Art. 39
                       (Funzioni dell'agenzia)

  1. L'agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti:
    a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del
   decreto  legge  4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21
   gennaio  1994,  n.  61,  nonche'  le  altre  assegnate all'agenzia
   medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del
   territorio;
    b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
   e  delle  acque  di  cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio
   1989,  n.  183,  nonche'  ogni altro compito e funzione di rilievo
   nazionale  di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo
   1998, n. 112.
 
          Nota all'art. 39:
            -  Il  testo  dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 496
          del 1993, come convertito con modificazioni dalla legge  n.
          61 del 1994, e' il seguente:
            "Art.   1.   (Agenzia   nazionale   per   la   protezione
          dell'ambiente). - 1. E' istituita l'Agenzia  nazionale  per
          la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
             a) le attivita' tecnico-scientifiche di cui all'articolo
          1, comma 1, di interesse nazionale;
             b) le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei
          confronti della Agenzie di cui all'articolo 3 allo scopo di
          rendere  omogenee sul piano nazionale le metodologie opera-
          tive per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;
             c)  le  attivita'  di  consulenza  e  supporto  tecnico-
          scientifico   del   Ministero   dell'ambiente   e,  tramite
          convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
            2. L'ANPA fornisce al Ministro  dell'ambiente  tutti  gli
          elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonche'
          le   elaborazioni   utili   per  la  predisposizione  della
          relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo  1,
          comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
            3.  L'ANPA  stipula  con  le  regioni  e  con le province
          autonome di Trento e di Bolzano  apposite  convenzioni  che
          prevedono  la specializzazione di talune strutture tecniche
          delle Agenzie di cui all'articolo 3, al fine di  assicurare
          sull'intero   territorio   nazionale   il   piu'   efficace
          espletamento delle sue funzioni.
            4. L'ANPA anche sulla base di  indicazioni  espresse  dal
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica, stipula con il Ministro  dell'ambiente  e  con
          l'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia e l'ambiente
          (ENEA)  apposita  convenzione  per  l'individuazione  delle
          attivita'  di  ricerca,  finalizzate  all'espletamento  dei
          compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovra' svolgere sulla base
          di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma  2,
          lettera  a),  della  legge  25  agosto  1991, n. 282 Per la
          medesima finalita' l'ANPA stipula accordi di programma  con
          enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.
            5.  Le  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, nonche' gli enti pubblici, territoriali e  locali
          e  le societa' per azioni operanti in regime di concessione
          esclusiva,  che  comunque  raccolgano  dati   nel   settore
          ambientale,   devono   trasmetterli  all'ANPA,  secondo  le
          modalita' stabilite con il regolamento di cui  all'articolo
          1-ter, comma 5.
            6.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto   con
          apposito  accordo  di  programma  stipulato  dall'ANPA  con
          l'Unioncamere,   vengono   stabilite   le   modalita'   per
          l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema
          delle  imprese,  la cui raccolta e informatizzazione spetta
          alle  Camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura.
            7.  L'ANPA,  anche  sulla  base di apposite direttive del
          Ministro dell'ambiente, predispone un  programma  triennale
          della  propria attivita'.  Nell'ambito di tale programma il
          consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni  anno
          il piano di lavoro.
            8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale.".
            -  Il  testo  degli  articoli 1 e 4 della legge 18 maggio
          1989,   n.   183 (Norme per il  riassetto  organizzativo  e
          funzionale della difesa del suolo), e' il seguente:
            "Art.  1. (Finalita' della legge). - 1. La presente legge
          ha  per  scopo  di  assicurare  la  difesa  del  suolo,  il
          risanamento  delle  acque,  la  fruizione e la gestione del
          patrimonio  idrico  per  gli  usi  di  razionale   sviluppo
          economico  e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad
          essi connessi.
            2. Per il conseguimento delle finalita' perseguite  dalla
          presente  legge,  la  pubblica  amministrazione svolge ogni
          opportuna azione di carattere conoscitivo di programmazione
          e pianificazione degli interventi, di loro  esecuzione,  in
          conformita' alle disposizioni che seguono.
