Art. 34 
 
 
            Direttore centrale e vice direttore centrale 
 
  1. L'Ufficio  centrale  del  bilancio  e  degli  affari  finanziari
(BILANDIFE) e' retto da un ufficiale generale di grado non  inferiore
a maggior generale o grado corrispondente delle Forze armate. 
  2. Il  direttore  centrale  e'  coadiuvato  da  un  vice  direttore
centrale civile, scelto tra i dirigenti di seconda fascia  del  ruolo
dei dirigenti del Ministero della difesa, il quale lo sostituisce  in
caso di assenza o impedimento, ne assolve  le  funzioni  in  caso  di
vacanza della carica.