Art. 34
                      Collegio di conciliazione
1. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta  a
base  del recesso dell'amministrazione  puo' ricorrere al Collegio di
conciliazione previsto dal comma 3.
2. Il ricorso di cui al comma  precedente  deve  essere  inoltrato  a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce
prova  del  rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al  collegio
non ha effetto sospensivo del recesso dell'amministrazione.
3.  Il  Collegio  di  conciliazione  e'  composto  di  tre membri. Il
dirigente  ricorrente  e  l'amministrazione  designano  ciascuno   un
componente,  e  i  due  componenti cosi' designati nominano di comune
accordo, entro  cinque  giorni  dalla  loro  designazione,  il  terzo
componente, con funzioni di presidente.
4. Il dirigente interessato provvede alla designazione del componente
che  lo  rappresenta nell'atto di ricorso. L'amministrazione comunica
per iscritto al ricorrente la  designazione  del  componente  di  sua
pertinenza entro cinque giorni dalla  ricezione del ricorso.
5. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, o comunque
di  mancato  rispetto  dei  termini  previsti per la designazione dei
componenti, questi vengono  designati,  su  richiesta  di  una  delle
parti,  dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede
legale l'amministrazione.
6. Il Collegio, presenti le parti in causa,  o,  eventualmente,  loro
rappresentanti,      esperisce      un  tentativo     preliminare  di
conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni  per  la
revoca del recesso.
7.   Ove   si   pervenga   alla   conciliazione   e   in   tale  sede
l'Amministrazione si obblighi a riassumere il dirigente, il  rapporto
prosegue  senza  soluzione  di  continuita';  in  caso  contrario, il
Collegio, sentite le parti in causa, emette il proprio lodo, al quale
l'Amministrazione e' tenuta a conformarsi anche nel caso  di  cui  al
comma 15.
8.  La procedura per la conciliazione e per l'emissione del lodo deve
esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.
9.  Ove  il  Collegio,  con  motivato  giudizio,  accolga il ricorso,
dispone a carico dell'amministrazione una  indennita'  supplementare.
Questa,   in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze
emerse, viene determinata in misura ricompresa  tra un  minimo,  pari
al  corrispettivo  del  preavviso  maturato  maggiorato  dell'importo
equivalente a due mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo  di
22 mensilita'.
10.   L'indennita'  supplementare  di  cui  al  comma  precedente  e'
automaticamente aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa  fra
i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
7 mensilita' in corrispondenza del 51        anno compiuto;
6 mensilita' in corrispondenza del 50  e 52  anno compiuto;
5 mensilita' in corrispondenza del 49  e 53  anno compiuto;
4 mensilita' in corrispondenza del 48  e 54  anno compiuto;
3 mensilita' in corrispondenza del 47  e 55  anno compiuto;
2 mensilita' in corrispondenza del 46  e 56  anno compiuto.
11.  Le  mensilita'  di cui ai commi 9 e 10 sono comprensive di tutti
gli elementi fissi della retribuzione con  esclusione  di  quella  di
risultato.
12.   In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non puo'
assumere  altro  dirigente  nel  posto  precedentemente  coperto  dal
ricorrente,  per  un  periodo  corrispondente al numero di mensilita'
riconosciute al medesimo ai sensi dei commi 9 e 10 .
 13.  Le  spese  relative  alla  partecipazione  dei  componenti  del
Collegio al Collegio stesso sono a carico della parte soccombente.
14.  In  fase di prima applicazione del presente contratto e comunque
non oltre il 30.11.97, il Collegio, ove accolga il ricorso,   dispone
la  reintegrazione  del  dirigente  nel  posto  di  lavoro, rimanendo
esclusa la tutela risarcitoria di cui ai commi 9 e 10, nei   casi  in
cui  accerti che il licenziamento e' dovuto alle cause di nullita' di
cui all' art. 32, ovvero e' ingiustificato.
15.  Il  dirigente  il   cui   licenziamento   sia   stato   ritenuto
ingiustificato da parte del collegio di conciliazione, per un periodo
pari  ai  mesi  cui  e'  correlata la determinazione dell' indennita'
supplementare e con decorrenza dalla  pronuncia  del  collegio,  puo'
avvalersi  della  disciplina  di  cui  all'  art.  35,  comma 10, del
presente CCNL, senza obbligo di preavviso.  Qualora  si  realizzi  il
trasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un
numero  di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
16. La procedura del presente articolo  sara'  sostituita  da  quella
prevista  all'  art.  69 del D. Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della
devoluzione al giudice ordinario delle  controversie  individuali  di
lavoro.