Art. 37 
 
            (Liberalizzazione nel settore dei trasporti). 
 
  (( 1. Il Governo con uno o piu' regolamenti da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.  400,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, sentite  le  Commissioni  parlamentari  che  si
esprimono nel termine di 30 giorni, emana  le  disposizioni  volte  a
realizzare una compiuta liberalizzazione e una efficiente regolazione
nel   settore   dei   trasporti   e   dell'accesso   alle    relative
infrastrutture. )) 
  2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle
seguenti norme generali: 
    a)  individuare  tra   le   Autorita'   indipendenti   esistenti,
l'Autorita' che svolge competenze assimilabili a quelle previste  dal
presente articolo; 
    b) attribuire all'Autorita' di cui alla lettera  a)  le  seguenti
funzioni: 
      ((  1)   garantire   condizioni   di   accesso   eque   e   non
discriminatorie  alle  infrastrutture  e   alle   reti   ferroviarie,
aeroportuali e portuali e alla mobilita' urbana collegata a stazioni,
aeroporti e porti; )) 
      2)  definire,  se  ritenuto  necessario   in   relazione   alle
condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli
mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti
delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto  dell'esigenza
di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico  delle
imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico  imposti
e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; 
      3) stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di
trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati; 
      4) definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare. 
  3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate  dal  comma  2  del
presente articolo, l'Autorita'  individuata  ai  sensi  del  medesimo
comma: 
    a) puo' sollecitare e  coadiuvare  le  amministrazioni  pubbliche
competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei
metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri
che puo' rendere pubblici; 
    b) determina i criteri per la redazione della contabilita'  delle
imprese regolate e puo'  imporre,  se  necessario  per  garantire  la
concorrenza, la separazione  contabile  e  societaria  delle  imprese
integrate; 
    c) propone  all'amministrazione  competente  la  sospensione,  la
decadenza o la revoca degli atti di concessione,  delle  convenzioni,
dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma  e  di
ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora  sussistano
le condizioni previste dall'ordinamento; 
    d)  richiede  a  chi  ne  e'  in  possesso  le   informazioni   e
l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio  delle  sue
funzioni,  nonche'  raccoglie   da   qualunque   soggetto   informato
dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
    e) se  sospetta  possibili  violazioni  della  regolazione  negli
ambiti  di  sua  competenza,  svolge  ispezioni  presso  i   soggetti
sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a  mezzi  di
trasporto e uffici;  durante  l'ispezione,  anche  avvalendosi  della
collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i  libri
contabili e qualsiasi altro  documento  aziendale,  ottenerne  copia,
chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre  sigilli;  delle
operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve  essere  redatto
apposito verbale; 
    f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli  atti
di regolazione adottati  e  con  gli  impegni  assunti  dai  soggetti
sottoposti  a  regolazione,  disponendo  le   misure   opportune   di
ripristino; nei casi in cui intenda adottare una  decisione  volta  a
fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni  idonei  a
rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali  impegni  per  le  imprese  e  chiudere  il  procedimento  senza
accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento  se  mutano  le
circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni  o  se  le
informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o
fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che  sussistano
motivi di necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
concorrenza e di tutelare gli  interessi  degli  utenti  rispetto  al
rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti
temporanei di natura cautelare; 
    g) valuta i reclami, le  istanze  e  le  segnalazioni  presentati
dagli utenti e dai consumatori, singoli o  associati,  in  ordine  al
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da  parte  dei  soggetti
esercenti   il   servizio   sottoposto   a   regolazione,   ai   fini
dell'esercizio delle sue competenze; 
    h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e  poco  onerose
per  la  conciliazione  e  la  risoluzione  delle  controversie   tra
esercenti e utenti; 
    i) ferme restando le  sanzioni  previste  dalla  legge,  da  atti
amministrativi e  da  clausole  convenzionali,  irroga  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del   fatturato
dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per  la
formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi,  diritti  e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di
inosservanza dei criteri  per  la  separazione  contabile  e  per  la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle  attivita'  di
servizio  pubblico  e  di  violazione   della   disciplina   relativa
all'accesso alle  reti  e  alle  infrastrutture  o  delle  condizioni
imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini
e alle misure disposti; 
    l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1  per
cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: 
      1) i  destinatari  di  una  richiesta  della  stessa  Autorita'
forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non
forniscano le informazioni nel termine stabilito; 
      2) i destinatari di un'ispezione rifiutino  di  fornire  ovvero
presentino  in  modo  incompleto  i  documenti   aziendali,   nonche'
rifiutino di fornire o forniscano  in  modo  inesatto,  fuorviante  o
incompleto i chiarimenti richiesti; 
    m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f)
applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato  dell'impresa
interessata. 
