Art. 36 
 
 Principi generali - Responsabili incaricati della direzione lavori 
            (articoli 160 e 161, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il coordinamento, la direzione e il controllo  tecnico-contabile
dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5, 6 e 8, sono svolti
dagli organi del Genio previsti dagli ordinamenti  di  Forza  armata,
che sono funzionalmente dipendenti  da  Geniodife  per  le  attivita'
connesse ai lavori di cui agli articoli 5 e 6. 
  2. In alcuni  casi,  per  esigenze  organizzative,  Geniodife  puo'
costituire una specifica direzione lavori  richiedendo  il  personale
alla Forza armata interessata alle opere o a piu'  Forze  armate  nel
caso di opere a carattere interforze. 
  3. Gli interventi realizzati fuori dal territorio nazionale di  cui
al Capo XII sono eseguiti  sotto  il  coordinamento  e  la  direzione
tecnico-contabile di organi del Genio all'uopo istituiti. 
  4. I lavori eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati sono
coordinati e diretti da direzioni dei lavori del Paese alleato. 
  5. L'incarico di direttore dei lavori e' conferito  agli  ufficiali
del Genio.  L'incarico  puo'  essere  conferito  anche  al  personale
civile, appartenente alla terza area con profilo tecnico,  dotato  di
adeguata capacita' tecnico professionale,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dal codice e dal regolamento generale. 
  6.  L'incarico,  per  ogni  singolo  lavoro,   e'   conferito   dal
responsabile del procedimento per la fase di  esecuzione,  correlando
la  capacita'  tecnico  professionale  del   soggetto   alla   natura
dell'intervento da realizzare.