Art. 52 
 
 
Misure    di    semplificazione    e    promozione    dell'istruzione
   tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS 
 
  (( 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, adottato di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo  economico  e
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida  per  conseguire  i
seguenti  obiettivi,  a  sostegno  dello   sviluppo   delle   filiere
produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani: 
    a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale,  tra
i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e  di
quelli di istruzione e formazione professionale di  competenza  delle
regioni; 
    b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
    c) promuovere la realizzazione di percorsi in  apprendistato,  ai
sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
14 settembre 2011, n. 167, anche per il  rientro  in  formazione  dei
giovani. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per: 
    a) realizzare un'offerta coordinata di  percorsi  degli  istituti
tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo  da  valorizzare
la collaborazione multiregionale e  facilitare  l'integrazione  delle
risorse disponibili con la costituzione di non piu'  di  un  istituto
tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica  e
relativi ambiti; 
    b)   semplificare   gli   organi   di   indirizzo,   gestione   e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS; 
    c) prevedere, nel rispetto del principio di  sussidiarieta',  che
le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano  essere
adottate con voti di diverso peso  ponderale  e  con  diversi  quorum
funzionali e strutturali. )) 
  3.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 del  decreto-legge
          31 gennaio 2007, n. 7,  recante:  "Misure  urgenti  per  la
          tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la  rottamazione  di  autoveicoli",
          convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
          40: 
              "Art.  13.  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          istruzione  tecnico-professionale   e   di   valorizzazione
          dell'autonomia   scolastica.   Misure   in    materia    di
          rottamazione   di    autoveicoli.    Semplificazione    del
          procedimento di  cancellazione  dell'ipoteca  per  i  mutui
          immobiliari. Revoca delle concessioni per la  progettazione
          e la  costruzione  di  linee  ad  alta  velocita'  e  nuova
          disciplina degli affidamenti contrattuali nella  revoca  di
          atti amministrativi. Clausola di salvaguardia.  Entrata  in
          vigore). 
              1. Fanno parte del sistema  dell'istruzione  secondaria
          superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
          226, e successive  modificazioni,  i  licei,  gli  istituti
          tecnici e gli istituti professionali  di  cui  all'articolo
          191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
          16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al  conseguimento
          di  un  diploma   di   istruzione   secondaria   superiore.
          Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al
          primo  periodo  del  comma  6  sono  soppresse  le  parole:
          «economico,» e «tecnologico», e il comma  8  e'  sostituito
          dal  seguente:  «8.  I  percorsi  del  liceo  artistico  si
          articolano  in  indirizzi  per  corrispondere  ai   diversi
          fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo  n.
          226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli
          articoli 6 e 10. 
              1-bis.   Gli   istituti   tecnici   e   gli    istituti
          professionali  di  cui  al  comma  1  sono   riordinati   e
          potenziati   come   istituti   tecnici   e   professionali,
          appartenenti   al   sistema   dell'istruzione    secondaria
          superiore, finalizzati istituzionalmente  al  conseguimento
          del diploma di cui al medesimo comma  1;  gli  istituti  di
          istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
          dall'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  attivano
          ogni opportuno collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e
          dell'impresa, ivi compresi il  volontariato  e  il  privato
          sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
          e la ricerca e con gli enti locali . 
              1-ter. Nel quadro del riordino e del  potenziamento  di
          cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
          decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,   previo   parere   delle    competenti    Commissioni
          parlamentari da rendere entro il termine di  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso  il
          quale i regolamenti possono comunque essere adottati,  sono
          previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
          il  loro  ammodernamento  nell'ambito   di   ampi   settori
          tecnico-professionali, articolati in un'area di  istruzione
          generale,  comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  aree   di
          indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
          risultati di apprendimento; la previsione di un  monte  ore
          annuale delle  lezioni  sostenibile  per  gli  allievi  nei
          limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto  per
          i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e del monte ore  complessivo  annuale
          da definire ai sensi dell'articolo 1,  comma  605,  lettera
          f), della legge 27 dicembre 2006, n.  296;  la  conseguente
          riorganizzazione delle discipline di insegnamento  al  fine
          di potenziare le attivita' laboratoriali,  di  stage  e  di
          tirocini;  l'orientamento  agli  studi  universitari  e  al
          sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 
              1-quater. I regolamenti di  cui  al  comma  1-ter  sono
          adottati entro il 31 luglio 2008. [abrogato]. 
