Articolo 37 - Danni conseguenti ad evento fortuito. 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  nell'articolo  35  del  presente
decreto, e' concesso un contributo nella misura massima del  sessanta
per cento dei costi ammissibili, fatti salvi  i  massimali  di  spesa
definiti dalla sezione della Consulta competente per materia, per  la
ricostituzione degli  impianti  distrutti  o  danneggiati  da  eventi
fortuiti agli esercenti circensi e  dello  spettacolo  viaggiante,  a
condizione che: 
a) siano in  possesso  della  licenza  di  cui  all'articolo  69  del
   T.U.L.P.S. da almeno tre anni; 
b) qualora l'evento fortuito consista in  un  incendio,  che  abbiano
   contratto polizza di assicurazione  per  un  massimale  che  copra
   almeno per il trenta per cento il  valore  dell'impianto  e  delle
   attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio. 
  2. La domanda deve essere presentata entro  e  non  oltre  sessanta
giorni dalla data dell'evento fortuito che ha  causato  il  danno.  A
pena di inammissibilita', la domanda deve essere corredata da: 
  a)  relazione  nella  quale  siano  indicate  dettagliatamente   le
circostanze dell'evento e l'entita' del danno subito; 
  b) dichiarazione rilasciata da una  pubblica  autorita'  competente
(Pubblica  Sicurezza,   Vigili   del   Fuoco,   Polizia   municipale,
Carabinieri,  autorita'  diplomatiche  o   consolari)   eventualmente
intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento,  nella
quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le  circostanze
dell'evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli
impianti e dalle attrezzature; 
c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati,
   retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della  data  e  del
   luogo dell'evento; 
d) relazione tecnica  di  ditta  specializzata  o  di  professionista
   abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei
   danni subiti; 
e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti  e  delle
   attrezzature distrutte o danneggiate; 
f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione,  nel
   caso di incendio. 
  3. Per l'erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la
seguente documentazione: 
a) fatture quietanzate ed  in  regola  con  le  vigenti  disposizioni
   fiscali comprovanti la  spesa  sostenuta,  con  la  corrispondente
   documentazione,  consistente  in  bonifici  bancari   o   estratti
   contabili rilasciati da istituti  di  credito,  da  cui  risultino
   data, importo  dell'operazione,  indicazione  dei  soggetti  della
   transazione; 
  b)  dichiarazione  della  ditta  che  ha  provveduto   ai   lavori,
comprovante l'avvenuta consegna del materiale o  l'effettuazione  dei
lavori di ricostituzione delle attrezzature  danneggiate,  l'avvenuto
saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonche' documentazione
fotografica  dell'attrazione  ricostituita,  convalidate  dal  legale
rappresentante della ditta stessa; 
  c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del citato decreto  n.  445  del  2000,  nella
quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilita', che: 
  1) non sono stati richiesti  e  ottenuti  altri  contributi  per  i
medesimi danni  subiti,  da  parte  di  altri  organismi  pubblici  o
privati. In caso affermativo, l'interessato  e'  tenuto  ad  indicare
l'ente erogatore e l'ammontare del contributo; 
  2) per il danno prodotto dall'evento  fortuito  non  esiste  alcuna
copertura  assicurativa;  qualora  invece  sia  stata  contratta  una
polizza di assicurazione,  l'interessato  e'  tenuto  a  dichiararlo,
indicando per l'incendio o altra causa l'importo del risarcimento che
sia stato concordato o liquidato. Resta  fermo  quanto  previsto  nel
precedente comma 1, lettera b), in materia di copertura  assicurativa
in caso di incendio; 
  d) qualora il danno sia stato provocato da incendio  doloso,  copia
del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso  dalla
competente  autorita'  giudiziaria,   nonche'   dichiarazione   della
compagnia di  assicurazione  attestante  l'importo  del  risarcimento
liquidato o concordato. 
  4. Per l'erogazione del contributo,  la  documentazione  consuntiva
richiesta dall'Amministrazione deve essere inviata in forma  completa
entro e non oltre 180 giorni dalla data  dell'avviso  di  ricevimento
della  notifica  di  assegnazione   da   parte   dell'Amministrazione
medesima. Diversamente, il contributo e' revocato.