Art. 38
  (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)

  1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
  servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
  2.  L'agenzia  svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche
   di  interesse  nazionale  per  la protezione dell'ambiente, per la
   tutela  delle  risorse  idriche  e  della  difesa  del  suolo, ivi
   compresi  l'individuazione  e delimitazione dei bacini idrografici
   nazionali e interregionali.
  3.   All'agenzia   sono  trasferite  le  attribuzioni  dell'agenzia
   nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,  quelle dei servizi
   tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei
   ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.
  4.  Nell'ambito  dell'agenzia,  al  fine  di  garantire  il sistema
   nazionale  dei controlli in materia ambientale, e' costituito, con
   il  regolamento  di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4,
   un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto
   dall'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I
   rapporti  tra  l'agenzia  e le agenzie regionali sono disciplinati
   dall'articolo  03,  comma  5,  del  decreto legge 4 dicembre 1993,
   n.496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
   n. 61.
  5.   Sono   soppressi   l'agenzia   nazionale   per  la  protezione
   dell'ambiente,  i  servizi  tecnici  nazionali istituiti presso la
   presidenza  del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le
   relative risorse sono assegnate all'agenzia.
 
          Note all'art. 38:
            - Il testo dell'art. 110 del decreto legislativo  n.  112
          del  31  marzo  1998  (Conferimento  di  funzioni e compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59), e' il seguente:
            "Art.   110   (Riordino   dell'ANPA).   -   1.  Ai  sensi
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997.  n.  59  sono
          ridefiniti   gli   organi  deIl'Agenzia  nazionale  per  la
          protezione    dell'ambiente    (ANPA)     prevedendo     il
          coinvolgimento  delle  regioni,  ai  fini  di  garantire il
          sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.".
            - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3,  comma  5,  del
          decreto-legge  n.  496  del  4  dicembre 1993, Disposizioni
          urgenti sulla riorganizzazione dei controlli  ambientali  e
          istituzione  della  Agenzia  nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente, convertito con modificazioni, dalla legge 21
          gennaio 1994, n. 61:
            "5. Le agenzie di cui al  presente  articolo  collaborano
          con  l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di
          cui all'articolo 1, cui prestano,  su  richiesta,  supporto
          tecnico  in  attuazione delle convenzioni di cui al comma 3
          del medesimo articolo 1. In  attesa  dell'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui all'articolo 45, comma 3, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  al  personale  delle
          Agenzie  di  cui  al  presente  articolo  e'  confermato il
          trattamento giuridico ed economico in godimento.".