Art. 36.


         Procedure di nomina in ruolo del personale docente


  1.  Limitatamente  all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e'
prorogato al 31 agosto 2009.
  ((  1-bis.  Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita
dai  docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per
il   conseguimento  dell'abilitazione  o  idoneita'  all'insegnamento
indetti  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,   con  decreto  18  novembre  2005,  n.  85,  ai  sensi  del
decreto-legge  7  aprile  2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito
di  servizio  di  360  giorni,  reso  in  qualunque ordine e grado di
scuola,   entro   il   termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  ai  suddetti  corsi  speciali  e che abbiano superato
l'esame di Stato. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 4 del decreto-legge 3
          luglio  2001,  n.  255 (Disposizioni urgenti per assicurare
          l'ordinato    avvio    dell'anno   scolastico   2001/2002),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
          n. 333:
             «Art. 4
             (Accelerazione di procedure)
          . - 1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti
          di  utilizzazione,  di  assegnazione provvisoria e comunque
          quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
          devono  essere  completati  entro  il  31 luglio di ciascun
          anno.  I  contratti  a  tempo  indeterminato  stipulati dai
          dirigenti   territorialmente   competenti  dopo  tale  data
          comportano  il differimento delle assunzioni in servizio al
          1°  settembre  dell'anno  successivo,  fermi  restando  gli
          effetti   giuridici  dall'inizio  dell'anno  scolastico  di
          conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
          del  31  luglio  devono  essere  conferiti gli incarichi di
          presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
          data  i  dirigenti  territorialmente  competenti  procedono
          altresi'  alle  nomine  dei  supplenti  annuali,  e fino al
          termine    dell'attivita'    didattica    attingendo   alle
          graduatorie permanenti provinciali.
             2.  Decorso  il  termine  del  31  luglio,  i  dirigenti
          scolastici  provvedono  alle nomine dei supplenti annuali e
          fino  al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
          graduatorie  permanenti provinciali. Per le nomine relative
          alle  supplenze  brevi  e saltuarie, di cui all'articolo 4,
          comma  3,  della  legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente
          utilizza  le  graduatorie  di istituto, predisposte, per la
          prima  fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
          le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
             3.   Limitatamente   all'anno  scolastico  2001/2002  il
          termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001.
          Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' fissato al 31
          luglio 2001».
             -  Il  decreto del Ministero dell'istruzione 18 novembre
          2005,  n.  85  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
          serie speciale - del 22 novembre 2005, n. 92.
             -   Il  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97  recante
          «Disposizioni   urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio
          dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami
          di  Stato e di Universita'», convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  4  giugno  2004,  n.  143 e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - del 15 aprile 2004,
          n. 88.