ART. 79
                        DIRITTO DI AFFISSIONE
1. I comunicati delle  OO.SS.  verranno  affissi  presso  le  singole
unita'  produttive  di  cui all'art. 78 esclusivamente nelle apposite
bacheche messe a disposizione dall'Ente.
2. Ai fini di una precisa responsabilizzazione in ordine al contenuto
del materiale affisso, i comunicati  di  cui  sopra  dovranno  recare
esplicita indicazione dell'organo che li ha emessi.