Art. 32
                     Nullita' del licenziamento
1. Il licenziamento e' nullo in tutti i casi in cui tale  conseguenza
e'  prevista  dal  codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro
dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a)  se e' dovuto a ragioni politiche,  religiose,  sindacali,  ovvero
riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua;
b)    se  e'  intimato,  senza  giusta  causa,  durante  i periodi di
sospensione previsti dall' art. 2110 del codice civile, salvo  quanto
previsto  dagli artt.24, comma 3, e 25, comma 2.
2.  In  tutti  i  casi  di  licenziamento discriminatorio dovuto alle
ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della
legge n. 300 del 1970.