Art. 34 Collegio di conciliazione 1. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso dell'amministrazione puo' ricorrere al Collegio di conciliazione previsto dal comma 3. 2. Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell'amministrazione. 3. Il Collegio di conciliazione e' composto di tre membri. Il dirigente ricorrente e l'amministrazione designano ciascuno un componente, e i due componenti cosi' designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di presidente. 4. Il dirigente interessato provvede alla designazione del componente che lo rappresenta nell'atto di ricorso. L'amministrazione comunica per iscritto al ricorrente la designazione del componente di sua pertinenza entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso. 5. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, o comunque di mancato rispetto dei termini previsti per la designazione dei componenti, questi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'amministrazione. 6. Il Collegio, presenti le parti in causa, o, eventualmente, loro rappresentanti, esperisce un tentativo preliminare di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso. 7. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'Amministrazione si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuita'; in caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette il proprio lodo, al quale l'Amministrazione e' tenuta a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15. 8. La procedura per la conciliazione e per l'emissione del lodo deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio. 9. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una indennita' supplementare. Questa, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, viene determinata in misura ricompresa tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilita'. 10. L'indennita' supplementare di cui al comma precedente e' automaticamente aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: 7 mensilita' in corrispondenza del 51 anno compiuto; 6 mensilita' in corrispondenza del 50 e 52 anno compiuto; 5 mensilita' in corrispondenza del 49 e 53 anno compiuto; 4 mensilita' in corrispondenza del 48 e 54 anno compiuto; 3 mensilita' in corrispondenza del 47 e 55 anno compiuto; 2 mensilita' in corrispondenza del 46 e 56 anno compiuto. 11. Le mensilita' di cui ai commi 9 e 10 sono comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato. 12. In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non puo' assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilita' riconosciute al medesimo ai sensi dei commi 9 e 10 . 13. Le spese relative alla partecipazione dei componenti del Collegio al Collegio stesso sono a carico della parte soccombente. 14. In fase di prima applicazione del presente contratto e comunque non oltre il 30.11.97, il Collegio, ove accolga il ricorso, dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, rimanendo esclusa la tutela risarcitoria di cui ai commi 9 e 10, nei casi in cui accerti che il licenziamento e' dovuto alle cause di nullita' di cui all' art. 32, ovvero e' ingiustificato. 15. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte del collegio di conciliazione, per un periodo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell' indennita' supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del collegio, puo' avvalersi della disciplina di cui all' art. 35, comma 10, del presente CCNL, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato. 16. La procedura del presente articolo sara' sostituita da quella prevista all' art. 69 del D. Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.