Art. 42. 
                 (Modifiche a disposizioni vigenti). 
 
  1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121,  e'  sostituito
dal seguente: 
    "ART.  10.  -  (Controlli).  -  1.  Il   controllo   sul   Centro
elaborazione dati e' esercitato  dal  Garante  per  la  tutela  delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 
    2. I dati e le informazioni conservati negli archivi  del  Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle  fonti  originarie  indicate
nel primo comma dell'articolo  7,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un  procedimento  giurisdizionale  o  amministrativo  viene  rilevata
l'erroneita' o l'incompletezza  dei  dati  e  delle  informazioni,  o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' procedente ne  da'
notizia al Garante per la tutela delle persone e  di  altri  soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. 
    3. La persona alla quale si  riferiscono  i  dati  puo'  chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la  loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano  trattati
in violazione di vigenti disposizioni di legge o di  regolamento,  la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 
    4. Esperiti  i  necessari  accertamenti,  l'ufficio  comunica  al
richiedente,   non   oltre   venti   giorni   dalla   richiesta,   le
determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere  sulla
richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni  od  operazioni  a  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al  Garante  per  la  tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al  trattamento  dei  dati
personali. 
    5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di  dati  personali
che lo riguardano, trattati  anche  in  forma  non  automatizzata  in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento,  puo'  chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il  titolare  del  trattamento  di
compiere gli accertamenti  necessari  e  di  ordinare  la  rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi.  Il  tribunale  provvede  nei  modi  di  cui  agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile". 
  2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo  12  febbraio
1993, n. 39, e' sostituito dal seguente: 
    "1. E' istituita l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione, denominata "Autorita'" ai fini del presente decreto; 
tale Autorita'  opera  in  piena  autonomia  e  con  indipendenza  di
giudizio e di valutazione". 
  3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo  12  febbraio
1993, n. 39, e' sostituito dal seguente: 
    "1. Le norme concernenti  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del  personale,  il  relativo
trattamento giuridico ed economico e  l'ordinamento  delle  carriere,
nonche' la gestione delle spese  nei  limiti  previsti  dal  presente
decreto,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla   contabilita'
generale dello Stato,  sono  adottate  con  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  su  proposta
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorita' medesima.  Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema  di  regolamento  e'  reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i  quali
il  regolamento  puo'  comunque  essere  emanato.   Si   applica   il
trattamento economico previsto  per  il  personale  del  Garante  per
l'editoria e la radiodiffusione  ovvero  dell'organismo  che  dovesse
subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite  massimo
complessivo di centocinquanta  unita'.  Restano  altresi'  fermi  gli
stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, cosi'  come  determinati
per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per  la
categoria IV per il triennio 1996-1998". 
  4. Negli articoli 9, comma  2,  e  10,  comma  2,  della  legge  30
settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante  per  la  protezione  dei
dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per  la  tutela  delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali". 
 
          Note all'art. 42:
            Il testo vigente dell'art. 4 del D.Lgs. 12 febbraio 1993,
          n.  39   (Norme   in   materia   di   sistemi   informativi
          automatizzati   delle   amministrazioni   pubbliche),  come
          modificato della presente legge, e' il seguente:
            "Art. 4. - 1. E istituita l'Autorita'  per  l'informatica
          nella  pubblica  amministrazione  denominata "Autorita'" ai
          fini del presente decreto; tale Autorita'  opera  in  piena
          autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
            2.   L'Autorita'  e'  organo  collegiale  costituito  dal
          presidente e da quattro membri, scelti tra  persone  dotate
          di  alta  e riconosciuta competenza e professionalita' e di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza.  Il  presidente  e'
          nominato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri.
          Entro  quindici  giorni  dalla  nomina  del  presidente, su
          proposta di quest'ultimo, il Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri  nomina  con proprio decreto, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri.
          L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno
          dei  quattro  membri  dell'Autorita'  sono  comprovate  dal
          relativo  curriculum  di  cui  e' disposta la pubblicazione
          nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  in
          allegato ai suddetti decreti.