            3. Ai fini della presente legge si intende:
             a)  per  suolo:  il territorio, il suolo, il sottosuolo,
          gli abitati e le opere infrastrutturali;
             b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e
          marine;
             c) per corso  d'acqua:  i  corsi  d'acqua,  i  fiumi,  i
          torrenti,  i  canali,  i  laghi, le lagune, gli altri corpi
          idrici;
             d) per bacino idrografico: il territorio  dal  quale  le
          acque  fluviali  o  di  fusione delle nevi e dei ghiacciai,
          defluendo in superficie, si raccolgono  in  un  determinato
          corso  d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonche'
          il territorio che puo'  essere  allagato  dalle  acque  del
          medesimo  corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali
          con le foci in mare ed il litorale marittimo  prospiciente;
          qualora  un territorio possa essere allagato dalle acque di
          piu' corsi di acqua, esso si intende ricadente  nel  bacino
          idrografico   il   cui   bacino  imbrifero  montano  ha  la
          superficie maggiore;
             e)  per  sub-bacino:  una  parte del bacino idrografico,
          quale definito dalla competente autorita' amministrativa.
            4. Alla realizzazione delle attivita' previste al comma 1
          concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato,  le
          regioni  a  statuto  speciale  ed  ordinario,  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni,  le
          comunita'  montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e
          quelli di bacino imbrifero montano.
            5. Le disposizioni  della  presente  legge  costituiscono
          norme  fondamentali  di  riforma  economico  sociale  della
          Repubblica   nonche'   principi   fondamentali   ai   sensi
          dell'articolo 117 della Costituzione.".
            "Art.  4. (Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il
          Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
          interventi nel settore della difesa del  suolo).  -  1.  Il
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del
          Ministro  dei  lavori  pubblici  ovvero  del  Comitato  dei
          ministri  di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d)
          e previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  approva
          con proprio decreto:
             a)  le  deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri,
          anche tecnici, per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui
          agli  articoli  2  e  3.  nonche'  per  la  verifica  ed il
          controllo dei piani di bacino, dei programmi di  intervento
          e di quelli di gestione;
             b)  gli  atti  relativi alla delimitazione dei bacini di
          rilievo nazionale e interregionale;
             c) i piani di bacino di rilievo  nazionale,  sentito  il
          Comitato   nazionale   per  la  difesa  del  suolo  di  cui
          all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore  dei
          lavori pubblici;
             d)   il   programma  nazionale  di  intervento,  di  cui
          all'articolo 25, comma 3;
             e) gli atti volti a provvedere  in  via  sostitutiva  in
          caso  di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono
          demandate  le  funzioni  previste  dalla  presente   legge,
          qualora  si  tratti di attivita' da svolgersi entro termini
          essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla
          natura degli interventi;
             f) ogni altro atto  di  indirizzo  e  coordinamento  nel
          settore disciplinato dalla presente legge.
            2.  E'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
          ministri, il Comitato dei ministri per  i  servizi  tecnici
          nazionali  e  gli  interventi  nel settore della difesa del
          suolo; Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su
          sua delega, e' composto dai Ministri dei  lavori  pubblici,
          dell'ambiente,  dell'agricoltura  e  delle  foreste, per il
          coordinamento della protezione civile e per gli  interventi
          straordinari nel Mezzogiorno.
            3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza
          sui  servizi  tecnici  nazionali  ed  adotta  gli  atti  di
          indirizzo e di coordinamento delle loro attivita'.  Propone
          al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  lo schema di
          programma nazionale di intervento, di cui all'articolo  25,
          comma  3,  che  coordina  con  quelli delle regioni e degli
          altri enti pubblici a  carattere  nazionale,  verificandone
          l'attuazione.
            4.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  segreteria
          tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture
          e le Amministrazioni statali competenti.".
