Art. 42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito
dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' procedente ne da'
notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati
in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla
richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorita'" ai fini del presente decreto;
tale Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del personale, il relativo
trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere,
nonche' la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorita' medesima. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali
il regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico previsto per il personale del Garante per
l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse
subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo
complessivo di centocinquanta unita'. Restano altresi' fermi gli
stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati
per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la
categoria IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30
settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei
dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
Note all'art. 42:
Il testo vigente dell'art. 4 del D.Lgs. 12 febbraio 1993,
n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche), come
modificato della presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. E istituita l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione denominata "Autorita'" ai
fini del presente decreto; tale Autorita' opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito dal
presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate
di alta e riconosciuta competenza e professionalita' e di
indiscussa moralita' e indipendenza. Il presidente e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su
proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri.
L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno
dei quattro membri dell'Autorita' sono comprovate dal
relativo curriculum di cui e' disposta la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in
allegato ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica
quattro anni e possono una sola volta. Per l'intera durata
dell'incarico essere confermati essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti
d'azienda, nei due anni successivi alla cessazione
dell'incarico non possono altresi' operare nei settori
produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i
docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico,
sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori
ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi
dell'Autorita', al fine della corretta esecuzione delle
deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende
un direttore generale, che ne risponde al presidente
dell'Autorita' ed e' nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il
direttore generale dura in carica tre anni, puo' essere
confermato, anche piu di una volta, ed e' soggetto alle
disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le
indennita' da corrispondere al Presidente, ai quattro
membri ed al direttore generale".
Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 12 febbraio 1993,
n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del
personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme
dell'Autorita' medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico previsto per il personale del Garante
per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo
restando il limite massimo complessivo di centocinquanta
unita'. Restano altresi' fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati per il
1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per
la categoria IV per il triennio 1996-1998.
2. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese
per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei
progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei
limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante
variazione compensativa disposta con decreto del Ministro
del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente,
alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati
progetti innovativi. La gestione finanziaria e' sottoposta
al controllo consuntivo della Corte dei conti.".
Il testo vigente dell'art.9 della legge 30 settembre
1993,n. 388 (Ratifica ed esecuzione): a) del protocollo di
adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati
dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19
giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di
Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali
dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il
relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e
Segretari di Stato firmati in occasione della firma della
citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune
relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione
menzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo
agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b);
tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.), come
modificato dalle presente legge, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. L'autorita' che ha la competenza centrale
per la sezione nazionale del Sistema d'informazione
Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, e' il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza. Essa e' altresi competente per le attivita' di
cui agli articoli 37, paragrafo 1,38, paragrafo 4, e 46,
paragrafo 2, della convenzione. E' fatto divieto di
trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle
autorita' dei loro Presi di provenienza o a parti
contraenti che non prevedono analogo divieto.
2. L'autorita' di controllo di cui all'art. 114 della
Convenzione e' il Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Fino a quando non sara' istituito tale organo, i relativi
compiti sono svolti dal Comitato parlamentare di cui al
secondo comma dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, il quale puo' designare, per i compiti di controllo
previsti dal predetto art. 114 della Convenzione e per
quelli di cui all'art. 115 della Convenzione stessa uno o
piu' dei suoi componenti e un esperto particolarmente
qualificato nella materia scelto dal comitato stesso. La
designazione non ha effetto se non e' comunicata
all'autorita' di controllo comune istituita a norma
dell'art. 115 della Convenzione".
Il testo vigente dell'art. 10 della legge 30 settembre
1993, n. 388 (Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di
adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati
dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19
giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di
Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali
dell'Italia e della Francia nonche' la convenzione, il
relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e
Segretari di Stato firmati in occasione della firma della
citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune
relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione
summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla
lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre
1990.), come modificato dalle presente legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Per il funzionamento del Sistema
d'informazione Schengen si applicano direttamente le
disposizioni di cui agli articoli da 94 a 104, nonche'
quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione
stessa per quanto concerne le categorie di dati, le
specifiche finalita' di utilizzazione, le autorita' che
possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli
stessi.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e
fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva
del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 7 a
11 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1 aprile
1981, n. 121, si applicano anche nei confronti del pubblico
ufficiale che comunica o fa uso di dati o informazioni in
violazione delle disposizioni che disciplinano il Sistema
d'informazione Schengen¤.