Art. 31
                    Recesso dell'amministrazione
1 . Nel  caso  di  recesso  dell'amministrazione,  quest'ultima  deve
comunicarlo    per    iscritto    all'    interessato,    indicandone
contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del  comma
2, i termini di preavviso.
2.    Il    recesso per giusta causa e' regolato  dall' art. 2119 del
codice   civile.      Costituiscono   giusta   causa    di    recesso
dell'amministrazione  fatti  e  comportamenti,  anche  estranei  alla
prestazione lavorativa, di gravita'  tale  da  essere  ostativi  alla
prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3.    Nei  casi  previsti  dai  commi 1 e 2, prima di formalizzare il
recesso,  l'  amministrazione  contesta  per  iscritto  l'   addebito
convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno
dal  ricevimento  della  contestazione,  per   essere   sentito a sua
difesa. Il dirigente puo' farsi assistere e/o rappresentare    da  un
esponente  dell'associazione  sindacale  cui  aderisce  o  conferisce
mandato o da un legale di sua fiducia.  Ove  lo  ritenga  necessario,
l'amministrazione,    in  concomitanza  con  la  contestazione,  puo'
disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo  non
superiore   a  30  giorni,  con  la  corresponsione  del  trattamento
economico   complessivo   in   godimento   e      la    conservazione
dell'anzianita' di servizio.
4.  Avverso  gli  atti  applicativi dei precedenti commi 1 e 2, ferma
restando  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  ricorso  al   giudice
competente,  il  dirigente  puo'  altresi'  attivare  le procedure di
conciliazione disciplinate dall' articolo 34 ed  istituite  ai  sensi
dell' art. 59, comma 7, del D. lgs. n. 29 del 1993.
5.  La  responsabilita'  particolarmente grave e reiterata, accertata
secondo le procedure di cui all'  art.  27  del  presente  contratto,
costituisce   giusta  causa  di  recesso;  in  tale  caso,  non  sono
attivabili le procedure di conciliazione di cui al comma  precedente.
L'annullamento   delle   predette  procedure  di  accertamento  della
responsabilita' fa venir meno il recesso.
6. Non puo' costituire causa di recesso l' esigenza  organizzativa  e
gestionale  nelle       situazioni di esubero ; in tali situazioni si
applicano prioritariamente le vigenti  procedure  di  mobilita',  ivi
compresa quella di cui all' art. 28 del presente CCNL.
7.  Le  parti  convengono  di porre in essere una azione congiunta di
verifica  circa  l'applicazione  e  gli  effetti  delle  disposizioni
contenute   nel  presente  articolo  anche  alla  luce  di  eventuali
modifiche legislative e giurisprudenziali che possano intervenire  in
materia.