Art. 50
Attuazione dell'autonomia
(( 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo
criteri di flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la
professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalita':
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della
vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti
delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto
sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un
organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivita'
didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini
di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni
scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse
umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalita' di cui
alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni con bisogni
educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione
dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo
e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima
corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei
limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze
che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati,
complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi
l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i
posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa
accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definita la consistenza
numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base
della previsione dell'andamento demografico della popolazione in eta'
scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni
scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno
scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le
finalita' di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalita'
previste, per le necessita' dell'organico dell'autonomia e per le
finalita' dell'organico di rete.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica
la possibilita' di emanare, in analogia con la previsione di cui
all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili
al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013,
le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per essere destinate alle finalita'
di cui al presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008 n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria":
"Art. 64. (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica)
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno
scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto
ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo - didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all' articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111,Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria:":
"Art. 19. (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica)
(Omissis).
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA
della scuola non devono superare la consistenza delle
relative dotazioni organiche dello stesso personale
determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'articolo 64 citato.".
Si riporta l'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31
maggio 2010, n.78, recante:":Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica":
"Art. 8. (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche)
(Omissis).
14. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, le risorse
di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con
le stesse modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del
citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse
finalita' possono essere destinate risorse da individuare
in esito ad una specifica sessione negoziale concernente
interventi in materia contrattuale per il personale della
scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei
saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse
previste dal presente comma e' stabilita con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".
Si riporta l'articolo 3, comma 83, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, recante:" Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica":
"Art. 3. (Disposizioni in materia di entrata)
(Omissis).
83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni
infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili
erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e'
riservata in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova
estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300
miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei
beni culturali, archeologici, storici, artistici,
archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro
paesaggistico e per attivita' culturali.".