          3.  Il  presidente  e  i  quattro  membri  durano in carica
          quattro anni e possono una sola volta. Per l'intera  durata
          dell'incarico    essere   confermati   essi   non   possono
          esercitare,  a  pena   di   decadenza,   alcuna   attivita'
          professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
          qualsiasi   natura,   essere   imprenditori   o   dirigenti
          d'azienda,   nei   due   anni  successivi  alla  cessazione
          dell'incarico non  possono  altresi'  operare  nei  settori
          produttivi  dell'informatica.  I  dipendenti  statali  ed i
          docenti universitari, per  l'intera  durata  dell'incarico,
          sono  collocati,  rispettivamente, nella posizione di fuori
          ruolo e di aspettativa.
          4.  Al   funzionamento   degli   uffici   e   dei   servizi
          dell'Autorita',  al  fine  della  corretta esecuzione delle
          deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende
          un  direttore  generale,  che  ne  risponde  al  presidente
          dell'Autorita'  ed e' nominato dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il
          direttore  generale  dura  in  carica tre anni, puo' essere
          confermato, anche piu di una volta,  ed  e'  soggetto  alle
          disposizioni di cui al comma 3.
          5.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro del tesoro,  sono  determinate  le
          indennita'  da  corrispondere  al  Presidente,  ai  quattro
          membri ed al direttore generale".
            Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 12 febbraio 1993,
          n.  39   (Norme   in   materia   di   sistemi   informativi
          automatizzati   delle   amministrazioni   pubbliche),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 5. - 1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
          funzionamento dell'Autorita', l'istituzione del  ruolo  del
          personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
          l'ordinamento  delle  carriere,  nonche'  la gestione delle
          spese nei limiti previsti dal presente  decreto,  anche  in
          deroga  alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
          Stato, sono adottate con regolamento  emanato  con  decreto
          del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
          concerto con il Ministro del tesoro e  su  parere  conforme
          dell'Autorita'  medesima.  Il parere del Consiglio di Stato
          sullo schema di regolamento e'  reso  entro  trenta  giorni
          dalla   ricezione  della  richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere  emanato.  Si  applica  il
          trattamento economico previsto per il personale del Garante
          per  l'editoria  e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
          che  dovesse  subentrare  nelle  relative  funzioni,  fermo
          restando  il  limite  massimo complessivo di centocinquanta
          unita'.    Restano  altresi'  fermi  gli  stanziamenti  dei
          capitoli  di  cui al comma 2, cosi' come determinati per il
          1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti  per
          la categoria IV per il triennio 1996-1998.
          2.  L'Autorita'  provvede all'autonoma gestione delle spese
          per il proprio funzionamento e  per  la  realizzazione  dei
          progetti  innovativi  da  essa  direttamente  gestiti,  nei
          limiti dei fondi da iscriversi  in  due  distinti  capitoli
          dello  stato di previsione della spesa della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.  I  fondi  sono  iscritti  mediante
          variazione  compensativa  disposta con decreto del Ministro
          del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente,
          alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati
          progetti  innovativi. La gestione finanziaria e' sottoposta
          al controllo consuntivo della Corte dei conti.".
            Il testo vigente  dell'art.9  della  legge  30  settembre
          1993,n.  388 (Ratifica ed esecuzione): a) del protocollo di
          adesione del Governo della Repubblica italiana  all'accordo
          di  Schengen  del  14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati
          dell'Unione  economica  del   Benelux,   della   Repubblica
          federale  di  Germania e della Repubblica francese relativo
          all'eliminazione  graduale  dei  controlli  alle  frontiere
          comuni,  con  due  dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
          adesione della Repubblica italiana alla convenzione del  19
          giugno  1990  di  applicazione del summenzionato accordo di
          Schengen,  con  allegate  due   dichiarazioni   unilaterali
          dell'Italia  e  della  Francia,  nonche' la convenzione, il
          relativo  atto  finale,  con  annessi  l'atto  finale,   il
          processo  verbale  e la dichiarazione comune dei Ministri e
          Segretari di Stato firmati in occasione della  firma  della
          citata  convenzione  del  1990,  e  la dichiarazione comune
          relativa agli articoli  2  e  3  dell'accordo  di  adesione
          menzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica
          italiana  ed  il Governo della Repubblica francese relativo
          agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui  alla  lettera  b);
          tutti  atti  firmati  a  Parigi il 27 novembre 1990.), come
          modificato dalle presente legge, e' il seguente:
            "Art. 9. - 1. L'autorita' che ha la  competenza  centrale
          per   la   sezione  nazionale  del  Sistema  d'informazione
          Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, e'  il
          Ministero   dell'interno   -  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza. Essa e' altresi competente per le  attivita'  di
          cui  agli  articoli  37, paragrafo 1,38, paragrafo 4, e 46,
          paragrafo  2,  della  convenzione.  E'  fatto  divieto   di
          trasmettere  i  dati personali dei richiedenti l'asilo alle
          autorita'  dei  loro  Presi  di  provenienza  o   a   parti
          contraenti che non prevedono analogo divieto.