  4. Restano ferme  tutte  le  altre  competenze  diverse  da  quelle
disciplinate nel presente articolo delle  amministrazioni  pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati;  in  particolare,  restano
ferme le competenze in materia di  vigilanza,  controllo  e  sanzione
nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i  gestori
delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,  di
definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela  sociale  e
di promozione degli investimenti. Restano altresi'  ferme  e  possono
essere  contestualmente  esercitate  le   competenze   dell'Autorita'
garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10  ottobre  1990,
n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n.  145  e  2  agosto
2007, n.  146,  e  le  competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163 e le competenze dell'Agenzia per  le  infrastrutture  stradali  e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98. 
  5. L'Autorita' individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici  nei
modi piu'  opportuni  i  provvedimenti  di  regolazione  e  riferisce
annualmente alle Camere evidenziando lo  stato  della  disciplina  di
liberalizzazione  adottata  e  la  parte  ancora  da   definire.   La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta  efficace
fino  a  quando  e'  sostituita   dalla   regolazione   posta   dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste
dal presente articolo. 
  6. Alle attivita' di cui  al  comma  3  del  presente  articolo  si
provvede come segue: 
    a) nel limite delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente
per l'Autorita' individuata dal comma 2; 
    b)   mediante   un   contributo   versato   dai   gestori   delle
infrastrutture e  dei  servizi  regolati,  in  misura  non  superiore
all'uno  per  mille  del  fatturato  derivanti  dall'esercizio  delle
attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio.  Il  contributo  e'
determinato  annualmente  con  atto  dell'Autorita',  sottoposto   ad
approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Nel  termine
di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere  formulati
rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in  assenza  di  rilievi  nel
termine l'atto si intende approvato.  Ai  fini  dell'esercizio  delle
competenze  previste  dal  presente  articolo  l'Autorita'   provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane  disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                "2. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". 
              --La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme  per
          la tutela della concorrenza e del  mercato"  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240. 
              --Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante
          "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che
          modifica  la   direttiva   84/450/CEE   sulla   pubblicita'
          ingannevole" e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  6  settembre
          2007, n. 207. 
              --Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante
          Attuazione  della  direttiva   2005/29/CE   relativa   alle
          pratiche commerciali sleali tra imprese e  consumatori  nel
          mercato interno e che  modifica  le  direttive  84/450/CEE,
          97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e  il  Regolamento  (CE)  n.
          2006/2004 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre  2007,
          n. 207 
              --Il  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
          recante "Codice dei contratti pubblici relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  2
          maggio 2006, n. 100, S.O. 
              --Si riporta  il  testo  dell'articolo  36  del  citato
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98: 
                "Art.  36  Disposizioni  in   materia   di   riordino
          dell'ANAS S.p.A. 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2012  e'
          istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  presso
          il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con
          sede in Roma, l'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali. Il potere di indirizzo,  di  vigilanza  e  di
          controllo sull'Agenzia e'  esercitato  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
          cui al comma 2, il potere di indirizzo e  di  controllo  e'
          esercitato, quanto ai profili finanziari, di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze.  L'incarico  di
          direttore  generale,  nonche'  quello  di  componente   del
          comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
          ha la durata di tre anni. 
