Art. 37.


             Proroga di termini in materia di istruzione


  1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
17  ottobre  2005,  n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite
dalle   seguenti:  «a  decorrere  dall'anno  scolastico  e  formativo
2010-2011».
  2.  E'  abrogato  il  comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio
2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12
maggio   2006,   n.   173;   all'articolo  13,  comma  1-quater,  del
decreto-legge  31  gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.
  (( 2-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008,
n.  97,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.
129,   le   parole:   «2009-2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2010-2011».
  2-ter.  Al  decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  21,  sono
apportate le seguenti modifiche:
   a)  all'articolo  4, comma 1, la parola: «105» e' sostituita dalla
seguente: «100»;
   b)  all'articolo  4,  comma  2,  le  parole:  «80»  e:  «25»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «90» e: «10»;
   c)  all'articolo  4,  comma  3,  nell'alinea,  la  parola: «25» e'
sostituita dalla seguente: «10» e la lettera c) e' abrogata;
   d)  all'articolo  4,  comma  4, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:  «Con  lo  stesso  decreto  possono  essere  stabilite anche
ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi
in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi
di  cui  al  comma  3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di
competenza,   provvedono  alla  adeguata  valorizzazione  della  lode
ottenuta  dagli  studenti  nella  valutazione  finale  dell'esame  di
Stato»;
   e)  all'articolo  5,  comma  1,  le  parole: «scolastica statale o
paritaria» sono soppresse.
  2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestivita'
degli  interventi  in  favore della ricerca industriale, ivi compresi
quelli  cofinanziati  dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate
dal  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con
gli  istituti  bancari  per  la  gestione  degli interventi di cui al
decreto  legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate
fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di
una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 27 del
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali
          e  livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
          ciclo  del  sistema educativo di istruzione e formazione, a
          norma  dell'art.  2  della legge  28  marzo 2003, n. 53), e
          successive   modificazioni,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno
          di  quelli  di  istruzione  e formazione professionale sono
          avviati  contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e
          formativo   2010-2011,  previa  definizione  di  tutti  gli
          adempimenti  normativi  previsti.  Sino alla definizione di
          tutti  i  passaggi  normativi  propedeutici  all'avvio  del
          secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, il medesimo Ministero non
          promuove   sperimentazioni   del  nuovo  ordinamento  nelle
          scuole, ferma restando l'autonomia scolastica».
             -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio
          2006,  n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del
          D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per
          l'emanazione  di  atti  di  natura regolamentare. Ulteriori
          proroghe  per  l'esercizio  di  deleghe  legislative  e  in
          materia   di   istruzione),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «Art.  1.  - 1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
          recante  proroga  di  termini  per  l'emanazione di atti di
          natura   regolamentare,  e'  convertito  in  legge  con  le
          modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
             2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del
          decreto-legge  30  giugno  2005,  n.  115,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  17  agosto  2005,  n.  168,
          continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.
             3.  All'articolo  1  della  legge 14 maggio 2005, n. 80,
          dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
             «5-bis.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore
          del   decreto  legislativo  adottato  nell'esercizio  della
          delega  di  cui  al  comma  5,  il  Governo  puo'  adottare
          disposizioni  correttive  e  integrative,  nel rispetto dei
          principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la
          procedura di cui al medesimo comma 5».
             4.  All'articolo  40,  comma  1, della legge 28 dicembre
          2005,  n.  262, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
          seguenti: «dodici mesi».
             5.  Le  disposizioni  correttive  e  integrative  di cui
          all'articolo  1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
          possono   essere   adottate,   relativamente   ai   decreti
          legislativi  15  aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77,
          17  ottobre  2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro
          trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
             6.  E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime
          transitorio  concernente  l'accesso  anticipato alla scuola
          dell'infanzia,  di cui all'articolo 7, comma 4, della legge
          28   marzo   2003,   n.  53,  e  successive  modificazioni.
          Conseguentemente,  l'articolo  2 del decreto legislativo 19
          febbraio  2004,  n.  59,  si  applica a decorrere dall'anno
          scolastico 2008-2009.
             7.  All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19
          febbraio  2004,  n.  59,  le  parole:  «e fino alla messa a
          regime  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «e  fino  all'anno scolastico
          2008-2009,».
             8. (Abrogato).
             9.  All'articolo  2,  comma  3, della legge 30 settembre
          2004,  n.  252,  le  parole:  «dodici mesi» sono sostituite
          dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
             10.  All'articolo  5,  comma  1, della legge 28 novembre
          2005,  n.  246,  le  parole:  «diciotto  mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge» sono sostituite
          dalle seguenti: «il 31 dicembre 2007».
             11. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003,
          n.  229,  le  parole:  «tre  anni»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «quattro anni».
             12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica,  il  Governo e' delegato ad adottare, su proposta
          del   Ministro   delle  politiche  agricole,  alimentari  e
          forestali  e del Ministro per le politiche europee nei casi
          di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio
          2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o piu' decreti
          legislativi    correttivi   e   integrativi   dei   decreti
          legislativi  adottati  in  attuazione  delle deleghe di cui
          agli  articoli  7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di
          cui  all'articolo  1  della  legge  7  marzo 2003, n. 38, e
          successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri  di  delega  indicati dalle predette leggi e con le
          stesse procedure.
             13.  All'articolo  3,  comma  1, della legge 28 novembre
          2005,  n.  246,  le parole: «entro un anno» sono sostituite
          dalle seguenti: «entro tre anni».
             14. E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1
          dell'articolo  20-bis  della  legge 29 luglio 2003, n. 229,
          per  l'adozione  di  uno o piu' decreti legislativi recanti
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi  di  cui agli articoli 4 e 7 della citata legge
          29  luglio  2003,  n.  229, nel rispetto degli oggetti, dei
          principi  e  criteri  direttivi e della procedura di cui al
          medesimo articolo 20-bis.
