Art. 41.
(Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e
29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta
salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e
alla diffusione dei dati prevista dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di
entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni
successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7
e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui
all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2,
devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di
tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera
tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15,
comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma
3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in
assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa
comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla
elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del
Garante sono svolte dal presidente dell'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei
ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla
medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.