Art. 43. 1. Il funzionamento dell'ufficio del pretore, per l'espletamento della attivita' di cui all'articolo 42, e' assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, di magistrati addetti al tribunale e mediante utilizzazione dei locali e delle attrezzature di quest'ultimo. 2. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati all'ufficio del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti, indicando i giorni in cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati. Il decreto e' trasmesso, previo parere del consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura. 3. Per un tempo definito e non in via esclusiva e' disposta l'applicazione del personale amministrativo in servizio presso il tribunale necessario al funzionamento dell'ufficio del pretore della sede circondariale.