Art. 43.

  1.  Il  funzionamento  dell'ufficio del pretore, per l'espletamento
della  attivita'  di  cui  all'articolo  42,  e'  assicurato mediante
applicazione,  anche  a  tempo  parziale,  di  magistrati  addetti al
tribunale e mediante utilizzazione dei locali e delle attrezzature di
quest'ultimo.
  2.  Il  presidente  del  tribunale designa con decreto i magistrati
applicati  all'ufficio  del  pretore incaricati della trattazione dei
singoli procedimenti, indicando i giorni in cui essi tengono udienza,
in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei procedimenti
da  parte  degli  stessi  magistrati  ai  quali  erano  in precedenza
assegnati.  Il  decreto  e'  trasmesso,  previo  parere del consiglio
giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura.
  3.  Per  un  tempo  definito  e  non  in  via esclusiva e' disposta
l'applicazione  del  personale  amministrativo  in servizio presso il
tribunale  necessario al funzionamento dell'ufficio del pretore della
sede circondariale.