Art. 33
       Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1.  Il  dirigente  colpito  da  misure  restrittive  della   liberta'
personale  e'  obbligatoriamente  sospeso  dal  servizio,  salvo  che
l'amministrazione non intenda  procedere  ai  sensi  dell'  art.  27.
Analogamente  si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2,
3 e 4, della legge n. 55 del 1990, come sostituito  dall'articolo  1,
comma 1, della legge n. 16 del  1992. Salvo quanto previsto dal comma
2,  la  sospensione e' revocata nel caso in cui la misura restrittiva
abbia cessato i suoi effetti.
2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente  attinenti
al  rapporto  di lavoro o comunque rientranti nella previsione  dell'
art. 31, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della
liberta' personale o questa  abbia  cessato  i  suoi  effetti,  salva
l'applicabilita'  dell'art.  31, puo' essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva.
3. La sospensione disposta ai sensi del  presente  articolo  conserva
efficacia,  se  non  revocata,  per un periodo non superiore a cinque
anni. Decorso tale  ultimo  termine  il  dirigente  e'  riammesso  in
servizio,  fatta  salva  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di
recedere con le procedure di cui all' art. 31.
4. Al  dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente  articolo
e'  corrisposta  una indennita' alimentare pari al 50 per cento della
retribuzione di cui all' art. 38, punti 1, 2 e 3, e l' assegno per il
nucleo familiare, ove spettante.
5. In caso di  sentenza definitiva di assoluzione "perche'  il  fatto
non  sussiste"  o" l'imputato non lo ha commesso", l' Amministrazione
reintegra il dirigente nella medesima posizione rivestita prima della
sospensione; quanto corrisposto nel periodo di sospensione  cautelare
a  titolo  di  assegno  alimentare,  verra' conguagliato   con quanto
dovuto al dirigente a titolo di retribuzione per lo  stesso  periodo,
se fosse rimasto in servizio.