Articolo 36 - Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali. 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 35 del presente decreto, e' concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla sezione della Consulta competente per materia, per acquisto di nuove attrazioni, nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che il titolare della domanda sia in possesso della licenza di esercizio di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni e che l'acquisto di riferisca esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati. 2. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni annualita' a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° novembre dell'anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall'Amministrazione e, a pena di inammissibilita', corredata della seguente documentazione completa: a) certificato di iscrizione da almeno tre anni alla Camera di Commercio; b) documentazione fotografica dell'attrazione e di ciascun impianto acquistato, realizzata a montaggio ultimato presso l'esercente, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice; certificato di collaudo dell'attrazione, o attestazione di conformita' alle norme comunitarie, redatti da un professionista abilitato; c) nel caso di imprese circensi, dichiarazione d'impegno ad effettuare almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno per il quale viene richiesto il contributo; d) autorizzazioni comunali, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., relative all'esercizio dell'attivita' circense per l'anno a cui si riferisce l'acquisto; per lo spettacolo viaggiante, autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attrazione o degli impianti oggetto dell'acquisto; e) documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dell'attrazione oggetto dell'acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, da parte dei Comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni. Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice; f) nel caso dell'acquisto di autocaravan e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto n. 445 del 2000, attestante che lo stesso e' classificato ad uso speciale circhi o spettacolo viaggiante; g) fatture quietanzate, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse a partire dal 1° novembre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo, concernenti l'avvenuto acquisto da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante di attrazioni, impianti, attrezzature, macchinari, beni strumentali di cui al presente Titolo. I relativi pagamenti dovranno essere corredati da attestazione di avvenuto pagamento tramite copie dei bonifici bancari o dell'estratto conto bancario, con chiara indicazione dei soggetti della transazione; h) ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto n. 445 del 2000, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte del legale rappresentante della ditta costruttrice o venditrice, contenente: 1) denominazione e sede della ditta produttrice o fornitrice e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente; 2) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'attrazione, dell'impianto o del bene strumentale, con attestazione che trattasi di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali nuovi di fabbrica e non di usato ri-condizionato, nonche' l'anno di fabbricazione, 3) eventuale ditta di provenienza e luogo e data di produzione del bene acquistato, qualora non sia stato costruito in proprio; 4) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati e il saldo delle fatture, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonche' documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice stessa; in caso di pagamento rateale dovra' essere attestata l'esistenza o meno di riserva di proprieta' sul bene acquistato; 5) copia del contratto di acquisto con le relative modalita' e tempistiche di pagamento; 6) in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera, il certificato di importazione (C.M.S.); 7) tutta la documentazione fornita, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione italiana. 3. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi di cui al presente decreto solo ai sensi del presente articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni SIAE, di avere effettuato almeno seicento rappresentazioni nell'arco degli ultimi sei anni; 4. Ulteriori contributi per le finalita' di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la precedente assegnazione; a tal fine, il richiedente e' tenuto a produrre attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000, della conservazione del bene gia' oggetto di contributo per almeno un anno. 5. Per l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non e' trascorso dalla precedente assegnazione il numero di anni rispettivamente indicati: a) chapiteaux ed accessori, autoveicoli o trattori di vario genere, gradinate e tribune: anni cinque; b) gruppi elettrogeni, autocaravan: anni otto. 6. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche, per la presentazione di una nuova domanda di contributo devono essere trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione e, nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE. 7. In caso di riscontrate gravi irregolarita' nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall'assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio. 8. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilita' di presentare domanda di contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione. 9. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali permute, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall'Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permute o compensazioni relative a beni che non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato da una dichiarazione proveniente da un professionista terzo rispetto alle parti contraenti. 10. Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere prodotta e inviata all'Amministrazione la seguente documentazione: a) attestazione circa eventuali modifiche della precedente dichiarazione relativa all'esistenza o meno di riserva di proprieta' sul bene acquistato; b) copia di trasferimenti attraverso bonifici bancari attestati da copia degli stessi o da copia dell'estratto conto attestanti i pagamenti avvenuti in data successiva alla domanda; c) la registrazione e attribuzione del codice identificativo in caso di presentazione della sola domanda all'atto della domanda; d) per gli esercenti circensi, dichiarazione di aver effettuato nell'anno per il quale viene richiesto il contributo, centocinquanta rappresentazioni documentata da attestazioni SIAE. 11. Per l'erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall'Amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre 180 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'Amministrazione medesima. Diversamente, il contributo e' revocato.