Art. 37 
 
                        Assistente dei lavori 
                 (art. 163, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Per ogni lavoro deve essere nominato un assistente con  funzioni
di assistente di cantiere. Nei casi  piu'  complessi  possono  essere
nominati anche piu' assistenti con  specifiche  competenze  nei  vari
settori tecnici dell'opera da eseguire. 
  2. Gli assistenti sono nominati dal direttore dei lavori. 
  3.  Gli  assistenti  sono  sottufficiali,  volontari  in   servizio
permanente o dipendenti civili, in possesso di titolo  di  studio  di
geometra o perito edile, elettrotecnico o termotecnico. 
  4. Nei casi di  particolare  complessita'  tecnica  possono  essere
nominati assistenti anche ufficiali del  Genio  o  funzionari  civili
appartenenti  alla  carriera  direttiva   tecnica,   con   specifiche
competenze tecniche nei settori relativi all'esecuzione delle  opere,
con funzioni di  direttore  operativo  ai  sensi  dell'art.  149  del
regolamento generale. 
  5. Per l'Arma dei carabinieri si applica l'art. 9, comma 5. 
  6. Ferma restando la responsabilita' del coordinamento da parte del
direttore  dei  lavori,  altri  incarichi  connessi   alla   corretta
sorveglianza dei lavori possono essere  affidati  all'assistente  dei
lavori.