Art. 36
(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei
mercati del credito e finanziari).
1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o
gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e
finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o
gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti
le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di
controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
(( 2.bis Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche
incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina.
Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e
la decadenza e' dichiarata dagli organi competenti degli organismi
interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o
alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la
decadenza e' dichiarata dall'Autorita' di vigilanza di settore
competente. ))
(( 2.ter In sede di prima applicazione, il termine per esercitare
l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, e' di 120 giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. ))
Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato":
"Art. 7. Controllo. 1. Ai fini del presente titolo si
ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del
codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti
o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o
congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e
di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza
determinante sulle attivita' di un'impresa, anche
attraverso:
a) diritti di proprieta' o di godimento sulla
totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che
conferiscono un'influenza determinante sulla composizione,
sulle, deliberazioni o sulle decisioni degli organi di
un'impresa.
2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla
impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei
contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici
suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o
beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti
giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne
derivano".