Art. 36 - bis 
 
(Ulteriori disposizioni in materia di tutela  della  concorrenza  nel
                        settore del credito). 
 
  (( 1. All'articolo 21 del codice del  consumo  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 e' aggiunto  il
seguente: )) 
    (( «3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di una
banca, di un istituto di credito o di  un  intermediario  finanziario
che, ai fini della stipula di  un  contratto  di  mutuo,  obbliga  il
cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
medesima banca, istituto o intermediario». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si riporta il  testo  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante  "Codice  del
          consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29  luglio  2003,
          n. 229", come modificato dalla presente legge: 
                "21.   Azioni   ingannevoli.   1.   E'    considerata
          ingannevole   una   pratica   commerciale   che    contiene
          informazioni non rispondenti al vero o,  seppure  di  fatto
          corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua  presentazione
          complessiva, induce o e' idonea ad  indurre  in  errore  il
          consumatore medio riguardo  ad  uno  o  piu'  dei  seguenti
          elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea  a  indurlo
          ad assumere una decisione di  natura  commerciale  che  non
          avrebbe altrimenti preso: 
                  a) l'esistenza o la natura del prodotto; 
                  b)  le  caratteristiche  principali  del  prodotto,
          quali  la  sua  disponibilita',  i  vantaggi,   i   rischi,
          l'esecuzione, la composizione, gli accessori,  l'assistenza
          post-vendita al consumatore e il trattamento  dei  reclami,
          il metodo e la data di fabbricazione o  della  prestazione,
          la consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita',
          la descrizione, l'origine  geografica  o  commerciale  o  i
          risultati che  si  possono  attendere  dal  suo  uso,  o  i
          risultati e le  caratteristiche  fondamentali  di  prove  e
          controlli effettuati sul prodotto; 
                  c) la portata degli impegni del  professionista,  i
          motivi della pratica commerciale e la natura  del  processo
          di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla
          sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del
          professionista o del prodotto; 
                  d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o
          l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; 
                  e) la necessita'  di  una  manutenzione,  ricambio,
          sostituzione o riparazione; 
                  f)  la  natura,  le  qualifiche  e  i  diritti  del
          professionista o del  suo  agente,  quali  l'identita',  il
          patrimonio, le capacita',  lo  status,  il  riconoscimento,
          l'affiliazione o i collegamenti e i diritti  di  proprieta'
          industriale, commerciale o intellettuale  o  i  premi  e  i
          riconoscimenti; 
                  g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di
          sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo  130  del
          presente Codice. 
              2. E'  altresi'  considerata  ingannevole  una  pratica
          commerciale che, nella fattispecie concreta,  tenuto  conto
          di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,  induce
          o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una
          decisione di natura commerciale che non avrebbe  altrimenti
          preso e comporti: 
                a) una qualsivoglia attivita' di  commercializzazione
          del prodotto che ingenera  confusione  con  i  prodotti,  i
          marchi, la denominazione sociale e altri  segni  distintivi
          di un concorrente, ivi compresa la pubblicita'  comparativa
          illecita; 
                b) il mancato rispetto da  parte  del  professionista
          degli impegni contenuti  nei  codici  di  condotta  che  il
          medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di  un
          impegno fermo e verificabile, e il  professionista  indichi
          in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice. 
              3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che,
          riguardando prodotti suscettibili di porre in  pericolo  la
          salute e la sicurezza  dei  consumatori,  omette  di  darne
          notizia in modo da indurre i consumatori  a  trascurare  le
          normali regole di prudenza e vigilanza. 
              3-bis. E' considerata scorretta la pratica  commerciale
          di  una  banca,  di  un  istituto  di  credito  o   di   un
          intermediario finanziario che, ai fini della stipula di  un
          contratto di mutuo, obbliga il cliente alla  sottoscrizione
          di una polizza assicurativa erogata dalla  medesima  banca,
          istituto o intermediario 
              4.  E'  considerata,  altresi',  scorretta  la  pratica
          commerciale che,  in  quanto  suscettibile  di  raggiungere
          bambini  ed  adolescenti,   puo',   anche   indirettamente,
          minacciare la loro sicurezza".