              1-quinquies.  Sono  adottate  apposite   linee   guida,
          predisposte  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione   e
          d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di  cui
          all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di
          realizzare organici raccordi tra i percorsi degli  istituti
          tecnico-professionali  e  i  percorsi   di   istruzione   e
          formazione professionale finalizzati  al  conseguimento  di
          qualifiche e  diplomi  professionali  di  competenza  delle
          regioni compresi in un apposito repertorio nazionale. 
              1-sexies.  All'attuazione  dei   commi   da   1-bis   a
          1-quinquies si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              2.   Fatta   salva   l'autonomia   delle    istituzioni
          scolastiche e nel  rispetto  delle  competenze  degli  enti
          locali e  delle  regioni,  possono  essere  costituiti,  in
          ambito     provinciale     o     sub-provinciale,     «poli
          tecnico-professionali»  tra  gli  istituti  tecnici  e  gli
          istituti  professionali,  le  strutture  della   formazione
          professionale accreditate ai sensi dell'articolo  1,  comma
          624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  le  strutture
          che  operano  nell'ambito  del  sistema  dell'istruzione  e
          formazione tecnica superiore denominate  «istituti  tecnici
          superiori»  nel  quadro  della  riorganizzazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296.  I   «poli»   sono   costituiti   sulla   base   della
          programmazione dell'offerta  formativa,  comprensiva  della
          formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
          alla loro realizzazione in  relazione  alla  partecipazione
          delle  strutture  formative  di  competenza  regionale.   I
          «poli», di natura consortile, sono  costituiti  secondo  le
          modalita'  previste  dall'articolo   7,   comma   10,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di  promuovere
          in modo stabile e  organico  la  diffusione  della  cultura
          scientifica e tecnica e  di  sostenere  le  misure  per  la
          crescita sociale, economica e produttiva  del  Paese.  Essi
          sono dotati di propri organi  da  definire  nelle  relative
          convenzioni. All'attuazione del presente comma si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica.  Sono  fatte  salve   le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          loro statuti e alle relative norme di attuazione. 
              3. Al testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies)
          e' aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni  liberali
          a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e  grado,
          statali e paritari senza scopo  di  lucro  appartenenti  al
          sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10  marzo
          2000,  n.  62,  e  successive  modificazioni,   finalizzate
          all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia  scolastica   e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante  gli   altri   sistemi   di   pagamento   previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241.»; 
              b) all'articolo 100, comma 2, dopo  la  lettera  o)  e'
          aggiunta la seguente:  «o-bis)  le  erogazioni  liberali  a
          favore degli istituti scolastici di ogni  ordine  e  grado,
          statali e paritari senza scopo  di  lucro  appartenenti  al
          sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10  marzo
          2000,  n.  62,  e  successive  modificazioni,   finalizzate
          all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia  scolastica   e
          all'ampliamento dell'offerta formativa, nel  limite  del  2
          per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
          misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta  a
          condizione  che  il  versamento  di  tali  erogazioni   sia
          eseguito tramite banca o ufficio  postale  ovvero  mediante
          gli altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; 
              c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e  i-quater)»
          sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)». 
              4. All'onere derivante dal  comma  3,  valutato  in  54
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di  euro  a
          decorrere dall'anno 2009, si provvede: 
              a)   per   l'anno   2008,   mediante   utilizzo   delle
          disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
          all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre  2001,  n.