             15.  All'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003,
          n.  172,  le  parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle
          seguenti: «Entro due anni».
             16.   La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 1-quater dell'art. 13
          del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per
          la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
          lo  sviluppo  di  attivita' economiche, la nascita di nuove
          imprese,       la       valorizzazione      dell'istruzione
          tecnico-professionale  e  la  rottamazione di autoveicoli),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
          n. 40, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «1-quater.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1-ter sono
          adottati entro il 31 luglio 2008.».
             -  Si  riporta il testo del comma 9 dell'art. 4 del gia'
          citato  decreto-legge n. 97 del 2008, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «9.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 4 e 5 del
          decreto  legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a
          decorrere dall'anno accademico 2010-2011.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la definizione
          dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e
          all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il
          raccordo  tra  la  scuola,  le universita' e le istituzioni
          dell'alta   formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
          nonche'  per la valorizzazione della qualita' dei risultati
          scolastici  degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi
          di  laurea  universitari  ad  accesso  programmato  di  cui
          all'articolo  1  della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma
          dell'articolo  2,  comma 1, lettere a), b) e c) della legge
          11  gennaio  2007,  n.  1),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «Art.  4  (Valorizzazione  della  qualita' dei risultati
          scolastici   ai   fini  dell'accesso  ai  corsi  di  laurea
          universitari  di  cui  all'articolo  1 della legge 2 agosto
          1999,  n.  264).  -  1. Il punteggio massimo degli esami di
          ammissione  ai  corsi  universitari,  di cui all'articolo 1
          della legge 2 agosto 1999, n. 264, e' di 100 punti.
             2. Nell'ambito di tale punteggio 90 punti sono assegnati
          sulla  base  del  risultato del test di ingresso e 10 punti
          sono   assegnati   agli  studenti  che  abbiano  conseguito
          risultati  scolastici  di particolare valore, appositamente
          certificati  ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio
          continuativo e nell'esame di Stato.
             3.  I  10  punti  assegnati  ai risultati conseguiti nel
          percorso   scolastico   sono  determinati  sulla  base  dei
          seguenti elementi:
              a)  la media complessiva, non inferiore a sette decimi,
          dei  voti  ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli
          ultimi  tre  anni  di  frequenza  della  scuola  secondaria
          superiore,  ivi  compreso  lo  scrutinio finale dell'ultimo
          anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso
          di  studenti  che  abbiano  ottenuto l'accesso all'esame di
          Stato  al  termine  del  quarto  anno  -  per  merito o per
          frequenza  di  percorsi scolastici quadriennali - si prende
          in considerazione l'ultimo biennio;
              b)  la  valutazione  finale  conseguita  nell'esame  di
          Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal
          20  per  cento  degli  studenti  con la votazione piu' alta
          attribuita   dalle  singole  commissioni,  e  comunque  non
          inferiore  a  80  su 100. Il punteggio di cui alla presente
          lettera  puo'  essere  assegnato  anche  per  scaglioni, in
          relazione   alla   valutazione   finale   conseguita  dallo
          studente;
              c) (abrogata);
              d)  le  votazioni, uguali o superiori agli otto decimi,
          conseguite  negli  scrutini finali di ciascuno degli ultimi
          tre  anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a
          corsi  universitari,  che abbiano diretta attinenza o siano
          comunque significative per il corso di laurea prescelto.
             4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di
          cui  al  comma  3  sono  individuati,  per  i  corsi di cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettere a) e b), della legge 2
          agosto   1999,   n.   264,   con   decreto   del   Ministro
          dell'universita'   e   della   ricerca  adottato  ai  sensi
          dell'articolo  4,  comma  1,  della  stessa legge, e, per i
          corsi  di  cui  all'articolo  1, comma 1, lettera e), della
          medesima  legge,  da  parte dei singoli atenei nei relativi
          bandi. Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche
          ulteriori   modalita'   per   definire  l'attribuzione  dei
          punteggi  nei  casi in cui non possono essere utilizzati in
          tutto  o  in  parte  gli  elementi  di  cui  al comma 3. Il
          Ministro  ed  i  singoli  atenei, per quanto di competenza,
          provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta
          dagli  studenti  nella  valutazione  finale  dell'esame  di
          Stato.
             5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine
          dell'anno   scolastico,   rende   pubblici   per   ciascuna
          commissione  di  esame  finale  di  Stato che abbia operato
          nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per
          fasce  di  punteggi,  delle  valutazioni  conseguite  dagli
          studenti  nel predetto esame, sia il numero di studenti che
          rientrano  nella  condizione  indicata nel comma 3, lettera
          b)».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 5 del suddetto decreto
          legislativo  n.  21  del  2008, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.   5   (Certificazioni).  -  1.  Le  certificazioni
          relative   alle  valutazioni  di  qualita'  ottenute  dagli
          studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni
          del  corso  di istruzione frequentato e in sede di esame di
          Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente
          scolastico dell'istituzione frequentata dallo studente.
             2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di
          Stato  a livelli valutativi di qualita' cosi' come previsto
          dall'articolo   4,   comma   3,   lettere   b)   e  c),  la
          certificazione  e'  relativa soltanto a detto esame e viene
          rilasciata  dal  dirigente scolastico dell'istituto sede di
          esame.
             3.  Le  certificazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 sono
          rilasciate a richiesta dell'interessato.».
             -  Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante
          «Riordino  della  disciplina  e snellimento delle procedure
          per  il  sostegno  della ricerca scientifica e tecnologica,
          per  la  diffusione  delle tecnologie, per la mobilita' dei
          ricercatori.»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27
          agosto 1999, n. 201.