Art. 50.
       Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative
             e statali e attribuzione di beni e risorse

  1.  Sono  soppressi  gli  uffici  metrici  provinciali e gli uffici
provinciali  per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato. Sono,
inoltre,   soppressi   gli   uffici   periferici   gia'  appartenenti
all'Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo  per il Mezzogiorno
(Agensud),  a  decorrere  dalla conclusione delle operazioni previste
per la gestione stralcio.
  2.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo
1977,   n.   59,   entro  il  30  novembre  1998,  si  provvede  alla
individuazione  in via generale dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire.
  3.  La  data  dei  trasferimenti  di  cui  al  comma 2 del presente
articolo  viene  stabilita  in  modo  da  assicurare  che l'effettivo
esercizio  delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo
decorra  dal  1  gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel
presente titolo.
  4.  Il  personale  e  le  dotazioni  tecniche  degli uffici metrici
provinciali  e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio
e  l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.