Art. 34 
 
            (Liberalizzazione delle attivita' economiche 
               ed eliminazione dei controlli ex ante) 
 
  1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate  ai
sensi  dell'articolo  117,  comma  2,  lettere  e)   ed   m),   della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni  di  pari  opportunita'  e   il   corretto   ed   uniforme
funzionamento del mercato,  nonche'  per  assicurare  ai  consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni  di  accessibilita'
ai beni e servizi sul territorio nazionale. 
  2. La  disciplina  delle  attivita'  economiche  e'  improntata  al
principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,
fatte  salve  le   esigenze   imperative   di   interesse   generale,
costituzionalmente  rilevanti   e   compatibili   con   l'ordinamento
comunitario, che possono giustificare l'introduzione  di  previ  atti
amministrativi di  assenso  o  autorizzazione  o  di  controllo,  nel
rispetto del principio di proporzionalita'. 
  3. Sono abrogate  le  seguenti  restrizioni  disposte  dalle  norme
vigenti: 
    a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori
di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo
all'interno di una determinata area; 
    b) l'imposizione di distanze minime tra le  localizzazioni  delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica; 
    c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica  in  piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
    d) la limitazione dell'esercizio di una  attivita'  economica  ad
alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di
commercializzazione di taluni prodotti; 
    e) la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica
attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta
all'operatore; 
    f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la  fornitura
di beni o servizi; 
    g) l'obbligo di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari
all'attivita' svolta. 
  4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre  a
previa autorizzazione  l'esercizio  di  un'attivita'  economica  deve
essere  giustificato  sulla  base  dell'esistenza  di  un   interesse
generale,   costituzionalmente   rilevante    e    compatibile    con
l'ordinamento   comunitario,   nel   rispetto   del   principio    di
proporzionalita'. 
  5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta  a
rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta  giorni
decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito  al  rispetto
del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi  e
i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio
di attivita' economiche. 
  6. Quando e' stabilita, ai sensi del  comma  4,  la  necessita'  di
alcuni requisiti per l'esercizio di  attivita'  economiche,  la  loro
comunicazione all'amministrazione competente deve poter  essere  data
sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
salvo il successivo  controllo  amministrativo,  da  svolgere  in  un
termine definito;  restano  salve  le  responsabilita'  per  i  danni
eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa. 
  7. Le Regioni  adeguano  la  legislazione  di  loro  competenza  ai
principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6. 
  8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del  presente  articolo
le professioni, ((  il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi
pubblici  non  di  linea,  ))  i  servizi  finanziari  come  definiti
dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.  59  e  i
servizi di  comunicazione  come  definiti  dall'art.  5  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59  (Attuazione  direttiva  2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno). 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si  riporta  il   testo   dell'articolo   117   della
          Costituzione: 
              "117. 
              La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato". 
              -- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della
          direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel  mercato
          interno": 
              "Art. 4 Servizi finanziari. 1. Sono esclusi dall'ambito
          di applicazione del presente decreto i servizi  finanziari,
          ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito,  i
          servizi assicurativi  e  di  riassicurazione,  il  servizio
          pensionistico professionale o individuale, la  negoziazione
          dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e
          quelli di consulenza nel settore degli investimenti. 
              2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano, in particolare: 
                a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento  di
          cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                b) quando hanno ad oggetto gli  strumenti  finanziari
          di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58,  alle  attivita',  ai  servizi  di
          investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione  A
          ed alla sezione B del medesimo Allegato". 
              Art. 5 Servizi di comunicazione. 1. Ai servizi ed  alle
          reti di comunicazione di cui  all'articolo  1  del  decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259,   si   applicano
          esclusivamente le disposizioni di cui  ai  titoli  IV  e  V
          della parte prima del presente decreto".