Articolo 36 - Acquisto di nuove attrazioni,  impianti,  macchinari,
attrezzature e beni strumentali. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  all'articolo  35  del  presente
decreto, e' concesso un contributo nella misura massima del  sessanta
per cento dei costi ammissibili, fatti salvi  i  massimali  di  spesa
definiti dalla sezione della Consulta  competente  per  materia,  per
acquisto   di   nuove   attrazioni,   nuovi   impianti,   macchinari,
attrezzature  e  beni  strumentali  appartenenti  all'elenco  di  cui
all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, agli esercenti  circensi,
di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a  condizione  che
il titolare della domanda sia in possesso della licenza di  esercizio
di cui all'articolo 69 del  T.U.L.P.S.  da  almeno  tre  anni  e  che
l'acquisto  di  riferisca  esclusivamente  ad  attrazioni,  impianti,
macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica  e  non
usati. 
  2. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso sulla base
di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre  il
31 ottobre di ogni annualita' a valere sugli  acquisti  effettuati  a
partire dal 1°  novembre  dell'anno  precedente.  Tale  domanda  deve
essere redatta su modello predisposto dall'Amministrazione e, a  pena
di  inammissibilita',   corredata   della   seguente   documentazione
completa: 
a) certificato di iscrizione  da  almeno  tre  anni  alla  Camera  di
   Commercio; 
  b) documentazione fotografica dell'attrazione e di ciascun impianto
acquistato,  realizzata  a  montaggio  ultimato  presso  l'esercente,
sottoscritta e convalidata  dal  legale  rappresentante  della  ditta
venditrice; certificato di collaudo dell'attrazione,  o  attestazione
di conformita' alle norme comunitarie, redatti da  un  professionista
abilitato; 
c) nel  caso  di  imprese  circensi,   dichiarazione   d'impegno   ad
   effettuare almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno per il
   quale viene richiesto il contributo; 
  d) autorizzazioni comunali, di cui all'articolo 69 del  T.U.L.P.S.,
relative all'esercizio dell'attivita' circense per l'anno  a  cui  si
riferisce l'acquisto; per lo  spettacolo  viaggiante,  autorizzazioni
comunali per l'esercizio dell'attrazione  o  degli  impianti  oggetto
dell'acquisto; 
e) documentazione      comprovante      l'avvenuta      registrazione
   dell'attrazione oggetto dell'acquisto, e attribuzione del relativo
   codice identificativo, da  parte  dei  Comuni  competenti,  ovvero
   copia della domanda di registrazione e di attribuzione del  codice
   medesimo, ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto  del  Ministro
   dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni. Non  sono
   accettate domande che abbiano un codice  identificativo  intestato
   alla ditta venditrice o costruttrice; 
  f) nel caso dell'acquisto di autocaravan e,  solo  per  il  settore
circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della
carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di autocertificazione,
ai sensi dell'articolo  46  del  citato  decreto  n.  445  del  2000,
attestante che lo stesso e' classificato ad  uso  speciale  circhi  o
spettacolo viaggiante; 
  g) fatture quietanzate,  in  regola  con  le  vigenti  disposizioni
fiscali, emesse a partire dal  1°  novembre  dell'anno  precedente  a
quello in cui  si  richiede  il  contributo,  concernenti  l'avvenuto
acquisto da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante
di attrazioni, impianti, attrezzature, macchinari,  beni  strumentali
di cui al presente  Titolo.  I  relativi  pagamenti  dovranno  essere
corredati da attestazione di avvenuto  pagamento  tramite  copie  dei
bonifici  bancari  o  dell'estratto  conto   bancario,   con   chiara
indicazione dei soggetti della transazione; 
  h) ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto  n.  445  del
2000, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte  del
legale  rappresentante  della  ditta   costruttrice   o   venditrice,
contenente: 
  1) denominazione e sede della  ditta  produttrice  o  fornitrice  e
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente; 
  2) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'attrazione, dell'impianto
o del bene strumentale, con attestazione che trattasi di  attrazioni,
impianti,  macchinari,  attrezzature,  beni  strumentali   nuovi   di
fabbrica  e  non  di  usato  ri-condizionato,   nonche'   l'anno   di
fabbricazione, 
  3) eventuale ditta di provenienza e luogo e data di produzione  del
bene acquistato, qualora non sia stato costruito in proprio; 
  4)  dichiarazione  comprovante   l'avvenuta   consegna   dei   beni
acquistati e il  saldo  delle  fatture,  in  regola  con  le  vigenti
disposizioni fiscali, nonche' documento di trasporto rilasciato dalla
ditta venditrice stessa; in caso di pagamento rateale  dovra'  essere
attestata l'esistenza o  meno  di  riserva  di  proprieta'  sul  bene
acquistato; 
  5) copia del contratto di acquisto  con  le  relative  modalita'  e
tempistiche di pagamento; 
  6) in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera, il
certificato di importazione (C.M.S.); 
  7) tutta la documentazione fornita, qualora gli  originali  fossero
in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione italiana. 
