Art. 32 Nullita' del licenziamento 1. Il licenziamento e' nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza e' prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare: a) se e' dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua; b) se e' intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall' art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt.24, comma 3, e 25, comma 2. 2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.