Art. 40
(Comunicazioni al Garante)
1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in
relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23
dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
Nota all'art. 40:
La legge 23 dicembre 1993, n. 547, reca: "Modificazioni
ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice
di procedura penale in tema di criminilita' informatica".