Art. 41 
 
                (Attestazione dei tempi di pagamento) 
 
  1. A decorrere  dall'esercizio  2014,  alle  relazioni  ai  bilanci
consuntivi o di esercizio delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale
e dal responsabile finanziario, attestante  l'importo  dei  pagamenti
relativi a transazioni commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei
termini previsti dal decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,
nonche'  il  tempo  medio  dei  pagamenti  effettuati.  In  caso   di
superamento dei predetti termini, le medesime relazioni  indicano  le
misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione
dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa  e
contabile verifica le attestazioni di cui al primo  periodo,  dandone
atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato,  in
sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo  e'
allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. 
  2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,  esclusi  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, che, sulla  base  dell'attestazione  di
cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti  superiori
a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015,  rispetto  a
quanto disposto dal decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,
nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con  soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 
  3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e'  applicata,  sulla  base  dei
criteri individuati con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali
che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal  decreto
legislativo  9  ottobre   2002,   n.   231,   come   rilevato   nella
certificazione del patto di stabilita' interno. 
  4. Le regioni, con riferimento agli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  trasmettono  al  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo  2005,  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata   nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 105 del  7  maggio  2005,  una  relazione  contenente  le
informazioni di cui al comma 1 e le iniziative  assunte  in  caso  di
superamento  dei  tempi  di  pagamento  previsti  dalla  legislazione
vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte  degli
enti  delle  misure  idonee  e  congrue  eventualmente  necessarie  a
favorire  il  raggiungimento  dell'obiettivo   del   rispetto   della
direttiva europea sui tempi  di  pagamenti   costituisce  adempimento
regionale, ai fini e per  gli  effetti  dell'articolo  2,  comma  68,
lettera c), della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  prorogato,  a
decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135.