Art. 81 
 
         (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) 
 
  1. L'articolo 76 del regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 76 (Attribuzioni  del  pubblico  ministero  presso  la  Corte
suprema di cassazione). 
  1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e
conclude: 
  a) in tutte le udienze penali; 
  b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite  civili  e  nelle
udienze pubbliche  dinanzi  alle  sezioni  semplici  della  Corte  di
cassazione, ad eccezione di  quelle  che  si  svolgono  dinanzi  alla
sezione di cui all'articolo 376,  primo  comma,  primo  periodo,  del
codice di procedura civile. 
  2. Il pubblico ministero  presso  la  Corte  di  cassazione  redige
requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.".