Art. 29 Cause di cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione gia' disciplinati agli artt. 24 e 25, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di eta', o al raggiungimento dell' anzianita' massima di servizio ai sensi delle norme di legge in vigore; b) per recesso del dirigente; c) per recesso dell'amministrazione.