Art. 33.

  1.  Ai  fini  del  riconoscimento  dei titoli, certificati ed altri
titoli, previsti dal presente decreto legislativo, l'interessato deve
presentare  al Ministero della sanita' istanza in lingua italiana, in
carta semplice, corredata dai seguenti documenti:
   a)  originale o copia autentica del titolo previsto dagli allegati
A,  B,  C,  D,  E per l'attivita' di medico chirurgo, medico chirurgo
specialista, medico chirurgo di medicina generale;
   b)  certificato  di lecito ed effettivo svolgimento dell'attivita'
professionale  rilasciato  dalla  competente  autorita'  del Paese di
origine o provenienza.
  2.   Il   Ministero   della  sanita',  d'intesa  con  il  Ministero
dell'universita'  e ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi
accerta  la  regolarita'  della  domanda  e  relativa documentazione,
provvede  ad  autorizzare  l'ordine  provinciale dei medici chirurghi
presso   il   quale   l'interessato   deve  richiedere  l'iscrizione,
trasmettendo la relativa documentazione. Stessa comunicazione e', per
conoscenza, inviata all'interessato. Il rigetto dell'istanza da parte
del Ministero della sanita' e' motivato.
  3.  L'interessato,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento della
comunicazione,  deve,  a  pena decadenza del diritto di stabilimento,
iscriversi  all'ordine  provinciale  dei  medici  chirurghi. L'ordine
provinciale  dei  medici chirurghi nel termine di tre mesi dalla data
di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal
Ministero  della sanita' adempie alle procedure per l'iscrizione come
stabilito  dall'ordinamento  vigente. Dell'esito della procedura deve
essere  data  comunicazione  al  Ministero  della sanita' entro e non
oltre un mese dalla data dell'iscrizione.
  4.  Il  Ministero  della  sanita'  in  caso di fondato dubbio circa
l'autenticita' dei diplomi dei certificati degli altri titoli, chiede
conferma  della  veridicita'  degli  stessi alla competente autorita'
dello  stato membro nonche' di tutti i requisiti di formazione di cui
all'articolo 27.
  5.  I  documenti  di  cui  al  comma  1  non possono essere di data
anteriore ai tre mesi dalla data del rilascio.
  6.  Restano  ferme  le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in
materia di prestazione di servizi.