  della richiesta di incontro per l'esame l'Ente
provvede a dare notizia alle altre OO.SS. firmatarie.
2. Le procedure di esame sono espletate a livello di Ente o locale  a
seconda  dei  soggetti  che  hanno  adottato il provvedimento oggetto
dell'esame stesso.
3. L'esame deve espletarsi di norma nel termine  di  5  giorni  dalla
richiesta  dell'incontro.  Durante tale periodo le Parti si adeguano,
nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e
trasparenza.
4. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal  quale  risultino  le
posizioni delle Parti nelle materie oggetto dell'esame stesso.  Resta
ferma  l'autonoma  determinazione definitiva e la responsabilita' dei
dirigenti nelle materie oggetto di esame.
5. Durante il periodo in cui si  svolge  l'esame  l'Ente  non  adotta
provvedimenti  unilaterali  nelle  materie  oggetto  dell'esame  e le
Organizzazioni Sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse
iniziative conflittuali.