Art. 36.
Procedure di nomina in ruolo del personale docente
1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e'
prorogato al 31 agosto 2009.
(( 1-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita
dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per
il conseguimento dell'abilitazione o idoneita' all'insegnamento
indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito
di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di
scuola, entro il termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato
l'esame di Stato. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333:
«Art. 4
(Accelerazione di procedure)
. - 1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti
di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque
quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun
anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai
dirigenti territorialmente competenti dopo tale data
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al
1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
data i dirigenti territorialmente competenti procedono
altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attivita' didattica attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e
fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente
utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la
prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il
termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001.
Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' fissato al 31
luglio 2001».
- Il decreto del Ministero dell'istruzione 18 novembre
2005, n. 85 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - del 22 novembre 2005, n. 92.
- Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami
di Stato e di Universita'», convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15 aprile 2004,
n. 88.