Art. 53 
 
 
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei
 consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  su  tutto  il   territorio   nazionale
l'ammodernamento e la razionalizzazione  del  patrimonio  immobiliare
scolastico, anche in modo da  conseguire  una  riduzione  strutturale
delle spese correnti di  funzionamento,  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva  un  Piano  nazionale  di
edilizia scolastica (( sulla base  delle  indicazioni  fornite  dalle
regioni, dalle  province  e  dai  comuni,  tenendo  conto  di  quanto
stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,  e
successive modificazioni )). La proposta di Piano e'  trasmessa  alla
Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto e il Piano e' approvato entro  i  successivi  60
giorni. 
  (( 1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende  la  verifica  dello
stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di
utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate. )) 
  2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad  oggetto  la  realizzazione  di
interventi di ammodernamento e  recupero  del  patrimonio  scolastico
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
costruzione  e  completamento  di  nuovi   edifici   scolastici,   da
realizzare, in un'ottica di razionalizzazione  e  contenimento  delle
spese  correnti  di  funzionamento,  nel  rispetto  dei  criteri   di
efficienza energetica e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,
favorendo il coinvolgimento di  capitali  pubblici  e  privati  anche
attraverso i seguenti interventi: 
    a)  la  ricognizione   del   patrimonio   immobiliare   pubblico,
costituito da aree ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere
destinati alla realizzazione degli interventi previsti  dal  presente
articolo, sulla base di accordi  tra  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero  della  difesa  in
caso di aree ed edifici non  piu'  utilizzati  a  fini  militari,  le
regioni e gli enti locali; 
    b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione  e  razionalizzazione   del   patrimonio   immobiliare
scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi, articolati anche in  un  sistema  integrato  nazionale  e
locale,  per  l'acquisizione  e  la  realizzazione  di  immobili  per
l'edilizia scolastica; 
    c) la  messa  a  disposizione  di  beni  immobili  di  proprieta'
pubblica  a  uso  scolastico   suscettibili   di   valorizzazione   e
dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  o  privati,  mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuove scuole; 
    d) le  modalita'  di  compartecipazione  facoltativa  degli  enti
locali; 
    (( d-bis) la promozione di  contratti  di  partenariato  pubblico
privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del  codice  di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni. )) 
  3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare  promuovono,  congiuntamente  la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto
dei medesimi Ministri, al fine di concentrare  gli  interventi  sulle
esigenze  dei  singoli  contesti  territoriali  e  sviluppare   utili
sinergie, promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
pubblici e privati. 
  4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre  disciplinate
le modalita' e i termini per la  verifica  periodica  delle  fasi  di
realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato  e  alle
esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle   risorse   finanziarie
pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. 
  5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano,  al  fine
di  assicurare  il  tempestivo  avvio  di  interventi  prioritari   e
immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti  con  gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2: 
    a)  il  CIPE,   su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di
messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici   esistenti   e   di
costruzione di nuovi edifici scolastici, anche  favorendo  interventi
diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni  a
carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  dall'articolo  33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a  cento  milioni
di euro per l'anno 2012; 
    b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio  2012/2014,
con estensione dell'ambito di applicazione  alle  scuole  primarie  e
dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali  di
finanza pubblica. 
  6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di
cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico
e' acquisito automaticamente per i  nuovi  edifici  con  il  collaudo
dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta  con
l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova
sede. 
  7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente  agli  standard
europei e alle piu' moderne concezioni  di  realizzazione  e  impiego
degli  edifici  scolastici,  perseguendo  altresi',  ove   possibile,
soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  emanare
entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici  minimi
e  massimi  di  funzionalita'  urbanistica,   edilizia,   anche   con
riferimento alle tecnologie in  materia  di  efficienza  e  risparmio
energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica
indispensabili  a  garantire  indirizzi  progettuali  di  riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale. 
