Art. 36 Principi generali - Responsabili incaricati della direzione lavori (articoli 160 e 161, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5, 6 e 8, sono svolti dagli organi del Genio previsti dagli ordinamenti di Forza armata, che sono funzionalmente dipendenti da Geniodife per le attivita' connesse ai lavori di cui agli articoli 5 e 6. 2. In alcuni casi, per esigenze organizzative, Geniodife puo' costituire una specifica direzione lavori richiedendo il personale alla Forza armata interessata alle opere o a piu' Forze armate nel caso di opere a carattere interforze. 3. Gli interventi realizzati fuori dal territorio nazionale di cui al Capo XII sono eseguiti sotto il coordinamento e la direzione tecnico-contabile di organi del Genio all'uopo istituiti. 4. I lavori eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati sono coordinati e diretti da direzioni dei lavori del Paese alleato. 5. L'incarico di direttore dei lavori e' conferito agli ufficiali del Genio. L'incarico puo' essere conferito anche al personale civile, appartenente alla terza area con profilo tecnico, dotato di adeguata capacita' tecnico professionale, in conformita' a quanto stabilito dal codice e dal regolamento generale. 6. L'incarico, per ogni singolo lavoro, e' conferito dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, correlando la capacita' tecnico professionale del soggetto alla natura dell'intervento da realizzare.