Art. 37.
Proroga di termini in materia di istruzione
1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo
2010-2011».
2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio
2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12
maggio 2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-quater, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.
(( 2-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.
129, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti:
«2010-2011».
2-ter. Al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, la parola: «105» e' sostituita dalla
seguente: «100»;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «80» e: «25» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «90» e: «10»;
c) all'articolo 4, comma 3, nell'alinea, la parola: «25» e'
sostituita dalla seguente: «10» e la lettera c) e' abrogata;
d) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche
ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi
in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi
di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di
competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode
ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di
Stato»;
e) all'articolo 5, comma 1, le parole: «scolastica statale o
paritaria» sono soppresse.
2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestivita'
degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi
quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con
gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate
fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di
una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 27 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali
e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno
di quelli di istruzione e formazione professionale sono
avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e
formativo 2010-2011, previa definizione di tutti gli
adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di
tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del
secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il medesimo Ministero non
promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle
scuole, ferma restando l'autonomia scolastica».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio
2006, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per
l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori
proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in
materia di istruzione), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
recante proroga di termini per l'emanazione di atti di
natura regolamentare, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,
continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.
3. All'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo adottato nell'esercizio della
delega di cui al comma 5, il Governo puo' adottare
disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la
procedura di cui al medesimo comma 5».
4. All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre
2005, n. 262, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi».
5. Le disposizioni correttive e integrative di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
possono essere adottate, relativamente ai decreti
legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77,
17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro
trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime
transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola
dell'infanzia, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge
28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni.
Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall'anno
scolastico 2008-2009.
7. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, le parole: «e fino alla messa a
regime della scuola secondaria di primo grado,» sono
sostituite dalle seguenti: «e fino all'anno scolastico
2008-2009,».
8. (Abrogato).
9. All'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre
2004, n. 252, le parole: «dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
10. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre
2005, n. 246, le parole: «diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «il 31 dicembre 2007».
11. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003,
n. 229, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «quattro anni».
12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi
di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o piu' decreti
legislativi correttivi e integrativi dei decreti
legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui
agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di
cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi e
criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le
stesse procedure.
13. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 novembre
2005, n. 246, le parole: «entro un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «entro tre anni».
14. E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1
dell'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229,
per l'adozione di uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge
29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei
principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
medesimo articolo 20-bis.
15. All'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003,
n. 172, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro due anni».
16. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Si riporta il testo del comma 1-quater dell'art. 13
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per
la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 4 del gia'
citato decreto-legge n. 97 del 2008, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a
decorrere dall'anno accademico 2010-2011.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la definizione
dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il
raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati
scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi
di laurea universitari ad accesso programmato di cui
all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge
11 gennaio 2007, n. 1), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Valorizzazione della qualita' dei risultati
scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea
universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto
1999, n. 264). - 1. Il punteggio massimo degli esami di
ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1
della legge 2 agosto 1999, n. 264, e' di 100 punti.
2. Nell'ambito di tale punteggio 90 punti sono assegnati
sulla base del risultato del test di ingresso e 10 punti
sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito
risultati scolastici di particolare valore, appositamente
certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio
continuativo e nell'esame di Stato.
3. I 10 punti assegnati ai risultati conseguiti nel
percorso scolastico sono determinati sulla base dei
seguenti elementi:
a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi,
dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli
ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria
superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo
anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso
di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di
Stato al termine del quarto anno - per merito o per
frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende
in considerazione l'ultimo biennio;
b) la valutazione finale conseguita nell'esame di
Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal
20 per cento degli studenti con la votazione piu' alta
attribuita dalle singole commissioni, e comunque non
inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente
lettera puo' essere assegnato anche per scaglioni, in
relazione alla valutazione finale conseguita dallo
studente;
c) (abrogata);
d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi,
conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi
tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a
corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano
comunque significative per il corso di laurea prescelto.
4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di
cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2
agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca adottato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i
corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della
medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi
bandi. Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche
ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei
punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in
tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il
Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza,
provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta
dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di
Stato.
5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine
dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna
commissione di esame finale di Stato che abbia operato
nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per
fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli
studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che
rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera
b)».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del suddetto decreto
legislativo n. 21 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Certificazioni). - 1. Le certificazioni
relative alle valutazioni di qualita' ottenute dagli
studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni
del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di
Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente
scolastico dell'istituzione frequentata dallo studente.
2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di
Stato a livelli valutativi di qualita' cosi' come previsto
dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la
certificazione e' relativa soltanto a detto esame e viene
rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di
esame.
3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
rilasciate a richiesta dell'interessato.».
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei
ricercatori.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
agosto 1999, n. 201.