            - L'articolo 88 del citato decreto legislativo n. 112 del
          1998 cosi' dispone:
            "Art. 88 (Compiti di rilievo nazionale). -  1.  Ai  sensi
          dell'articolo  1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
          1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
             a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
             b)  alla  programmazione  ed  al   finanziamento   degli
          interventi di difesa del suolo;
             c)  alla determinazione di criteri, metodi e standard di
          raccolta  elaborazione  e  consultazione  dei  dati,   alla
          definizione    di   modalita'   di   coordinamento   e   di
          collaborazione  tra  i  soggetti  pubblici   operanti   nel
          settore,  nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca
          e  studio  degli  elementi  dell'ambiente  fisico  e  delle
          condizioni  generali  di  rischio;  alla  valutazione degli
          effetti  conseguenti  alla  esecuzione   dei   piani,   dei
          programmi  e  dei  progetti su scala nazionale di opere nel
          settore della difesa del suolo;
             d)  alle  direttive  generali  e  di  settore   per   il
          censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la
          disciplina  dell'economia  idrica e per la protezione delle
          acque dall'inquinamento;
             e) alla formazione del bilancio idrico  nazionale  sulla
          scorta di quelli di bacino;
             f) alle metodologie generali per la programmazione della
          razionale  utilizzazione delle risorse idriche e alle linee
          di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
             g)  alle  direttive  e  ai  parametri  tecnici  per   la
          individuazione  delle  aree  a  rischio di crisi idrica con
          finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
             h) ai  criteri  per  la  gestione  del  servizio  idrico
          integrato  come  definito  dall'articolo  4  della  legge 5
          gennaio 1994, n. 36;
             i) alla definizione dei livelli minimi dei  servizi  che
          devono  essere  garantiti  in  ciascun  ambito territoriale
          ottimale di cui all'articolo 8,  comma  1,  della  legge  5
          gennaio  1994.  n  36, nonche' ai criteri ed agli indirizzi
          per la  gestione  dei  servizi  di  approvvigionamento,  di
          captazione   e  di  accumulo  per  usi  diversi  da  quello
          potabile;
             l)  alla  definizione  di  meccanismi  ed  istituti   di
          conguaglio  a  livello  di  bacino ai fini del riequilibrio
          tariffario;
             m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei
          trasferimenti di acqua per  il  consumo  umano  laddove  il
          fabbisogno  comporti o possa comportare il trasferimento di
          acqua tra regioni diverse e cio' travalichi  i  comprensori
          di riferimento dei bacini idrografici;
             n)  ai  compiti  fissati  dall'articolo 17 della legge 5
          gennaio 1994, n. 36, in  particolare  alla  adozione  delle
          iniziative   per  la  realizzazione  delle  opere  e  degli
          interventi di trasferimento di acqua;
             o) ai criteri ed indirizzi per  la  disciplina  generale
          dell'utilizzazione    delle   acque   destinate   a   scopi
          idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo  30
          della  legge  5  gennaio 1994. n. 36, fermo restando quanto
          disposto dall'articolo 29, comma 3;
             p) alle direttive  sulla  gestione  del  demanio  idrico
          anche   volte   a   garantire  omogeneita',  a  parita'  di
          condizioni, nel rilascio delle concessioni  di  derivazione
          di  acqua,  secondo  i  principi  stabiliti dall'articolo 1
          della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
             q) alla definizione ed all'aggiornamento dei  criteri  e
          metodi  per  il conseguimento del risparmio idrico previsto
          dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
             r) alla definizione del metodo normalizzato per definire
          le  componenti  di  costo  e  determinare  la  tariffa   di
          riferimento del servizio idrico;
             s)  alle  attivita'  di  vigilanza  e controllo indicate
          dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
             t)  all'individuazione  e   delimitazione   dei   bacini
          idrografici nazionali e interregionali;
             u)  all'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  in  caso di
          mancata istituzione da parte delle regioni delle  autorita'
          di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15,
          comma  4,  della  legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei
          poteri sostitutivi di cui agli articoli  18  comma  2,  19,
          comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
             v)  all'emanazione della normativa tecnica relativa alla
          progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di
          opere di carattere  assimilabile  di  qualsiasi  altezza  e
          capacita' di invaso;
             z)  alla  determinazione  di  criteri, metodi e standard
          volti  a  garantire   omogeneita'   delle   condizioni   di
          salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
             aa)  agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa
          delle coste;
             bb)  alla  vigilanza   sull'Ente   autonomo   acquedotto
          pugliese.
            2.  Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita
          la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di
          cui alle lettere t), u) e v), che sono  esercitate  sentita
          la Conferenza Stato-regioni.".