Art. 35 
             (Istituzione del ministero e attribuzioni) 
 
  1. E' istituito il  ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio. 
  2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti
allo Stato in materia  di  tutela  dell'ambiente  e  del  territorio;
identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del  territorio
con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del  suolo  e
tutela delle acque; protezione della natura;  gestione  dei  rifiuti,
inquinamento  e  rischio  ambientale;  promozione  di  politiche   di
sviluppo sostenibile; risorse idriche. 
  3. Al  ministero  sono  trasferite  con  le  inerenti  risorse,  le
funzioni e  i  compiti  dei  ministeri  dell'ambiente  e  dei  lavori
pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,
ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve  le  funzioni
conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma  1,  lettere  a)  e  b)
della legge 15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'  trasferite  le
funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole
in materia di polizia forestale ambientale. 
 
          Nota all'art. 35:
            -  Per  il testo degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59 si veda in  nota  all'art.
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