ART. 81
                        CONTRIBUTI SINDACALI
1. I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega  a  favore  della
Organizzazione  Sindacale da loro prescelta per la riscossione di una
quota  mensile  dello  stipendio  per  il  pagamento  dei  contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La  delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'Ente a cura
del dipendente o dell'Organizzazione Sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
di rilascio.
3. Il  dipendente  puo'  revocare  in  qualsiasi  momento  la  delega
rilasciata  ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'Ente ed  all'Organizzazione  Sindacale  interessata.    L'effetto
della  revoca  decorre  dal  primo  giorno  del  mese successivo alla
presentazione della stessa.
4. Le  trattenute  sono  operate  dall'Ente  sulla  retribuzione  dei
dipendenti  in  base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente
alle   Organizzazioni   Sindacali   interessate   secondo   modalita'
concordate.
5.  L'Ente  e'  tenuto,  nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti  effettuati  alle
Organizzazioni Sindacali.