Art. 53
Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
nella legge 14 settembre 2011, n. 148
1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge
14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «di rilevanza economica», la parola «in» e'
sostituita dalle seguenti: «definendo il perimetro degli»;
2) dopo le parole «massimizzare l'efficienza del servizio»,
sono inserite le seguenti: «e istituendo o designando gli enti di
governo degli stessi»;
3) (( al quarto periodo, )) dopo le parole: «Fermo restando il
termine di cui al primo periodo del presente comma» sono inserite le
seguenti: «che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in
ambiti»;
4) al quarto periodo, le parole: «di dimensione non inferiore a
quelle» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le
previsioni».
b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «la delibera di cui al comma 2» sono
inserite le seguenti: «nel caso di attribuzione di diritti di
esclusiva se il valore economico del servizio e' pari o superiore
alla somma complessiva di 200.000 euro annui»;
b) leparole «adottata previo» sono sostituite dalle seguenti:
«trasmessa per un»;
c) le parole: «dell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti:
«all'Autorita'»;
d) le parole «che si pronuncia entro sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «che puo' pronunciarsi entro sessanta
giorni»;
e) le parole «dall'ente di governo locale dell'ambito o del
bacino o in sua assenza» sono eliminate;
f) alla fine del primo periodo, dopo le parole «di una
pluralita' di servizi pubblici locali.» sono inserite le seguenti:
«Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente
richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.»;
2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «trenta giorni dal parere dell'Autorita'» sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla trasmissione del
parere all'Autorita'»;
(( 2-bis) al comma 5, dopo le parole: «alle aziende esercenti i
servizi stessi» sono inserite le seguenti: «determinate, con
particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale,
tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti
effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovra' essere
osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei
corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o
nella lettera d'invito di cui al comma 11»; ))
3) al comma 14 le parole «per le riforme per il federalismo»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli Affari Regionali»;
4) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole: «azienda
in capo alla» sono soppresse.
5) Al comma 32-ter le parole: «di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera e) del presente decreto» sono soppresse;
6) Dopo il comma 35 e' inserito il seguente:
«35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.
1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la
verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma 5
e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della
gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali
e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli
stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.».
Riferimenti normativi
Si riportano gli articoli 3-bis e 4 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, come
modificati dalla presente legge:
"Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali
1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando
il termine di cui al primo periodo del presente comma che
opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai
tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in
ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici
locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali
gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o,
infine, delle disposizioni regionali che abbiano gia'
avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in
coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.
Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei
Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica,
esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie
di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio.
2. In sede di affidamento del servizio mediante
procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di
tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
dell'offerta.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione
della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai
servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati
con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo
concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi
dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione sono
prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli
ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura
ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di
regolazione competente abbia verificato l'efficienza
gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base dei
parametri stabiliti dall'Autorita' stessa.
5. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate
al patto di stabilita' interno secondo le modalita'
definite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 18,
comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente
di governo locale dell'ambito o del bacino vigila
sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo
precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita'
interno.
6. Le societa' affidatarie in house sono tenute
all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Le medesime societa' adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' delle disposizioni che stabiliscono a carico degli
enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori."
"Art. 4. Adeguamento della disciplina dei servizi
pubblici locali al referendum popolare e alla normativa
dall'Unione europea
1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di
concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,
verificano la realizzabilita' di una gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, di seguito "servizi pubblici locali",
liberalizzando tutte le attivita' economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,
in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa
economica privata non risulti idonea a garantire un
servizio rispondente ai bisogni della comunita'.
2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente
adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria
compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla
liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici
per la comunita' locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera
gli enti locali valutano l'opportunita' di procedere
all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di
servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.
3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore
a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 nel caso
di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore
economico del servizio e' pari o superiore alla somma
complessiva di 200.000 euro annui e' trasmessa per un
parere obbligatorio all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, che puo' pronunciarsi entro sessanta giorni,
sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente locale, in
merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti
all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza
della scelta eventuale di procedere all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici
locali. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo
precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di
cui al comma 2. La delibera e il parere sono resi pubblici
sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita'
idonee.
