Art. 37. Proroga di termini in materia di istruzione 1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011». 2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo e' soppresso. (( 2-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2010-2011». 2-ter. Al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 4, comma 1, la parola: «105» e' sostituita dalla seguente: «100»; b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «80» e: «25» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «90» e: «10»; c) all'articolo 4, comma 3, nell'alinea, la parola: «25» e' sostituita dalla seguente: «10» e la lettera c) e' abrogata; d) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato»; e) all'articolo 5, comma 1, le parole: «scolastica statale o paritaria» sono soppresse. 2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestivita' degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 27 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: «4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007. 3. All'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo puo' adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5». 4. All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». 5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore. 6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009. 7. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: «e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado,» sono sostituite dalle seguenti: «e fino all'anno scolastico 2008-2009,». 8. (Abrogato). 9. All'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 10. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2007». 11. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure. 13. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni». 14. E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20-bis. 15. All'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni». 16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.». - Si riporta il testo del comma 1-quater dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, cosi' come modificato dalla presente legge: «1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008.». - Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 4 del gia' citato decreto-legge n. 97 del 2008, cosi' come modificato dalla presente legge: «9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2010-2011.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264). - 1. Il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e' di 100 punti. 2. Nell'ambito di tale punteggio 90 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 10 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato. 3. I 10 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti elementi: a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di Stato al termine del quarto anno - per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo biennio; b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione piu' alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera puo' essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente; c) (abrogata); d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto. 4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi. Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato. 5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b)». - Si riporta il testo dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo n. 21 del 2008, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Certificazioni). - 1. Le certificazioni relative alle valutazioni di qualita' ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione frequentata dallo studente. 2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualita' cosi' come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la certificazione e' relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame. 3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta dell'interessato.». - Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201.