          452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2002, n. 16, che a tale  fine  sono  vincolate  per  essere
          versate all'entrata del bilancio dello Stato  nel  predetto
          anno. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le
          modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
          ciascuna delle predette contabilita' speciali ai  fini  del
          relativo versamento; 
              b)  a  decorrere  dal  2009   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          al monitoraggio degli oneri di cui al  comma  3,  anche  ai
          fini dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui
          all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti
          emanati ai sensi dell'articolo  7,  secondo  comma,  n.  2,
          della legge 5 agosto 1978, n.  468,  prima  della  data  di
          entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure  di  cui
          al presente  comma,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle
          Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 
              6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
          dopo due anni di applicazione, alle competenti  Commissioni
          parlamentari sull'andamento delle  erogazioni  liberali  di
          cui al comma 3. 
              7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di  cui
          al comma 3 non possono far parte del consiglio di  istituto
          e della giunta  esecutiva  delle  istituzioni  scolastiche.
          Sono esclusi dal divieto coloro che  hanno  effettuato  una
          donazione per un valore  non  superiore  a  2.000  euro  in
          ciascun anno scolastico. I dati concernenti  le  erogazioni
          liberali di  cui  al  comma  3,  e  in  particolare  quelli
          concernenti  la  persona  fisica  o  giuridica  che  le  ha
          effettuate, sono dati personali agli effetti del codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              8. Le disposizioni di cui al comma 3  hanno  effetto  a
          decorrere dal periodo di imposta in corso  dal  1°  gennaio
          2007. 
              8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  1,  dell'articolo  1  dopo  le   parole:
          «costituito  dal  sistema»  sono  aggiunte   le   seguenti:
          «dell'istruzione secondaria superiore»  e  conseguentemente
          le parole: «dei licei» sono soppresse; al  medesimo  comma,
          le  parole:  «Esso  e'  il  secondo  grado  in  cui»   sono
          sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione
          di cui all'articolo 1, comma 622 della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, nel secondo ciclo»; 
              b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati
          C/3 e C/8 sono soppressi; 
              c)  all'articolo  3,  comma  2,  ultimo  periodo,  sono
          soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10; 
              d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico»  fino
          a:  «i  fenomeni  economici  e  sociali»   e   da:   «Liceo
          tecnologico» fino alla fine sono soppresse. 
              8-ter. Dalle  abrogazioni  previste  dall'articolo  31,
          comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,
          sono escluse le disposizioni del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  che  fanno
          riferimento agli istituti tecnici e professionali. 
              8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma
          224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  il  beneficio
          previsto dal comma 225 del medesimo articolo,  al  fine  di
          favorire il contenimento delle emissioni inquinanti  ed  il
          risparmio energetico nell'ambito del  riordino  del  regime
          giuridico dei  veicoli,  si  applicano  limitatamente  alla
          rottamazione senza sostituzione e non spettano in  caso  di
          acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro  tre  anni
          dalla  data  della  rottamazione  medesima.   Il   medesimo
          contributo e il beneficio predetti sono estesi alle  stesse
          condizioni e modalita' indicate nelle  citate  disposizioni
          anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o  euro  1
          consegnate ad un  demolitore  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2007. 
              8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,» sono
          inserite le seguenti: «ovvero del comune dove e' ubicata la
          sede di lavoro,». 
              8-sexies. 
              8-septies. 
              8-octies. 
              8-novies. 
              8-decies. 
              8-undecies. 
              8-duodecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
          sessantesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.
          Dalla medesima data decorrono i termini  di  cui  ai  commi
          8-septies e 8-novies per  i  mutui  immobiliari  estinti  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  stessa
          legge  di  conversione  e  sono  abrogate  le  disposizioni
          legislative e regolamentari statali  incompatibili  con  le
          disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e  le
          clausole in contrasto con le prescrizioni di cui  ai  commi
          da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e  non  comportano  la
          nullita' del contratto. 