4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di
cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di
cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti
locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque
adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo
della gestione dei servizi, entro novanta giorni dalla
trasmissione del parere all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,
l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di
diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti
l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la
produzione di beni e attivita' rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunita' locali, definiscono preliminarmente, ove
necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo
le eventuali compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, determinate, con particolare
riferimento al trasporto pubblico regionale e locale,
tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli
investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma
e che dovra' essere osservato dagli enti affidanti nella
quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta
previsti nel bando di gara o nella lettera di invito di cui
al comma 11, tenendo conto dei proventi derivanti dalle
tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio
destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad
un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici
locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'art.
9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali,
qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da
quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono
soggetti alla disciplina prevista dall'art. 8, commi 2-bis
e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della
verifica di cui al comma 1, intende procedere
all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento
della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore
di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicita', imparzialita', trasparenza,
adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita'. Le
medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla
legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore
o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono
partecipare alle procedure competitive ad evidenza
pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti
previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure
competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di
servizi pubblici locali a condizione che documentino la
possibilita' per le imprese italiane di partecipare alle
gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento
di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto
concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o
la lettera di invito relative alle procedure di cui ai
commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali non duplicabili a costi socialmente
sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio
possa costituire elemento discriminante per la valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle
caratteristiche e al valore del servizio e che la
definizione dell'oggetto della gara garantisca la piu'
ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali
economie di scala e di gamma;
b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a
conseguire economie di gestione con riferimento all'intera
durata programmata dell'affidamento, e prevede altresi',
tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura
delle anzidette economie e la loro destinazione alla
riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al
finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi
di efficientamento relativi al personale;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la
durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli
investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei
capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni
caso la durata dell'affidamento non puo' essere superiore
al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione
o di collaborazione tra soggetti che possiedono
singolarmente i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla
prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi
della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata
analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero
degli operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia
effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante
e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione
dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione
dell'eventuale importo spettante al gestore al momento
della scadenza o della cessazione anticipata della gestione
ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di
garantire trasparenza informativa e qualita' del servizio;
g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti
ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli
elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di
strumenti di tutela dell'occupazione.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e
11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo
stesso, la qualita' di socio, al quale deve essere
conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento,
e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi
alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera
di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su
qualita' e corrispettivo del servizio prevalgano di norma
su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio per
l'intera durata del servizio stesso e che, ove cio' non si
verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione
del socio privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11
e 12 se il valore economico del servizio oggetto
dell'affidamento e' pari o inferiore alla somma complessiva
di 200.000 euro annui, l'affidamento puo' avvenire a favore
di societa' a capitale interamente pubblico che abbia i
requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la
gestione cosiddetta «in house». Al fine di garantire
l'unitarieta' del servizio oggetto dell'affidamento, e'
fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo
servizio e del relativo affidamento.
14. Le societa' cosiddette «in house» affidatarie
dirette della gestione di servizi pubblici locali sono
assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le
modalita' definite, con il concerto del Ministro per gli
Affari Regionali, in sede di attuazione dell'art. 18, comma
2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da
parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui
capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di
stabilita' interno.
15. Le societa' cosiddette «in house» e le societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di
servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni
e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
16. L'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
limitatamente alla gestione del servizio per il quale le
societa' di cui al comma 1, lettera c), del medesimo art.
sono state specificamente costituite, si applica se la
scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad
oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni
stabilite dall'art. 32, comma 3, numeri 2) e 3), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma
2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
societa' a partecipazione pubblica che gestiscono servizi
pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, e' fatto divieto di procedere al
reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il
presente comma non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti
i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore e'
partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del
rispetto del contratto di servizio nonche' ogni eventuale
aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale,
alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli
articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le
disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili
degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonche' degli
altri organismi che espletano funzioni di stazione
appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di
servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi
inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei
medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in
cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni
precedenti il conferimento dell'incarico inerente la
gestione dei servizi pubblici locali. Alle societa' quotate
nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita
dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei
confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il
quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma,
nonche' nei confronti di coloro che prestano, o hanno
prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo
attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli
enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione
del servizio pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di
societa' partecipate da enti locali coloro che nei tre anni
precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di
amministratore, di cui all'art. 77 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli
enti locali che detengono quote di partecipazione al
capitale della stessa societa'.
