Art. 35 Termini di Preavviso 1. Salvo il caso della risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista all' art. 30, 1 comma, e quello del recesso per giusta causa, negli altri casi previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) 8 mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a 2 anni; b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianita' fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre. 2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l' osservanza dei termini di cui al comma 1 e' tenuta a corrispondere all' altra parte un' indennita' pari all' importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L' amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui non osservato. 5. E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all' inizio, che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell' altra parte. 6. Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si da' luogo al pagamento sostitutivo delle stesse. 7. Il periodo di preavviso e' computato nell' anzianita' lavorativa a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall' art. 2122 del c.c. nonche' una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui all' art. 38, punti 1, 2, 3 e 4, ed agli artt. 43 e 44. 10. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte del Collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 34, per un periodo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, puo' essere trasferito ad altra amministrazione del Comparto che vi abbia dato assenso, senza nullaosta dell'amministrazione di appartenenza ne' obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.