  8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  9.  Gli  enti  proprietari  di  edifici   adibiti   a   istituzioni
scolastiche, le universita'  e  gli  enti  di  ricerca  vigilati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
misure  di  gestione,  conduzione  e  manutenzione   degli   immobili
finalizzate al contenimento dei consumi di energia  e  alla  migliore
efficienza  degli  usi  finali  della  stessa,  anche  attraverso  il
ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, ai contratti  di  servizio  energia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412  e  al  decreto
legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  secondo  le   linee   guida
predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo  economico
e il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, vedasi in nota all'articolo 3: 
              Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 11
          gennaio  1996,  n.  23,  recante"  Norme   per   l'edilizia
          scolastica": 
              "Art. 3. (Competenze degli enti locali) 
              1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i),
          della legge  8  giugno  1990,  n.  142  ,  provvedono  alla
          realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria
          e straordinaria degli edifici: 
              a) i comuni, per quelli da destinare a sede  di  scuole
          materne, elementari e medie; 
              b) le province, per  quelli  da  destinare  a  sede  di
          istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,
          compresi i  licei  artistici  e  gli  istituti  d'arte,  di
          conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
          per le industrie  artistiche,  nonche'  di  convitti  e  di
          istituzioni educative statali. 
              2. In relazione agli obblighi per  essi  stabiliti  dal
          comma 1, i comuni e le province  provvedono  altresi'  alle
          spese varie di ufficio e per l'arredamento e a  quelle  per
          le  utenze  elettriche  e  telefoniche,  per  la  provvista
          dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed  ai  relativi
          impianti. 
              3.  Per  l'allestimento  e  l'impianto   di   materiale
          didattico e scientifico  che  implichi  il  rispetto  delle
          norme sulla sicurezza e  sull'adeguamento  degli  impianti,
          l'ente locale competente  e'  tenuto  a  dare  alle  scuole
          parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei  locali
          ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali  locali
          contestualmente all'impianto delle attrezzature. 
              4. Gli enti territoriali  competenti  possono  delegare
          alle singole istituzioni scolastiche,  su  loro  richiesta,
          funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
          destinati  ad  uso  scolastico.  A  tal   fine   gli   enti
          territoriali assicurano le risorse  finanziarie  necessarie
          per l'esercizio delle funzioni delegate. 
              4-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  hanno
          effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge ." 
              "Art. 4. (Programmazione,  procedure  di  attuazione  e
          finanziamento degli interventi) 
              1. Per gli interventi previsti dalla presente legge  la
          Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a  concedere  agli
          enti territoriali competenti mutui ventennali con onere  di
          ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della
          capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il
          primo piano annuale di attuazione di cui  al  comma  2  del
          presente articolo il complessivo  ammontare  dei  mutui  e'
          determinato in lire 225 miliardi. 
              2.  La  programmazione  dell'edilizia   scolastica   si
          realizza mediante piani generali triennali e piani  annuali
          di  attuazione  predisposti  e  approvati  dalle   regioni,
          sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla  base  delle
          proposte  formulate  dagli  enti  territoriali   competenti
          sentiti gli uffici  scolastici  provinciali,  che  all'uopo
          adottano le procedure consultive  dei  consigli  scolastici
          distrettuali e provinciali. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente   legge,   il   Ministro   della   pubblica
          istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i  criteri  per
          la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica  le  somme
          disponibili   nel   primo   triennio   suddividendole   per
          annualita' e fissa gli indirizzi  volti  ad  assicurare  il
          coordinamento degli interventi ai fini della programmazione
          scolastica nazionale. 
              4. Le regioni,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto  di  cui
          al  comma  3,  sulla   base   degli   indirizzi   formulati
          dall'Osservatorio  per   l'edilizia   scolastica   di   cui
          all'articolo 6, approvano e trasmettono al  Ministro  della
          pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i
          progetti  preliminari,   la   valutazione   dei   costi   e
          l'indicazione degli  enti  territoriali  competenti  per  i
          singoli  interventi.  Entro  la  stessa  data  le   regioni
          approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso  di
          difformita' rispetto agli  indirizzi  della  programmazione
          scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione
          invita le regioni interessate a modificare opportunamente i
          rispettivi piani generali entro trenta  giorni  dalla  data
          del ricevimento delle  disposizioni  ministeriali.  Decorsi
          sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di
          osservazioni del Ministro  della  pubblica  istruzione,  le
          regioni provvedono alla loro pubblicazione  nei  rispettivi
          Bollettini ufficiali. 
              5. Entro centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
          piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni,  gli
          enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
          degli interventi relativi al  primo  anno  del  triennio  e
          provvedono alla richiesta di  concessione  dei  mutui  alla
          Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione,  mediante
          invio dei relativi atti deliberativi, alla regione. 
