Art. 34
(Liberalizzazione delle attivita' economiche
ed eliminazione dei controlli ex ante)
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai
sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita'
ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attivita' economiche e' improntata al
principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,
fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento
comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme
vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori
di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo
all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta
all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura
di beni o servizi;
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari
all'attivita' svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a
previa autorizzazione l'esercizio di un'attivita' economica deve
essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse
generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalita'.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta a
rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto
del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi e
i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio
di attivita' economiche.
6. Quando e' stabilita, ai sensi del comma 4, la necessita' di
alcuni requisiti per l'esercizio di attivita' economiche, la loro
comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data
sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un
termine definito; restano salve le responsabilita' per i danni
eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai
principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo
le professioni, (( il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea, )) i servizi finanziari come definiti
dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i
servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno).
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 117 della
Costituzione:
"117.
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato".
-- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno":
"Art. 4 Servizi finanziari. 1. Sono esclusi dall'ambito
di applicazione del presente decreto i servizi finanziari,
ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i
servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio
pensionistico professionale o individuale, la negoziazione
dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e
quelli di consulenza nel settore degli investimenti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano, in particolare:
a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari
di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, alle attivita', ai servizi di
investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A
ed alla sezione B del medesimo Allegato".
Art. 5 Servizi di comunicazione. 1. Ai servizi ed alle
reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V
della parte prima del presente decreto".