Art. 37 (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo. 2. Il ministero si avvale altresi' degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.