22. I componenti della commissione di gara per
l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non
devono aver svolto ne' svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente alla
gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,
la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non
possono essere nominati componenti della commissione di
gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da
parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualita' di componenti di commissioni di
gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di
gara le cause di astensione previste dall'art. 51 del
codice di procedura civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa'
partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti
della commissione di gara non possono essere ne' dipendenti
ne' amministratori dell'ente locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal
19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da
conferire successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti,
la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico
locale o in caso di sua cessazione anticipata, il
precedente gestore cede al gestore subentrante i beni
strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non
duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la
prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del
comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo
gratuito e liberi da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i
beni di cui al comma 29 non sono stati interamente
ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al
precedente gestore un importo pari al valore contabile
originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali
contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di
settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' restano salvi
eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando
o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il
successivo affidamento del servizio pubblico locale a
seguito della scadenza o della cessazione anticipata della
gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma
32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dall'art. 1, comma 117, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime
transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui
valore economico sia superiore alla somma di cui al comma
13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma,
nonche' gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi
di cui alle successive lettere da b) a d) cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31
dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione
puo' avvenire a favore di un'unica societa' in house
risultante dalla integrazione operativa di preesistenti
gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia,
tale da configurare un unico gestore del servizio a livello
di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi
dell'art. 3-bis. La soppressione delle preesistenti
gestioni e la costituzione dell'unica societa' in house
devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre
2012. In tal caso il contratto di servizio dovra' prevedere
indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del
servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di
performance (redditivita', qualita', efficienza). La
valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione
e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di
servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte
dell'Autorita' di regolazione di settore. La durata
dell'affidamento in house all'azienda risultante
dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui
alla presente lettera non si applica ai processi di
aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale
che gia' prevedano procedure di affidamento ad evidenza
pubblica;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto,
al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo
2013;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1°
ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione
che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di
azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella
sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso
procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento
privato presso investitori qualificati e operatori
industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento
entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si
verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o
del 31 dicembre 2015.
32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto
delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta
che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini
stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di
inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine
perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente
detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120,
comma secondo, della Costituzione e secondo le modalita'
previste dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed
al fine di non pregiudicare la necessaria continuita'
nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a
qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici
locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle
attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed
in particolare il rispetto degli obblighi di servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico
locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di
servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino
al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di
liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato
alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo
puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto
previsto nel presente articolo.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in
Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del
comma 12, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata
dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per
altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne'
tramite loro controllanti o altre societa' che siano da
essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata
della gestione e non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi del comma 12 e alle societa' a
partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi
del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali possono comunque concorrere su
tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo
anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a
condizione che sia stata indetta la procedura competitiva
ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio
o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al
nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero,
purche' in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma
13.
33-bis. Al fine di assicurare il progressivo
miglioramento della qualita' di gestione dei servizi
pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative
delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a
rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualita'
del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello
degli investimenti effettuati, nonche' ogni ulteriore
informazione necessaria alle predette finalita'.
33-ter. Con decreto del Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31
marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza
unificata, sono definiti:
a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e
l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
b) le modalita' attuative del comma 33-bis, anche
tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in
termini di aree, popolazioni e caratteristiche del
territorio servito;
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la
piena attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
34. Le disposizioni contenute nel presente art. si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono
sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente
art. il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto
previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione
di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33,
il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui
al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23
agosto 2004, n. 239, nonche' la gestione delle farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. E'
escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del
presente art. quanto disposto dall'art. 2, comma 42, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con
riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono
fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni
di validita', gli affidamenti e i contratti di servizio
gia' deliberati o sottoscritti in conformita' all'art. 5
del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformita'
all'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
34-bis.
34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di trasporto
pubblico locale su gomma, gia' affidati ai sensi dell'art.
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita'
all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di
affidamento.
34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su
infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti
compresi in programmi cofinanziati con risorse dell'Unione
europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai
relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei
connessi collaudi, anche di esercizio.
35. Restano salve le procedure di affidamento gia'
avviate all'entrata in vigore del presente decreto.
35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, la verifica di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma 5 e le procedure di
cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei di cui all'art. 3-bis dagli enti di
governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del
medesimo articolo.".