Art. 37
(Liberalizzazione nel settore dei trasporti).
(( 1. Il Governo con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si
esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a
realizzare una compiuta liberalizzazione e una efficiente regolazione
nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative
infrastrutture. ))
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle
seguenti norme generali:
a) individuare tra le Autorita' indipendenti esistenti,
l'Autorita' che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal
presente articolo;
b) attribuire all'Autorita' di cui alla lettera a) le seguenti
funzioni:
(( 1) garantire condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie,
aeroportuali e portuali e alla mobilita' urbana collegata a stazioni,
aeroporti e porti; ))
2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli
mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti
delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza
di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle
imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti
e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di
trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del
presente articolo, l'Autorita' individuata ai sensi del medesimo
comma:
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche
competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei
metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri
che puo' rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilita' delle
imprese regolate e puo' imporre, se necessario per garantire la
concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese
integrate;
c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la
decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni,
dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di
ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano
le condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue
funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto informato
dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli
ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti
sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di
trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della
collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia,
chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle
operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto
apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti
di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti
sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di
ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a
fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a
rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza
accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento se mutano le
circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le
informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o
fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano
motivi di necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al
rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti
temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati
dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti
esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini
dell'esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose
per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra
esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti
amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato
dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la
formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di
inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attivita' di
servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa
all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni
imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini
e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per
cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita'
forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non
forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero
presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonche'
rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o
incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f)
applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa
interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle
disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano
ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione
nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori
delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di
definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e
di promozione degli investimenti. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorita'
garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990,
n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto
2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di vigilanza sui
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98.
5. L'Autorita' individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei
modi piu' opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce
annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace
fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste
dal presente articolo.
6. Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo si
provvede come segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente
per l'Autorita' individuata dal comma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle
infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore
all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle
attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo e'
determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad
approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine
di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati
rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel
termine l'atto si intende approvato. Ai fini dell'esercizio delle
competenze previste dal presente articolo l'Autorita' provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente.
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
--La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240.
--Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante
"Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che
modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita'
ingannevole" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre
2007, n. 207.
--Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante
Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n.
2006/2004 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 2007,
n. 207
--Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
--Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98:
"Art. 36 Disposizioni in materia di riordino
dell'ANAS S.p.A. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e'
istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con
sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e'
esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di
direttore generale, nonche' quello di componente del
comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge
i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze
e le procedure previste a legislazione vigente per
l'approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore
autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli
specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di
nuove strade statali, della costruzione di nuove
autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad
Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi
sulla finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla
medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'
della concessione di gestione di autostrade per le quali la
concessione sia in scadenza ovvero revocata;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e
relativa aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari
autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei
lavori di costruzione delle opere date in concessione e il
controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio
e' dato in concessione;
3) in alternativa a quanto previsto al numero 1),
affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui
alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate,
per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per
la costruzione e gestione di nuove autostrade, con
convenzione da approvarsi con decreto del Ministro
dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie
funzioni, delle societa' miste regionali Autostrade del
Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni
Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali
Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture
autostradali, assentite o da assentire in concessione, di
rilevanza regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori
inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse
nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica
utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi
in materia di espropriazione per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo
miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni
tariffarie per le concessioni autostradali;
f) attuazione delle leggi e dei regolamenti
concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle
autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti necessari ai
fini della sicurezza del traffico sulle strade ed
autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed
autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri
attribuiti all'ente proprietario;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e
circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e
progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti
italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a.
provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle
sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per
effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2,
lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al
loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la
conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i
compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia
subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla
medesima data in tutti gli atti convenzionali con le
societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al
comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque
ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al
comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas
s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i
quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' trasferito all'Agenzia, per formarne il
relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresi'
trasferite le risorse finanziarie previste per detto
personale a legislazione vigente nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture, nonche' le risorse di
cui all'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del
2006, gia' finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza
sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze
di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al
personale trasferito si applica la disciplina dei contratti
collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e
dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento, nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
procede alla individuazione delle unita' di personale da
trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni
organiche e delle strutture delle amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono
lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio
2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas
s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a.
trasferisce a Fintecna S.p.a. al valore netto contabile
risultante al momento della cessione tutte le
partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in societa'
regionali; la cessione e' esente da imposte dirette,
indirette e da tasse.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto
dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
materia contenute nel codice civile, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede
alla nomina di un amministratore unico della suddetta
societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas
S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto decade con effetto dalla data di adozione
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma
integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'amministratore unico provvede altresi' alla
riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a.
nonche' alla predisposizione del nuovo statuto della
societa' che, entro il 1° gennaio 2012, e' approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di
approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di
Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di
amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i
requisiti necessari per stabilire forme di controllo
analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla
societa', al fine di assicurare la funzione di organo in
house dell'amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' abrogato.
10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
il soggetto pubblicizzato».".