Art. 31 Recesso dell'amministrazione 1 . Nel caso di recesso dell'amministrazione, quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all' interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso. 2. Il recesso per giusta causa e' regolato dall' art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravita' tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, l' amministrazione contesta per iscritto l' addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente puo' farsi assistere e/o rappresentare da un esponente dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in concomitanza con la contestazione, puo' disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianita' di servizio. 4. Avverso gli atti applicativi dei precedenti commi 1 e 2, ferma restando in ogni caso la possibilita' di ricorso al giudice competente, il dirigente puo' altresi' attivare le procedure di conciliazione disciplinate dall' articolo 34 ed istituite ai sensi dell' art. 59, comma 7, del D. lgs. n. 29 del 1993. 5. La responsabilita' particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le procedure di cui all' art. 27 del presente contratto, costituisce giusta causa di recesso; in tale caso, non sono attivabili le procedure di conciliazione di cui al comma precedente. L'annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilita' fa venir meno il recesso. 6. Non puo' costituire causa di recesso l' esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero ; in tali situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilita', ivi compresa quella di cui all' art. 28 del presente CCNL. 7. Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica circa l'applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.