Art. 42 
 
(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le  pubbliche
                          amministrazioni) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  da  specifiche  disposizioni  di
legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le  pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro
10 giorni dal ricevimento sono annotate le  fatture  o  le  richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti  e
per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro
confronti. E' esclusa la possibilita'  di  ricorrere  a  registri  di
settore o di reparto. Il registro  delle  fatture  costituisce  parte
integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre  gli
oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture  puo'
essere sostituito  dalle  apposite  funzionalita'  che  saranno  rese
disponibili sulla piattaforma elettronica per la  certificazione  dei
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  8  aprile
2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri  documenti  contabili
equivalenti e' annotato: 
    a) il codice progressivo di registrazione; 
    b) il numero di protocollo di entrata; 
    c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente; 
    d)la data di emissione della fattura o  del  documento  contabile
equivalente; 
    e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale; 
    f) l'oggetto della fornitura; 
    g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e
spese indicati; 
    h)la scadenza della fattura; 
    i) nel caso di enti  in  contabilita'  finanziaria,  gli  estremi
dell'impegno  indicato  nella  fattura  o  nel  documento   contabile
equivalente ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  primo  periodo  del
presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale,  o  analoghe
unita'  gestionali  del  bilancio  sul  quale  verra'  effettuato  il
pagamento; 
    l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA; 
    m) il Codice identificativo di  gara  (CIG),  tranne  i  casi  di
esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto
2010, n. 136; 
    n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative
a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria,
interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.