Art. 41. 
                     (Disposizioni transitorie). 
 
  1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e
29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il  consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento  ai  dati  personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore  della  legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale  data.  Resta
salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e
alla diffusione dei dati prevista dalla presente legge. 
  2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  o  nei  novanta   giorni
successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli  7
e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data
di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di   cui
all'articolo  33,  comma  1,  ovvero,  per  i  trattamenti   di   cui
all'articolo 5  riguardanti  dati  diversi  da  quelli  di  cui  agli
articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998. 
  3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15,  comma  2,
devono essere adottate entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino  al  decorso  di
tale termine, i dati personali devono  essere  custoditi  in  maniera
tale da evitare un incremento dei  rischi  di  cui  all'articolo  15,
comma 1. 
  4. Le misure  di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  devono  essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti ivi previsti. 
  5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore  della
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22,  comma
3,  ad  opera  di  soggetti  pubblici,  esclusi  gli  enti   pubblici
economici, e all'articolo 24,  possono  essere  proseguiti  anche  in
assenza  delle   disposizioni   di   legge   ivi   indicate,   previa
comunicazione al Garante. 
  6. In sede di prima applicazione della presente  legge,  fino  alla
elezione del Garante ai  sensi  dell'articolo  30,  le  funzioni  del
Garante sono svolte dal presidente dell'Autorita'  per  l'informatica
nella pubblica  amministrazione,  fatta  eccezione  per  l'esame  dei
ricorsi di cui all'articolo 29. 
  7.   Le   disposizioni   della   presente   legge   che   prevedono
un'autorizzazione  del  Garante  si  applicano,  limitatamente   alla
medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.