Art. 38 
 
                     Capo dell'organo esecutivo 
                 (art. 165, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il capo dell'organo esecutivo del  Genio  e'  un  ufficiale  con
grado dirigenziale del Genio. 
  2. Il capo dell'organo esecutivo ricopre l'incarico di responsabile
unico del procedimento o di responsabile del procedimento  di  una  o
piu' fasi del procedimento, come indicato dall'art. 13. 
  3. Oltre a  ricoprire  l'incarico  di  cui  al  comma  2,  il  capo
dell'organo esecutivo e' responsabile della verifica e del  controllo
degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai comandi degli  enti
nell'affidamento ed esecuzione  degli  interventi  a  essi  demandati
dagli organi tecnici centrali di  Forza  armata.  In  tale  attivita'
riferisce a  questi  ultimi  circa  la  regolarita'  delle  procedure
amministrative seguite.