Art. 30 Obblighi delle parti 1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di eta' avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La risoluzione del rapporto e' comunque comunicata per iscritto dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell' anzianita' massima di servizio l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima; in fase di prima applicazione del presente contratto, la presente disposizione viene applicata a decorrere dal quarto mese successivo alla data di stipulazione del medesimo. 2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.