              2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,  svolge
          i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze
          e  le  procedure  previste  a  legislazione   vigente   per
          l'approvazione di contratti di programma  nonche'  di  atti
          convenzionali  e  di  regolazione  tariffaria  nel  settore
          autostradale e nei limiti delle  risorse  disponibili  agli
          specifici scopi: 
                a) proposta di programmazione  della  costruzione  di
          nuove  strade   statali,   della   costruzione   di   nuove
          autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad
          Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti  negativi
          sulla  finanza  pubblica,  nonche',  subordinatamente  alla
          medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'
          della concessione di gestione di autostrade per le quali la
          concessione sia in scadenza ovvero revocata; 
                b) quale amministrazione concedente: 
                  1)  selezione  dei  concessionari  autostradali   e
          relativa aggiudicazione; 
                  2)  vigilanza   e   controllo   sui   concessionari
          autostradali,  inclusa  la  vigilanza  sull'esecuzione  dei
          lavori di costruzione delle opere date in concessione e  il
          controllo della gestione delle autostrade il cui  esercizio
          e' dato in concessione; 
                  3) in alternativa a quanto previsto al  numero  1),
          affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di  cui
          alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate,
          per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per
          la  costruzione  e  gestione  di  nuove   autostrade,   con
          convenzione  da  approvarsi  con   decreto   del   Ministro
          dell'infrastruttura e dei  trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze; 
                  4)  si  avvale,  nell'espletamento  delle   proprie
          funzioni, delle societa'  miste  regionali  Autostrade  del
          Lazio s.p.a., Autostrade  del  Molise  s.p.a.,  Concessioni
          Autostradali Lombarde  s.p.a.  e  Concessioni  Autostradali
          Piemontesi  s.p.a.,   relativamente   alle   infrastrutture
          autostradali, assentite o da assentire in  concessione,  di
          rilevanza regionale; 
                c)  approvazione  dei  progetti  relativi  ai  lavori
          inerenti la rete  stradale  ed  autostradale  di  interesse
          nazionale,  che  equivale  a  dichiarazione   di   pubblica
          utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione  delle  leggi
          in materia di espropriazione per pubblica utilita'; 
                d)  proposta  di   programmazione   del   progressivo
          miglioramento ed adeguamento  della  rete  delle  strade  e
          delle autostrade statali e della relativa segnaletica; 
                e) proposta in ordine alla regolazione  e  variazioni
          tariffarie per le concessioni autostradali; 
                f)  attuazione  delle   leggi   e   dei   regolamenti
          concernenti la tutela del patrimonio delle strade  e  delle
          autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e  della
          segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti necessari ai
          fini  della  sicurezza  del  traffico   sulle   strade   ed
          autostrade medesime; esercizio, per le  strade  statali  ed
          autostrade ad essa affidate,  dei  diritti  ed  dei  poteri
          attribuiti all'ente proprietario; 
                g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e
          sperimentazioni  in  materia  di  viabilita',  traffico   e
          circolazione; 
                h)  effettuazione,  a  pagamento,  di  consulenze   e
          progettazioni per conto di altre  amministrazioni  od  enti
          italiani e stranieri. 
              3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  Anas   s.p.a.
          provvede,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  e  nel
          rispetto   degli    obiettivi    di    finanza    pubblica,
          esclusivamente a: 
                a) costruire e gestire le strade, ivi incluse  quelle
          sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,  anche  per
          effetto di  subentro  ai  sensi  del  precedente  comma  2,
          lettere a) e b) incassandone tutte le entrate  relative  al
          loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria; 
                b)  realizzare  il   progressivo   miglioramento   ed
          adeguamento della rete  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali e della relativa segnaletica; 
                c)   curare   l'acquisto,    la    costruzione,    la
          conservazione, il miglioramento  e  l'incremento  dei  beni
          mobili ed immobili destinati al  servizio  delle  strade  e
          delle autostrade statali; 
                d)  espletare,  mediante  il  proprio  personale,   i
          compiti di cui al comma  3  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo  23  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
          n. 495. 
