Art. 36 - bis
(Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel
settore del credito).
(( 1. All'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente: ))
(( «3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di una
banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario
che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il
cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
medesima banca, istituto o intermediario». ))
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003,
n. 229", come modificato dalla presente legge:
"21. Azioni ingannevoli. 1. E' considerata
ingannevole una pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto
corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione
complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il
consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti
elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo
ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto,
quali la sua disponibilita', i vantaggi, i rischi,
l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza
post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami,
il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione,
la consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita',
la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e
controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i
motivi della pratica commerciale e la natura del processo
di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla
sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del
professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o
l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessita' di una manutenzione, ricambio,
sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del
professionista o del suo agente, quali l'identita', il
patrimonio, le capacita', lo status, il riconoscimento,
l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta'
industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i
riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di
sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del
presente Codice.
2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica
commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto
di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce
o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione
del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i
marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi
di un concorrente, ivi compresa la pubblicita' comparativa
illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista
degli impegni contenuti nei codici di condotta che il
medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un
impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi
in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice.
3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che,
riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la
salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne
notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le
normali regole di prudenza e vigilanza.
3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale
di una banca, di un istituto di credito o di un
intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un
contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione
di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca,
istituto o intermediario
4. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere
bambini ed adolescenti, puo', anche indirettamente,
minacciare la loro sicurezza".