Art. 35 
 
(Potenziamento  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
                              mercato) 
 
  1. Alla legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  dopo  l'articolo  21,  e'
aggiunto il seguente: 
  (( «21-bis - (Poteri dell'Autorita' Garante della concorrenza e del
mercato sugli atti amministrativi che determinano  distorsioni  della
concorrenza). -  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato )) e' legittimata  ad  agire  in  giudizio  contro  gli  atti
amministrativi  generali,  i  regolamenti  ed  i   provvedimenti   di
qualsiasi amministrazione pubblica che  violino  le  norme  a  tutela
della concorrenza e del mercato. 
  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se  ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazione
delle norme a tutela della concorrenza e del  mercato,  emette  ((  ,
entro sessanta giorni, )) un parere motivato, nel  quale  indica  gli
specifici  profili  delle  violazioni  riscontrate.  Se  la  pubblica
amministrazione non si conforma nei sessanta giorni  successivi  alla
comunicazione  del  parere,  l'Autorita'  puo'  presentare,   tramite
l'Avvocatura dello Stato,  il  ricorso,  entro  i  successivi  trenta
giorni. 
  3. Ai giudizi instaurati  ai  sensi  del  comma  1  si  applica  la
disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104.». 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si riporta il testo del titolo V  del  Libro  IV  del
          decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.   104,   recante
          "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, recante delega al governo per il riordino del  processo
          amministrativo. 
              "Titolo V 
              Riti abbreviati relativi a speciali controversie".