Art. 50.
Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative
e statali e attribuzione di beni e risorse
1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici
provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono,
inoltre, soppressi gli uffici periferici gia' appartenenti
all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno
(Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste
per la gestione stralcio.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo
1977, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla
individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire.
3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente
articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo
esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo
decorra dal 1 gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel
presente titolo.
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici
provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio
e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Nota all'art. 50:
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.