Art. 43
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto
comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge
1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il
Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il
materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato
articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, nonche', in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive
modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
nonche' le vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresi' ferme le
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu'
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e),
della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati
ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della
legge 1 aprile 1981, n. 121.
Note all'art. 43:
Si trascrive il testo dell'art. 8, quarto comma della
legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza): "Ogni
amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che
per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei
quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia
natura concernenti cittadini italiani, e' tenuta a
notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero
dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro
il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia
stato installato od abbia avuto un principio di
attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo
informera' il Parlamento degli elementi cosi' raccolti ai
fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela
del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il
proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che
ometta la denuncia e' punito con la multa da trecentomila
lire a tre milioni".
Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art.
9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza):
"Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di
comportamenti puo' essere fondata esclusivamente su
elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un
profilo della personalita' dell'interessato".
La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento".
La legge 5 giugno 1990, n. 135, reca: "Programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS".
Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, reca: "norme sul
sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Si trascrive il testo dell'art. 6, primo comma, della
legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 6. (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
di polizia) - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di
coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine
e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle
informazioni e dei dati che devono essere forniti anche
dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine,
della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione
della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi
d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative dei servizi logistici e
amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative della dislocazione delle forze di
polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di
polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e
internazionali".