Art. 51
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato
di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui
all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale
dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante: "Riordino
degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della
legge 27 settembre 2007, n. 165":
"Art. 17. (Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione e di formazione)
1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura
giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176. Gli attuali membri del Comitato di indirizzo
restano in carica per tutta la durata del mandato
inizialmente ricevuto.
2. Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale
di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti:
a) lo studio e la predisposizione di strumenti e
modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la
cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati
della valutazione;
b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali
sugli apprendimenti che interessano le istituzioni
scolastiche e istruzione e formazione professionale, il
supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni
scolastiche e formative anche attraverso la messa a
disposizione di prove oggettive per la valutazione degli
apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di
autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
c) lo studio di modelli e metodologie per la
valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e
formazione professionale e dei fattori che influenzano gli
apprendimenti;
d) la predisposizione di prove a carattere nazionale
per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa
vigente;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca e la
collaborazione alle attivita' di valutazione del sistema
scolastico al fine di realizzare iniziative di
valorizzazione del merito anche in collaborazione con il
sistema universitario;
f) lo svolgimento di attivita' di ricerca, nell'ambito
delle proprie finalita' istituzionali, sia su propria
iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati,
assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti
internazionali in campo valutativo;
g) lo svolgimento di attivita' di supporto e assistenza
tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la
realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio,
valutazione e autovalutazione;
h) lo svolgimento di attivita' di formazione del
personale docente e dirigente della scuola sui temi della
valutazione in collaborazione con l'ANSAS.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 613, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)":
"613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza
per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio
economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e
nel rispetto delle prerogative del dirigente generale
dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume
i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione
proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione
dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti
del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli
esiti del sistema di valutazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-undecies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante :
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie". convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10:
"4-undecies. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 14 la parola: «6,» e' soppressa;
b) al comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Un elenco contenente le sole informazioni
necessarie per l'identificazione dei destinatari delle
sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza
delle stesse puo' essere pubblicato nel sito internet della
suddetta autorita' competente ai fini della relativa
conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici
provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni
preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, recante :
"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi
per ricercatori universitari", convertito con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176:
"5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1,
comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da due
membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', in
possesso di requisiti di qualificazione scientifica e
conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e
valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno dei membri
deve provenire dal mondo della scuola.». A decorrere
dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica
istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi
della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale
di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai
livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e
abilita' degli studenti, di norma, alla classe seconda e
quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe
della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta
classe del secondo ciclo, nonche' altre rilevazioni
necessarie per la valutazione del valore aggiunto
realizzato dalle scuole.".