Art. 30
                        Obblighi delle parti
1. La risoluzione del rapporto di lavoro per  compimento  del  limite
massimo  di  eta'  avviene    automaticamente  al  verificarsi  della
condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La
risoluzione    del  rapporto  e'  comunque  comunicata  per  iscritto
dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell' anzianita' massima
di  servizio  l'amministrazione  risolve il rapporto senza preavviso,
salvo domanda dell'interessato per la permanenza  in  servizio  oltre
tale  compimento,  da  presentarsi  almeno tre mesi prima; in fase di
prima applicazione del presente contratto, la  presente  disposizione
viene  applicata  a decorrere dal quarto mese successivo alla data di
stipulazione del medesimo.
2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione
scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.