Art. 29
             Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,
superato  il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione gia'
disciplinati agli artt.  24 e 25, ha luogo:
a) al  compimento del limite massimo di  eta',  o  al  raggiungimento
dell' anzianita' massima di servizio ai sensi delle norme di legge in
vigore;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell'amministrazione.