Art. 37 
                            (Ordinamento) 
 
  1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati  ai  sensi
degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
non  puo'  essere  superiore  a  quattro,  in  relazione  alle   aree
funzionali definite dal precedente articolo. 
  2. Il ministero si avvale altresi' degli  uffici  territoriali  del
governo di cui all'articolo 11.