              6.  Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi  e
          prestiti  comunica  la  concessione  del  mutuo  agli  enti
          territoriali competenti, dandone avviso alle regioni. 
              7.  Gli  enti  territoriali  competenti   sono   tenuti
          all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
          dalla comunicazione della concessione del mutuo. 
              8. I piani generali triennali successivi al primo  sono
          formulati  dalle  regioni  entro   novanta   giorni   dalla
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del
          Ministro  del  tesoro  recante  l'indicazione  delle  somme
          disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si
          tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello
          stato di attuazione dei piani  precedenti.  Gli  interventi
          previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale
          possono essere inseriti in quello successivo;  le  relative
          quote di finanziamento non utilizzate  vengono  ridestinate
          al fondo relativo al triennio di riferimento. 
              9. I termini di  cui  ai  commi  4,  5,  7  e  8  hanno
          carattere perentorio. Qualora  gli  enti  territoriali  non
          provvedano agli adempimenti di loro competenza,  provvedono
          automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita'  alla
          legislazione vigente. Decorsi trenta  giorni,  in  caso  di
          inadempienza delle regioni o  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  provvede  automaticamente  in  via
          sostitutiva il commissario del Governo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 15-ter,  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, recante:  "Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE " : 
              "15-ter. Ai fini del presente codice, i  «contratti  di
          partenariato pubblico privato» sono  contratti  aventi  per
          oggetto una o piu' prestazioni quali la  progettazione,  la
          costruzione, la gestione  o  la  manutenzione  di  un'opera
          pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di  un
          servizio, compreso in ogni caso il finanziamento  totale  o
          parziale a carico di privati, anche in  forme  diverse,  di
          tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
          prescrizioni  e   degli   indirizzi   comunitari   vigenti.
          Rientrano, a titolo esemplificativo,  tra  i  contratti  di
          partenariato pubblico privato la concessione di lavori,  la
          concessione  di  servizi,  la  locazione  finanziaria,   il
          contratto  di  disponibilita'   l'affidamento   di   lavori
          mediante finanza di progetto, le  societa'  miste.  Possono
          rientrare  altresi'  tra  le  operazioni  di   partenariato
          pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il
          corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in  tutto
          o in parte  posticipato  e  collegato  alla  disponibilita'
          dell'opera per il committente o  per  utenti  terzi.  Fatti
          salvi gli obblighi di comunicazione previsti  dall'articolo
          44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n.  31,  alle  operazioni  di  partenariato  pubblico
          privato  si   applicano   i   contenuti   delle   decisioni
          Eurostat.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 33,  comma  8,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato. (Legge di stabilita' 2012)": 
              "8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo  con
          una dotazione di 750 milioni di euro, destinato,  quanto  a
          200 milioni di  euro  al  Ministero  della  difesa  per  il
          potenziamento ed il finanziamento  di  oneri  indifferibili
          del comparto difesa e sicurezza, quanto a  220  milioni  di
          euro al Ministero dell'interno per il potenziamento  ed  il
          finanziamento  di  oneri  indifferibili  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei  Vigili  del  fuoco,
          quanto a 30 milioni di  euro  al  Corpo  della  guardia  di
          finanza per il potenziamento ed il finanziamento  di  oneri
          indifferibili, quanto a 100 milioni di  euro  al  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
          messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto  a  100
          milioni di euro al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare  per  interventi  in  materia  di
          difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a  100
          milioni di euro al Ministero dello sviluppo  economico  per
          il finanziamento del fondo di garanzia di cui  all'articolo
          15  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266.  Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il
          fondo di cui al presente comma.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  626,  legge
          n. 296 del 2006, recante : "Disposizioni per la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2007).": 
              "626.   Nella   logica   degli   interventi   per    il
          miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.   38,   e   successive
          modificazioni, il consiglio di  indirizzo  e  di  vigilanza
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale
          per il triennio 2007-2009, d'intesa  con  il  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale, con  il  Ministro  della
          pubblica istruzione  e  con  gli  enti  locali  competenti,
          indirizzi   programmatici   per   la   promozione   ed   il
          finanziamento di  progetti  degli  istituti  di  istruzione
          secondaria di primo grado e  superiore  per  l'abbattimento
          delle  barriere  architettoniche  o   l'adeguamento   delle
          strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza  e
          igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza
          dell'INAIL determina altresi' l'entita'  delle  risorse  da
          destinare annualmente alle finalita'  di  cui  al  presente
          comma, utilizzando a tale fine  anche  le  risorse  che  si
          rendessero disponibili a conclusione  delle  iniziative  di
          attuazione dell'articolo 24 del citato decreto  legislativo
          n. 38 del 2000. Sulla base  degli  indirizzi  definiti,  il
          consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri
          e le modalita' per l'approvazione dei  singoli  progetti  e
          provvede all'approvazione  dei  finanziamenti  dei  singoli
          progetti. ". 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge
