Articolo 38 - Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 35 del presente decreto, e' concesso un contributo nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla sezione della Consulta competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che: a) siano proprietari o abbiano la disponibilita' dell'area da strutturare per almeno un decennio; b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attivita' circense; c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all'albo, approvato con delibera del comune competente; d) l'area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337. 2. La domanda di contributo corredata della documentazione di cui al comma 1, del presente articolo, deve essere presentata all'Amministrazione entro 31 gennaio di ogni annualita'. 3. Ai fini dell'erogazione del contributo, a pena di revoca, deve essere trasmessa entro 12 mesi dalla data di notifica della assegnazione la seguente documentazione consuntiva completa: a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute; b) certificato comunale attestante l'agibilita' dell'area strutturata; c) ove trattasi di Comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.