Art. 51 
 
 
         Potenziamento del sistema nazionale di valutazione 
 
  1. Nelle more della definizione di un sistema organico e  integrato
di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
ricerca e  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
l'INVALSI  assicura,  oltre  allo  svolgimento  dei  compiti  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di  cui
all'articolo 2, comma 4-undevicies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale,  l'Invalsi  si  avvale
dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie  per  l'innovazione.  Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
d'istituto, alle  rilevazioni  nazionali  degli  apprendimenti  degli
studenti, di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  recante:  "Riordino
          degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo  1  della
          legge 27 settembre 2007, n. 165": 
              "Art. 17. (Istituto nazionale per  la  valutazione  del
          sistema di istruzione e di formazione) 
              1. L'Istituto nazionale per la valutazione del  sistema
          di istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la  natura
          giuridica e le competenze definite dal decreto  legislativo
          19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  dal  decreto-legge  7   settembre   2007,   n.   147,
          convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007,
          n. 176.  Gli  attuali  membri  del  Comitato  di  indirizzo
          restano  in  carica  per  tutta  la  durata   del   mandato
          inizialmente ricevuto. 
              2. Nell'ambito della costruzione del Sistema  nazionale
          di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti: 
              a) lo  studio  e  la  predisposizione  di  strumenti  e
          modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la
          cura dell'elaborazione e  della  diffusione  dei  risultati
          della valutazione; 
              b) la promozione di  periodiche  rilevazioni  nazionali
          sugli  apprendimenti   che   interessano   le   istituzioni
          scolastiche e istruzione  e  formazione  professionale,  il
          supporto   e   l'assistenza   tecnica   alle    istituzioni
          scolastiche  e  formative  anche  attraverso  la  messa   a
          disposizione di prove oggettive per  la  valutazione  degli
          apprendimenti  finalizzate  anche  alla  realizzazione   di
          autonome iniziative di valutazione e autovalutazione; 
              c)  lo  studio  di  modelli  e   metodologie   per   la
          valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e
          formazione professionale e dei fattori che influenzano  gli
          apprendimenti; 
              d) la predisposizione di prove  a  carattere  nazionale
          per  gli  esami  di  Stato,  nell'ambito  della   normativa
          vigente; 
              e)  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  e   la
          collaborazione alle attivita' di  valutazione  del  sistema
          scolastico   al   fine   di   realizzare   iniziative    di
          valorizzazione del merito anche in  collaborazione  con  il
          sistema universitario; 
              f) lo svolgimento di attivita' di ricerca,  nell'ambito
          delle  proprie  finalita'  istituzionali,  sia  su  propria
          iniziativa che su  mandato  di  enti  pubblici  e  privati,
          assicurando inoltre la partecipazione italiana  a  progetti
          internazionali in campo valutativo; 
              g) lo svolgimento di attivita' di supporto e assistenza
          tecnica alle  regioni  e  agli  enti  territoriali  per  la
          realizzazione  di  autonome  iniziative  di   monitoraggio,
          valutazione e autovalutazione; 
              h)  lo  svolgimento  di  attivita'  di  formazione  del
          personale docente e dirigente della scuola sui  temi  della
          valutazione in collaborazione con l'ANSAS.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  613,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)": 
              "613.  L'INVALSI,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 20  del  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro relativo al personale dell'area  V  della  dirigenza
          per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo  biennio
          economico 2002-2003, pubblicato nel  supplemento  ordinario
          n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio  2006  e
          nel  rispetto  delle  prerogative  del  dirigente  generale
          dell'ufficio  scolastico  regionale,   sulla   base   delle
          indicazioni del Ministro della pubblica istruzione,  assume
          i seguenti compiti: 
              a)  formula  al  Ministro  della  pubblica   istruzione
          proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
          dei dirigenti scolastici; 
              b) definisce le procedure da seguire per la valutazione
          dei dirigenti scolastici; 
              c) formula proposte per la  formazione  dei  componenti
          del team di valutazione; 
              d) realizza il  monitoraggio  sullo  sviluppo  e  sugli
          esiti del sistema di valutazione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  4-undecies,
          del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,  recante  :
          "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle imprese e alle famiglie". convertito con modificazioni
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: 
              "4-undecies. All'articolo 83-bis del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 14 la parola: «6,» e' soppressa; 
              b) al comma  15  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Un  elenco  contenente  le   sole   informazioni
          necessarie  per  l'identificazione  dei  destinatari  delle
          sanzioni e per l'individuazione del periodo  di  decorrenza
          delle stesse puo' essere pubblicato nel sito internet della
          suddetta  autorita'  competente  ai  fini  della   relativa
          conoscenza  e  per  l'adozione  degli  eventuali  specifici
          provvedimenti da parte degli enti e  delle  amministrazioni
          preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  5,  del
          decreto  legge  7  settembre  2007,  n.  147,   recante   :
          "Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2007-2008 ed in  materia  di  concorsi
          per    ricercatori    universitari",     convertito     con
          modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176: 
              "5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
          novembre 2004, n. 286,  come  modificato  dall'articolo  1,
          comma 612, lettera d), della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, il primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
          comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e  da  due
          membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', in
          possesso  di  requisiti  di  qualificazione  scientifica  e
          conoscenza  riconosciuta  dei  sistemi  di   istruzione   e
          valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno  dei  membri
          deve  provenire  dal  mondo  della  scuola.».  A  decorrere
          dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro  della  pubblica
          istruzione fissa,  con  direttiva  annuale,  gli  obiettivi
          della valutazione esterna condotta dal  Servizio  nazionale
          di valutazione in relazione  al  sistema  scolastico  e  ai
          livelli di apprendimento  degli  studenti,  per  effettuare
          verifiche periodiche  e  sistematiche  sulle  conoscenze  e
          abilita' degli studenti, di norma, alla  classe  seconda  e
          quinta della scuola primaria, alla  prima  e  terza  classe
          della scuola secondaria di I grado e alla seconda e  quinta
          classe  del  secondo  ciclo,  nonche'   altre   rilevazioni
          necessarie  per  la   valutazione   del   valore   aggiunto
          realizzato dalle scuole.".