Art. 70 
 
Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese  in  particolari
                                aree 
 
  (( 1. La dotazione del  Fondo  istituito  dall'articolo  10,  comma
1-bis, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e  successive
modificazioni, e' destinata anche al  finanziamento  degli  aiuti  de
minimis  nel  rispetto  del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006   della
Commissione, del 15 dicembre 2006,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli  aiuti  di  importanza  minore,  e
successive modificazioni, a favore delle  piccole  e  micro  imprese,
come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo
10, comma 1-bis, gia' costituite o che si costituiranno entro  il  31
dicembre  2014.  A  tali  imprese  si  applicano  le   tipologie   di
agevolazioni  previste  alle  lettera  da  a)  a  d)  del  comma  341
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive
modificazioni. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono determinate le  condizioni,  i
limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni  di  cui  al
presente articolo nei limiti delle risorse disponibili. ))