  3.  Gli  esercenti  di   motoautoacrobatiche   possono   richiedere
contributi di cui al presente decreto  solo  ai  sensi  del  presente
articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni  SIAE,  di  avere
effettuato almeno seicento rappresentazioni  nell'arco  degli  ultimi
sei anni; 
  4. Ulteriori  contributi  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo possono essere  concessi  al  medesimo  richiedente  solo  a
partire dal terzo anno successivo a quello  in  cui  e'  avvenuta  la
precedente assegnazione; a tal  fine,  il  richiedente  e'  tenuto  a
produrre attestazione, mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000,
della conservazione del bene gia' oggetto di contributo per almeno un
anno. 
  5. Per l'acquisto delle seguenti attrezzature, non  possono  essere
concessi contributi se non e' trascorso dalla precedente assegnazione
il numero di anni rispettivamente indicati: 
a) chapiteaux ed accessori, autoveicoli o trattori di  vario  genere,
   gradinate e tribune: anni cinque; 
b) gruppi elettrogeni, autocaravan: anni otto. 
  6.  Nel  caso  di  esercenti   di   motoautoacrobatiche,   per   la
presentazione di  una  nuova  domanda  di  contributo  devono  essere
trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione  e,
nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno  seicento
rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE. 
  7. In caso di riscontrate  gravi  irregolarita'  nelle  domande  di
contributo, anche con  riferimento  a  dichiarazioni  di  terzi,  per
acquisti di cui al presente articolo,  i  soggetti  richiedenti  sono
esclusi dall'assegnazione di contributi allo  stesso  titolo  per  il
successivo quinquennio. 
  8. L'eventuale  rinuncia  al  contributo  assegnato  ai  sensi  del
presente articolo esclude dalla possibilita' di presentare domanda di
contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione. 
  9. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore  del
bene acquistato quelli relativi ad eventuali permute, o compensazioni
di  parte  del  valore,  di  beni  precedentemente   acquistati   con
contributi  erogati  dall'Amministrazione.  Tale  previsione  non  si
applica in caso di permute o compensazioni relative a  beni  che  non
sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il
valore  dei  beni  deve  essere  attestato   da   una   dichiarazione
proveniente  da  un  professionista   terzo   rispetto   alle   parti
contraenti. 
  10. Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato ai  sensi  del
presente articolo, deve essere prodotta e inviata all'Amministrazione
la seguente documentazione: 
  a)  attestazione  circa  eventuali   modifiche   della   precedente
dichiarazione relativa all'esistenza o meno di riserva di  proprieta'
sul bene acquistato; 
b) copia di trasferimenti attraverso bonifici  bancari  attestati  da
   copia degli stessi o da copia  dell'estratto  conto  attestanti  i
   pagamenti avvenuti in data successiva alla domanda; 
c) la registrazione e attribuzione del codice identificativo in  caso
   di presentazione della sola domanda all'atto della domanda; 
d) per gli  esercenti  circensi,  dichiarazione  di  aver  effettuato
   nell'anno  per   il   quale   viene   richiesto   il   contributo,
   centocinquanta rappresentazioni documentata da attestazioni SIAE. 
  11. Per l'erogazione del contributo, la  documentazione  consuntiva
richiesta dall'Amministrazione deve essere inviata in forma  completa
entro e non oltre 180 giorni dalla data  dell'avviso  di  ricevimento
della  notifica  di  assegnazione   da   parte   dell'Amministrazione
medesima. Diversamente, il contributo e' revocato.