              8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies  a
          8-duodecies estinti prima della data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto  e  la  cui
          ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
          il termine di cui al comma  8-septies  decorre  dalla  data
          della richiesta della quietanza da parte del  debitore,  da
          effettuarsi mediante lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento. 
              8-quaterdecies. 
              8-quinquiesdecies.  Al  fine  di  consentire   che   la
          realizzazione del Sistema alta  velocita'  avvenga  tramite
          affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
          vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
          e con limiti di spesa compatibili con  le  priorita'  ed  i
          programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
          nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
          decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,  al  gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e  degli  impegni
          assunti dallo Stato nei confronti  dell'Unione  europea  in
          merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico: 
              a) sono revocate le  concessioni  rilasciate  alla  TAV
          S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello  Stato  il  7  agosto  1991
          limitatamente alla tratta Milano - Verona e alla sub-tratta
          Verona    -    Padova,    comprensive    delle     relative
          interconnessioni, e il 16 marzo 1992  relativa  alla  linea
          Milano    -    Genova,    comprensiva    delle     relative
          interconnessioni,  e   successive   loro   integrazioni   e
          modificazioni; 
              b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata  al
          Concessionario  della  Rete  Ferroviaria  Italiana   S.p.A.
          all'articolo 5 del decreto del  Ministro  dei  trasporti  e
          della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui  consente
          di proseguire nel rapporto convenzionale  con  la  societa'
          TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della
          linea Terzo valico dei Giovi/Milano - Genova, della  tratta
          Milano - Verona e della sub-tratta Verona - Padova. 
              8-sexiesdecies. Per effetto delle  revoche  di  cui  al
          comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali  stipulati
          da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15  ottobre
          1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
          continuita', con RFI S.p.A. e i relativi  atti  integrativi
          prevedono la quota di lavori che deve essere  affidata  dai
          contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
          conforme alle previsioni delle direttive comunitarie. 
              8-septiesdecies. 
              8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge  7
          agosto 1990, n.  241,  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «1-bis. Ove la revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico». 
              8-undevicies. 
              8-vicies. Le disposizioni  del  presente  decreto  sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente
          con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
          anche con riferimento alle disposizioni del titolo V  della
          parte seconda  della  Costituzione  per  le  parti  in  cui
          prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto  a  quelle
          gia' attribuite. 
              8-vicies semel. Il presente decreto entra in vigore  il
          giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e   sara'
          presentato alle Camere per la conversione in legge.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 14 settembre  2011,  n.  167,  recante:  "Testo
          unico dell'apprendistato, a norma  dell'articolo  1,  comma
          30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.": 
              "Art. 3. ( Apprendistato per  la  qualifica  e  per  il
          diploma professionale) 
              1.   Possono   essere   assunti   con   contratto    di
          apprendistato  per  la   qualifica   e   per   il   diploma
          professionale, in tutti i settori di attivita',  anche  per
          l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i  soggetti  che
          abbiano compiuto quindici anni e  fino  al  compimento  del
          venticinquesimo anno di eta'. La durata  del  contratto  e'
          determinata in considerazione della qualifica o del diploma
          da conseguire e non puo' in ogni caso essere superiore, per
          la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro  nel
          caso di diploma quadriennale regionale. 
              2.   La   regolamentazione   dei   profili    formativi
          dell'apprendistato  per  la  qualifica  e  per  il  diploma
          professionale e'  rimessa  alle  regioni  e  alle  province
          autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province Autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  sentite  le
          associazioni dei datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale, nel rispetto dei  seguenti  criteri  e  principi
          direttivi: 
              a) definizione della qualifica o diploma  professionale
          ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
              b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od
          interna  alla  azienda,  congruo  al  conseguimento   della
          qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto
          stabilito al comma 1 e secondo  standard  minimi  formativi
          definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre  2005,
          n. 226; 
              c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
          livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni
          dei datori e prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative per la  determinazione,  anche  all'interno
          degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione  della
          formazione aziendale nel rispetto degli  standard  generali
          fissati dalle regioni.".