Art. 50 
 
 
                      Attuazione dell'autonomia 
 
  (( 1. Allo scopo di  consolidare  e  sviluppare  l'autonomia  delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo
criteri di flessibilita'  e  valorizzando  la  responsabilita'  e  la
professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di  cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalita': 
    a) potenziamento dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,
anche  attraverso  l'eventuale  ridefinizione,  nel  rispetto   della
vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai  trasferimenti
delle risorse  alle  medesime,  previo  avvio  di  apposito  progetto
sperimentale; 
    b)  definizione,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  di  un
organico   dell'autonomia,   funzionale    all'ordinaria    attivita'
didattica, educativa,  amministrativa,  tecnica  e  ausiliaria,  alle
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
sostegno  agli  alunni  con   bisogni   educativi   speciali   e   di
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai  fini
di una estensione del tempo scuola; 
    c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
successive  modificazioni,  di  reti  territoriali  tra   istituzioni
scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse
umane, strumentali e finanziarie; 
    d) definizione di un organico di rete per  le  finalita'  di  cui
alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni  con  bisogni
educativi  speciali,  la  formazione   permanente,   la   prevenzione
dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e  formativo
e dei fenomeni di bullismo,  specialmente  per  le  aree  di  massima
corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica; 
    e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e  d),  nei
limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  sulla  base  dei  posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole  e  sugli  ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve  le  esigenze
che ne determinano la rimodulazione annuale. 
  2.  Gli  organici   di   cui   al   comma   1   sono   determinati,
complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.  133,  e  successive  modificazioni,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e fatto salvo anche per  gli  anni  2012  e  successivi
l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi  per  i
posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con cadenza triennale, nei  limiti  dei  risparmi  di  spesa
accertati con la procedura di cui al comma  9  dell'articolo  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e'  definita  la  consistenza
numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla  base
della previsione dell'andamento demografico della popolazione in eta'
scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni
scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016.  A  decorrere  dall'anno
scolastico 2012-2013,  continua  ad  applicarsi  il  citato  comma  9
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  per  le
finalita' di cui all'articolo  8,  comma  14,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  con  le  modalita'
previste, per le necessita' dell'organico  dell'autonomia  e  per  le
finalita' dell'organico di rete. 
  4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  verifica
la possibilita' di emanare, in analogia  con  la  previsione  di  cui
all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e
successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici  utili
al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere  dall'anno  2013,
le  eventuali  maggiori  entrate  derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al  presente  comma,  accertate  annualmente  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate
allo   stato   di   previsione   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per essere destinate alle  finalita'
di cui al presente articolo. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 64 del  decreto-legge
          25 giugno 2008 n. 112, recante: "Disposizioni  urgenti  per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria": 
              "Art. 64. (Disposizioni in  materia  di  organizzazione
          scolastica) 
              1. Ai fini di una migliore qualificazione  dei  servizi
          scolastici e di una piena valorizzazione professionale  del
          personale  docente,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure  volti  ad
          incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il   rapporto
          alunni/docente,  da  realizzare   comunque   entro   l'anno
          scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale  rapporto
          ai relativi standard  europei  tenendo  anche  conto  delle
          necessita' relative agli alunni diversamente abili 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
              a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
              b. ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
              c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in   materia   di
          formazione delle classi; 
              d. rimodulazione dell'attuale organizzazione  didattica
          della  scuola   primaria   ivi   compresa   la   formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
              e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del  personale  docente  ed   ATA,   finalizzata   ad   una
          razionalizzazione degli stessi; 
              f. ridefinizione dell'assetto organizzativo - didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
              f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione    e    articolazione     dell'azione     di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
              f-ter.  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse  disponibili,  all'  articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole
          da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali
          e specifici» sino a «Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per  disciplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di  cui  all'articolo  2,
          commi 411 e 412, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.". 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  19,  comma  7,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  "Disposizioni
          urgenti per la stabilizzazione finanziaria  convertito  con
          modificazioni,   dalla   legge   15   luglio    2011,    n.
          111,Conversione   in   legge,   con   modificazioni,    del
          decreto-legge   recante   disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria:": 
              "Art.  19.  (Razionalizzazione  della  spesa   relativa
          all'organizzazione scolastica) 
              (Omissis). 
              7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le
          dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA
          della scuola  non  devono  superare  la  consistenza  delle
          relative  dotazioni  organiche   dello   stesso   personale
          determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in  applicazione
          dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione  di  anno,  la
          quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
          il bilancio dello Stato, a  decorrere  dall'anno  2012,  ai
          sensi del  combinato  disposto  di  cui  ai  commi  6  e  9
          dell'articolo 64 citato.". 
              Si riporta l'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31
          maggio 2010, n.78, recante:":Misure urgenti in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica": 
              "Art. 8. (Razionalizzazione e risparmi di  spesa  delle
          amministrazioni pubbliche) 
              (Omissis). 
              14. Fermo quanto previsto dall'articolo 9,  le  risorse
          di cui all'articolo  64,  comma  9,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque  destinate,  con
          le stesse modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del
          citato articolo 64,  al  settore  scolastico.  Alle  stesse
          finalita' possono essere destinate risorse  da  individuare
          in esito ad una specifica  sessione  negoziale  concernente
          interventi in materia contrattuale per il  personale  della
          scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio
          dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati  dei
          saldi di finanza pubblica. La  destinazione  delle  risorse
          previste dal presente comma e'  stabilita  con  decreto  di
          natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.". 
              Si riporta l'articolo  3,  comma  83,  della  legge  23
          dicembre 1996 n. 662, recante:" Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica": 
              "Art. 3. (Disposizioni in materia di entrata) 
              (Omissis). 
              83. Con decreto del Ministro delle finanze, da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono stabiliti  nuovi  giochi  ed  estrazioni
          infrasettimanali del  gioco  del  lotto.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro e per i beni  culturali  e  ambientali,  da  emanare
          entro il 30 giugno di ogni anno,  sulla  base  degli  utili
          erariali  derivanti  dal  gioco  del  lotto  accertati  nel
          rendiconto  dell'esercizio  immediatamente  precedente,  e'
          riservata in favore del Ministero per i  beni  culturali  e
          ambientali una quota  degli  utili  derivanti  dalla  nuova
          estrazione  del  gioco  del  lotto,  non  superiore  a  300
          miliardi di lire, per il recupero e  la  conservazione  dei
          beni   culturali,   archeologici,    storici,    artistici,
          archivistici e librari, nonche' per interventi di  restauro
          paesaggistico e per attivita' culturali.".