Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) 1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. 4. Nell'ambito dell'agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, e' costituito, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra l'agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati dall'articolo 03, comma 5, del decreto legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
Note all'art. 38: - Il testo dell'art. 110 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 110 (Riordino dell'ANPA). - 1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997. n. 59 sono ridefiniti gli organi deIl'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.". - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 496 del 4 dicembre 1993, Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61: "5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo e' confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.".