Articolo 38 - Strutturazione di  aree  attrezzate  per  l'esercizio
dell'attivita' circense. 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  nell'articolo  35  del  presente
decreto, e' concesso un contributo nella misura massima del cinquanta
per cento dei costi ammissibili fatti  salvi  i  massimali  di  spesa
definiti dalla sezione della Consulta competente per materia, per  la
strutturazione di  aree  attrezzate  per  l'esercizio  dell'attivita'
circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni  ed
istituzioni, a condizione che: 
  a) siano proprietari  o  abbiano  la  disponibilita'  dell'area  da
strutturare per almeno un decennio; 
  b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci  anni
all'esercizio dell'attivita' circense; 
c) presentino  un  progetto  dettagliato  dei  lavori  da   eseguire,
   completo dei relativi costi, redatto  da  professionista  iscritto
   all'albo, approvato con delibera del comune competente; 
d) l'area  rientri  in  un  comune  in  regola  con  le  disposizioni
   dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337. 
  2. La domanda di contributo corredata della documentazione  di  cui
al  comma  1,  del  presente   articolo,   deve   essere   presentata
all'Amministrazione entro 31 gennaio di ogni annualita'. 
  3. Ai fini dell'erogazione del contributo, a pena di  revoca,  deve
essere  trasmessa  entro  12  mesi  dalla  data  di  notifica   della
assegnazione la seguente documentazione consuntiva completa: 
a) fatture quietanzate ed  in  regola  con  le  vigenti  disposizioni
   fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute; 
  b)   certificato   comunale   attestante   l'agibilita'   dell'area
strutturata; 
c) ove trattasi  di  Comuni,  delibera  di  approvazione  dei  lavori
   realizzati con i relativi costi.