Art. 35
                        Termini di Preavviso
1. Salvo il caso della risoluzione automatica del rapporto di  lavoro
prevista  all'  art.  30,  1  comma,  e quello del recesso per giusta
causa, negli altri  casi  previsti  dal  presente  contratto  per  la
risoluzione   del   rapporto   con  preavviso  o  con  corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello stesso,  i  relativi  termini  sono
fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a 2  anni;
b)  ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianita' fino a
un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene  trascurata
la  frazione  di  anno inferiore al semestre e viene considerata come
anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui  al  comma  1
sono ridotti ad un quarto.
3.  I  termini  di  preavviso  decorrono dal primo   o dal sedicesimo
giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l' osservanza dei
termini di cui al comma 1 e' tenuta a corrispondere all' altra  parte
un'  indennita' pari all' importo della retribuzione spettante per il
periodo di mancato preavviso.    L'  amministrazione  ha  diritto  di
trattenere,  su  quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da   lui
non osservato.
5.  E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di recesso
risolvere anticipatamente il rapporto, sia all' inizio, che   durante
il periodo di preavviso, con il consenso dell' altra parte.
6.    Durante  il  periodo  di  preavviso non possono essere concesse
ferie. Pertanto, in caso  di  preavviso  lavorato  si  da'  luogo  al
pagamento sostitutivo delle stesse.
7.  Il periodo di preavviso e' computato nell' anzianita'  lavorativa
a tutti gli effetti.
8.    In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde
agli aventi diritto l'indennita' sostitutiva  del  preavviso  secondo
quanto   stabilito  dall'  art.  2122  del  c.c.  nonche'  una  somma
corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9.  L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando
la retribuzione di cui all' art. 38, punti 1, 2, 3 e 4, ed agli artt.
43 e 44.
10.  Il  dirigente  il   cui   licenziamento   sia   stato   ritenuto
ingiustificato  da  parte  del Collegio arbitrale, ai sensi dell'art.
34, per un periodo pari ai mesi cui e'  correlata  la  determinazione
dell'indennita'  supplementare  e  con decorrenza dalla pronuncia del
Collegio,  puo'  essere  trasferito  ad  altra  amministrazione   del
Comparto    che    vi    abbia    dato   assenso,   senza   nullaosta
dell'amministrazione  di  appartenenza  ne'  obbligo  di   preavviso.
Qualora  si  realizzi  il  trasferimento ad altra amministrazione, il
dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari  al
solo periodo non lavorato.