Art. 33 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 1. Il dirigente colpito da misure restrittive della liberta' personale e' obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l'amministrazione non intenda procedere ai sensi dell' art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55 del 1990, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 16 del 1992. Salvo quanto previsto dal comma 2, la sospensione e' revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti. 2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell' art. 31, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della liberta' personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l'applicabilita' dell'art. 31, puo' essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva. 3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente e' riammesso in servizio, fatta salva la possibilita' per l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all' art. 31. 4. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo e' corrisposta una indennita' alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all' art. 38, punti 1, 2 e 3, e l' assegno per il nucleo familiare, ove spettante. 5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione "perche' il fatto non sussiste" o" l'imputato non lo ha commesso", l' Amministrazione reintegra il dirigente nella medesima posizione rivestita prima della sospensione; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verra' conguagliato con quanto dovuto al dirigente a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.