          6 luglio 2001, n. 98, recante:" Disposizioni urgenti per la
          stabilizzazione finanziaria.": 
              "Art. 12. (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
          di immobili pubblici) 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  le  operazioni  di
          acquisto e vendita di immobili,  effettuate  sia  in  forma
          diretta  sia  indiretta,  da  parte  delle  amministrazioni
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  con  l'esclusione
          degli enti territoriali, degli enti previdenziali  e  degli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale,   nonche'   del
          Ministero degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni
          immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Per  gli  enti
          previdenziali  pubblici  e   privati   restano   ferme   le
          disposizioni  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  8  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
              a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
          di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  relative   agli   interventi   manutentivi,   a
          carattere  ordinario  e  straordinario,  effettuati   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in  uso  per  finalita'
          istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  incluse  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  Agenzie,  anche
          fiscali, fatte salve  le  specifiche  previsioni  di  legge
          riguardanti il Ministero della difesa, il  Ministero  degli
          affari esteri e il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti con riferimento a quanto previsto dagli  articoli
          41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
          successive modificazioni, e dagli articoli 127  e  128  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
          attribuite  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
          statali e agli immobili  demaniali,  le  cui  decisioni  di
          spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse,  dal
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
          l'Agenzia del demanio; 
              b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
              c) restano ferme le decisioni di  spesa  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   relative   agli
          interventi manutentivi effettuati su beni  immobili  ovvero
          infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e
          b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle  lettere  a)  e
          b); 
              d) gli interventi di piccola manutenzione  sono  curati
          direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici   degli
          immobili, anche  se  di  proprieta'  di  terzi.  Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia. 
              3. Le Amministrazioni di cui  al  comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. 
              4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
          demanio  puo'  stipulare  accordi   quadro   con   societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. 
              5. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  realizzare  gli
          interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          stipula convenzioni quadro con le strutture  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori
          oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
          strutture,  stipula  accordi  quadro,  riferiti  ad  ambiti
          territoriali predefiniti, con  societa'  specializzate  nel
          settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica
          o  con  altri  soggetti  pubblici  per  la  gestione  degli
          appalti;  gli  appalti   sono   sottoposti   al   controllo
          preventivo   degli   uffici    centrali    del    bilancio.
          Dell'avvenuta stipula delle  convenzioni  o  degli  accordi
          quadro  e'  data  immediata  notizia  sul   sito   internet
          dell'Agenzia del demanio. 
              6. Gli stanziamenti per gli  interventi  manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.  122.  Le  risorse  di  cui  al   periodo
          precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
          che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni
          quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
          appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
          convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
          ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
          restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
          comunicazione,   limitatamente   ai    nuovi    interventi,
          all'Agenzia del demanio che  ne  assicurera'  la  copertura
          finanziaria a  valere  sui  fondi  di  cui  al  comma  6  a
          condizione  che  gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
          generale degli  interventi.  Successivamente  alla  stipula
          dell'accordo o della  convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni
          nuovo contratto di manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione  per
          quelli  stipulati  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri e  dichiarati  indispensabili  per  la  protezione
          degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Restano  esclusi
          dalla  disciplina  del  presente  comma  i  beni   immobili
          riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i
          beni  e  le  attivita'  culturali,   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti  con  riferimento  a  quanto
          previsto dal comma 2, nonche' i  beni  immobili  all'estero
          riguardanti il Ministero  degli  affari  esteri,  salva  la
          preventiva   comunicazione   dei   piani   di    interventi
          all'Agenzia   del   demanio,   al   fine   del   necessario
          coordinamento con le attivita' poste  in  essere  ai  sensi
          comma 1 e con i  piani  di  razionalizzazione  degli  spazi
          elaborati  dall'Agenzia  stessa  previsti  all'articolo  2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              8. L'Agenzia del  demanio,  al  fine  di  verificare  e
          monitorare  gli  interventi   necessari   di   manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  puo'   dotarsi   di   proprie
          professionalita'  e  di  strutture  interne   appositamente
          dedicate,  sostenendo  i  relativi  oneri  a  valere  sulle
          risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello  0,5%.
          Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia  del  demanio  puo'
          avvalersi   delle    strutture    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
          ovvero, in  funzione  della  capacita'  operativa  di  tali
          strutture, puo', con procedure ad  evidenza  pubblica  e  a
          valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,  selezionare
          societa' specializzate ed indipendenti. 
              9. Per una compiuta attuazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 2, comma  222,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli  spazi  ed
          al contenimento della  spesa  pubblica,  e  fermo  restando
          quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni  di
          cui al comma 2 del presente articolo, a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2013,  comunicano  annualmente   all'Agenzia   del
          demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni  relative  alle
          nuove  costruzioni,  di   programmata   realizzazione   nel
          successivo  triennio.  Le  comunicazioni  devono  indicare,
          oltre  l'esatta  descrizione   dell'immobile   e   la   sua
          destinazione presente e futura,  l'ammontare  dei  relativi
          oneri e le connesse risorse finanziarie,  nonche'  i  tempi
          previsti per la realizzazione delle opere. 
              10. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
          adottarsi, il primo, entro il termine di  90  giorni  dalla
          data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
          definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
          o maggiori oneri, le attivita' dei  Provveditorati  per  le
          opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e  risorse
          disponibili. 
              11. Al comma 3 dell'articolo  8  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui  al  comma
          222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
          all'articolo 2, comma 222". 
              12. All'articolo 13 del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, recante:  "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria", convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto  2008,  n.   133,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
          razionalizzare la gestione e la dismissione del  patrimonio
          residenziale pubblico"; 
              b) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In
          attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la conclusione di accordi con regioni ed  enti  locali
          aventi ad oggetto la  semplificazione  delle  procedure  di
          alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
          dall'articolo  11,  comma  3,  lettera  a).  In   sede   di
          Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
          dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 
              13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, e successive  modificazioni,  e  dai
          decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  e'
          causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
          soggette  ai  suddetti  obblighi  individuano,  secondo  le
          rispettive strutture organizzative e i relativi profili  di
          competenza,  i  responsabili  della  comunicazione  stessa,
          trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
          Per  la  comunicazione  delle  unita'  immobiliari  e   dei
          terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
          dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del
          30 luglio 2010, il  termine  per  l'adempimento  e'  il  31
          luglio 2012. I termini  e  gli  ambiti  soggettivi  per  la
          comunicazione dei dati relativi  agli  altri  attivi  dello
          Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
          dell'articolo 2, comma 222,  quindicesimo  periodo  che  li
          individuano. 
              14. All'articolo  2,  comma  222,  dodicesimo  periodo,
          della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   le   parole:
          «rendiconto patrimoniale dello Stato a  prezzi  di  mercato
          previsto  dall'articolo  6,  comma  8,  lettera   e),   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto  generale
          del patrimonio dello  Stato  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «rendiconto    patrimoniale     delle
          Amministrazioni pubbliche a valori di mercato». 
              15. All'articolo  2,  comma  222,  sedicesimo  periodo,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
          del demanio ne effettua  la  segnalazione  alla  Corte  dei
          conti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'Agenzia  del
          demanio e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione  alla
          Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: 
              Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
          n.  412,  recante  "Regolamento  recante   norme   per   la
          progettazione,   l'installazione,    l'esercizio    e    la
          manutenzione degli impianti termici degli edifici  ai  fini
          del contenimento dei  consumi  di  energia,  in  attuazione
          dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 30 maggio
          2008, n. 115: 
              Decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  recante
          "Attuazione    della    direttiva    2006/32/CE    relativa
          all'efficienza degli usi finali dell'energia  e  i  servizi
          energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".