          2.  L'autorita'  di  controllo  di  cui  all'art. 114 della
          Convenzione e' il Garante per la tutela delle persone e  di
          altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
            Fino a quando non sara' istituito tale organo, i relativi
          compiti  sono  svolti  dal  Comitato parlamentare di cui al
          secondo comma dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977,  n.
          801,  il  quale  puo' designare, per i compiti di controllo
          previsti dal predetto art.  114  della  Convenzione  e  per
          quelli  di  cui all'art. 115 della Convenzione stessa uno o
          piu' dei  suoi  componenti  e  un  esperto  particolarmente
          qualificato  nella  materia  scelto dal comitato stesso. La
          designazione  non  ha  effetto   se   non   e'   comunicata
          all'autorita'   di   controllo  comune  istituita  a  norma
          dell'art. 115 della Convenzione".
            Il testo vigente dell'art. 10 della  legge  30  settembre
          1993,  n. 388 (Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di
          adesione del Governo della Repubblica italiana  all'accordo
          di  Schengen  del  14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati
          dell'Unione   economica   del   Benelux,  della  Repubblica
          federale di Germania e della Repubblica  francese  relativo
          all'eliminazione  graduale  dei  controlli  alle  frontiere
          comuni, con due dichiarazioni comuni;  b)  dell'accordo  di
          adesione  della Repubblica italiana alla convenzione del 19
          giugno 1990 di applicazione del  summenzionato  accordo  di
          Schengen,   con   allegate  due  dichiarazioni  unilaterali
          dell'Italia e della  Francia  nonche'  la  convenzione,  il
          relativo   atto  finale,  con  annessi  l'atto  finale,  il
          processo verbale e la dichiarazione comune dei  Ministri  e
          Segretari  di  Stato firmati in occasione della firma della
          citata convenzione del  1990,  e  la  dichiarazione  comune
          relativa  agli  articoli  2  e  3  dell'accordo di adesione
          summenzionato;  c)  dell'accordo  tra  il   Governo   della
          Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
          relativo  agli  articoli  2  e  3  dell'accordo di cui alla
          lettera b); tutti atti firmati  a  Parigi  il  27  novembre
          1990.),   come   modificato   dalle   presente   legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  10.  -  1.    Per  il  funzionamento  del  Sistema
          d'informazione   Schengen   si  applicano  direttamente  le
          disposizioni di cui agli articoli  da  94  a  104,  nonche'
          quelle  di  cui  agli  articoli 112 e 113 della Convenzione
          stessa  per  quanto  concerne  le  categorie  di  dati,  le
          specifiche  finalita'  di  utilizzazione,  le autorita' che
          possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli
          stessi.
            2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e
          fino alla data di entrata in vigore della legge  istitutiva
          del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
          rispetto al trattamento dei dati personali si applicano, in
          quanto  compatibili,  le disposizioni degli articoli da 7 a
          11 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
            3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1  aprile
          1981, n. 121, si applicano anche nei confronti del pubblico
          ufficiale  che  comunica o fa uso di dati o informazioni in
          violazione delle disposizioni che disciplinano  il  Sistema
          d'informazione Schengen¤.