Art. 39 (Funzioni dell'agenzia) 1. L'agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti: a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Nota all'art. 39: - Il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 496 del 1993, come convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994, e' il seguente: "Art. 1. (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). - 1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge: a) le attivita' tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1, comma 1, di interesse nazionale; b) le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti della Agenzie di cui all'articolo 3 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie opera- tive per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti; c) le attivita' di consulenza e supporto tecnico- scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici. 2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonche' le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349. 3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 3, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il piu' efficace espletamento delle sue funzioni. 4. L'ANPA anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attivita' di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovra' svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282 Per la medesima finalita' l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati. 5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici, territoriali e locali e le societa' per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalita' per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attivita'. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro. 8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale.". - Il testo degli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e' il seguente: "Art. 1. (Finalita' della legge). - 1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. 2. Per il conseguimento delle finalita' perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformita' alle disposizioni che seguono. 3. Ai fini della presente legge si intende: a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali; b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine; c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici; d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque fluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonche' il territorio che puo' essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di piu' corsi di acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore; e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorita' amministrativa. 4. Alla realizzazione delle attivita' previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano. 5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica nonche' principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.". "Art. 4. (Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d) e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto: a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3. nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione; b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale; c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3; e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attivita' da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi; f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge. 2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo; Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, e' composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attivita'. Propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione. 4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture e le Amministrazioni statali competenti.". - L'articolo 88 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 cosi' dispone: "Art. 88 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi: a) al censimento nazionale dei corpi idrici; b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo; c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo; d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento; e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino; f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche; g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione delle emergenze idriche; h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994. n 36, nonche' ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile; l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario; m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici; n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua; o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994. n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3; p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneita', a parita' di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico; s) alle attivita' di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali; u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorita' di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18 comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge; v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacita' di invaso; z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneita' delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni; aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste; bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.".