              4. A decorrere dalla data di cui al comma 1,  l'Agenzia
          subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
          convenzioni in essere alla stessa data. A  decorrere  dalla
          medesima data  in  tutti  gli  atti  convenzionali  con  le
          societa' regionali, nonche' con i concessionari di  cui  al
          comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
          quale ente concedente, deve intendersi sostituito,  ovunque
          ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. 
              5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui  al
          comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
          in   materia    all'Ispettorato    di    vigilanza    sulle
          concessionarie autostradali  e  ad  altri  uffici  di  Anas
          s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello  Stato,  i
          quali sono conseguentemente soppressi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2012.  Il  personale  degli  uffici  soppressi  con
          rapporto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  in
          servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  e'  trasferito  all'Agenzia,  per   formarne   il
          relativo  ruolo   organico.   All'Agenzia   sono   altresi'
          trasferite  le  risorse  finanziarie  previste  per   detto
          personale a legislazione vigente nello stato di  previsione
          del Ministero delle infrastrutture, nonche' le  risorse  di
          cui all'articolo 1, comma 1020,  della  legge  n.  296  del
          2006, gia' finalizzate, in via prioritaria, alla  vigilanza
          sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze
          di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia.  Al
          personale trasferito si applica la disciplina dei contratti
          collettivi  nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e
          dell'Area  I  della  dirigenza.  Il  personale   trasferito
          mantiene   il   trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto   al   momento   del   trasferimento,   nonche'
          l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il  predetto
          trattamento  economico  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
          quello previsto e' attribuito per la differenza un  assegno
          ad personam riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
          procede alla individuazione delle unita'  di  personale  da
          trasferire all'Agenzia e  alla  riduzione  delle  dotazioni
          organiche   e   delle   strutture   delle   amministrazioni
          interessate  al  trasferimento  delle  funzioni  in  misura
          corrispondente al personale effettivamente trasferito.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato all'Agenzia. 
              6.  Entro  il  31  dicembre  2011  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a.  predispongono
          lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio
          2012, l'Agenzia di cui al  comma  1  sottoscrive  con  Anas
          s.p.a. in funzione  delle  modificazioni  conseguenti  alle
          disposizioni di cui ai commi da 1 a 5,  da  approvarsi  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              7.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  ANAS  S.p.a.
          trasferisce a Fintecna S.p.a.  al  valore  netto  contabile
          risultante   al   momento   della   cessione    tutte    le
          partecipazioni detenute da ANAS S.p.a.  anche  in  societa'
          regionali;  la  cessione  e'  esente  da  imposte  dirette,
          indirette e da tasse. 
              8. Entro quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, in deroga  a  quanto  previsto
          dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
          materia  contenute  nel  codice  civile,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si  provvede
          alla nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
          societa', al quale sono conferiti i  piu'  ampi  poteri  di
          amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
          le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
          umane,  finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.   che
          confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
          di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di  Anas
          S.p.A. in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto decade con effetto dalla data di  adozione
          del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. La revoca disposta ai  sensi  del  presente  comma
          integra gli estremi della giusta causa di cui  all'articolo
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
              9.  L'amministratore  unico  provvede   altresi'   alla
          riorganizzazione  delle  residue  risorse  di  Anas  s.p.a.
          nonche'  alla  predisposizione  del  nuovo  statuto   della
          societa' che, entro il 1° gennaio 2012,  e'  approvato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del  decreto  di
          approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea  di
          Anas  s.p.a.  per  la  ricostituzione  del   consiglio   di
          amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede  i
          requisiti  necessari  per  stabilire  forme  di   controllo
          analogo del Ministero dell'economia e delle finanze  e  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   sulla
          societa', al fine di assicurare la funzione  di  organo  in
          house dell'amministrazione. 
              10. L'articolo 1, comma 1023, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' abrogato. 
              10-bis.  Il  comma  12  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                «12. Chiunque non osserva  le  prescrizioni  indicate
          nelle autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
          il soggetto pubblicizzato».".