Art. 38 Capo dell'organo esecutivo (art. 165, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Il capo dell'organo esecutivo del Genio e' un ufficiale con grado dirigenziale del Genio. 2. Il capo dell'organo esecutivo ricopre l'incarico di responsabile unico del procedimento o di responsabile del procedimento di una o piu' fasi del procedimento, come indicato dall'art. 13. 3. Oltre a ricoprire l'incarico di cui al comma 2, il capo dell'organo esecutivo e' responsabile della verifica e del controllo degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai comandi degli enti nell'affidamento ed esecuzione degli interventi a essi demandati dagli organi tecnici centrali di Forza armata. In tale attivita' riferisce a questi ultimi circa la regolarita' delle procedure amministrative seguite.