Art. 36 
 
(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali  incrociate  nei
                 mercati del credito e finanziari). 
 
  1. E' vietato ai titolari di cariche negli  organi  gestionali,  di
sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di  imprese  o
gruppi di imprese operanti nei mercati del  credito,  assicurativi  e
finanziari di assumere o esercitare analoghe  cariche  in  imprese  o
gruppi di imprese concorrenti. 
  2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono  concorrenti
le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti  di
controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10  ottobre  1990,  n.
287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici. 
  (( 2.bis Nell'ipotesi di cui al comma  1,  i  titolari  di  cariche
incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni  dalla  nomina.
Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le  cariche  e
la decadenza e' dichiarata dagli organi  competenti  degli  organismi
interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine  o
alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la
decadenza  e'  dichiarata  dall'Autorita'  di  vigilanza  di  settore
competente. )) 
  (( 2.ter In sede di prima applicazione, il termine  per  esercitare
l'opzione di cui al comma 2 bis, primo  periodo,  e'  di  120  giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 7 della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato": 
              "Art. 7. Controllo. 1. Ai fini del presente  titolo  si
          ha controllo nei casi contemplati  dall'articolo  2359  del
          codice civile ed inoltre in presenza di diritti,  contratti
          o altri rapporti giuridici  che  conferiscono,  da  soli  o
          congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e
          di diritto,  la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza
          determinante   sulle   attivita'   di   un'impresa,   anche
          attraverso: 
                a)  diritti  di  proprieta'  o  di  godimento   sulla
          totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; 
                b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici  che
          conferiscono un'influenza determinante sulla  composizione,
          sulle, deliberazioni o  sulle  decisioni  degli  organi  di
          un'impresa. 
              2. Il controllo e'  acquisito  dalla  persona  o  dalla
          impresa o dal gruppo di persone o di imprese: 
                a) che siano titolari dei diritti o  beneficiari  dei
          contratti  o  soggetti  degli  altri   rapporti   giuridici
          suddetti; 
                b) che, pur non essendo titolari di  tali  diritti  o
          beneficiari di tali contratti o soggetti di  tali  rapporti
          giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne
          derivano".