Art. 35
(Potenziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato)
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 21, e'
aggiunto il seguente:
(( «21-bis - (Poteri dell'Autorita' Garante della concorrenza e del
mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della
concorrenza). - 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato )) e' legittimata ad agire in giudizio contro gli atti
amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di
qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela
della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione
delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette (( ,
entro sessanta giorni, )) un parere motivato, nel quale indica gli
specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica
amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla
comunicazione del parere, l'Autorita' puo' presentare, tramite
l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta
giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la
disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo del titolo V del Libro IV del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante
"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo.
"Titolo V
Riti abbreviati relativi a speciali controversie".