Art. 43 
 
       (Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali) 
 
  1.L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267  e'
sostituito dal seguente: 
    "1. I comuni, le province, le unioni di  comuni  e  le  comunita'
montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali
dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed  a
trasmetterli  al  Ministero  dell'interno.  Le  certificazioni   sono
firmate dal segretario, dal responsabile del servizio  finanziario  e
dall'organo di revisione economico-finanziario. 
    2. Le modalita' per la struttura, la redazione, nonche'  la  data
di scadenza per la trasmissione delle certificazioni  sono  stabilite
con decreto del Ministero dell'interno,  previo  parere  dell'Anci  e
dell'Upi, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e
delle province, comporta la sospensione del pagamento  delle  risorse
finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi
comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale. 
    4. I dati delle certificazioni sono resi noti  sulle  pagine  del
sito internet della  Direzione  centrale  della  finanza  locale  del
Ministero dell'interno e vengono resi disponibili  per  l'inserimento
nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 13  della  legge  31  dicembre
2009 n. 196. 
    5. I certificati al rendiconto della gestione degli  enti  locali
dell'esercizio  finanziario  2014  e  degli  esercizi  seguenti  sono
trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio
successivo, mentre la  data  di  scadenza  per  la  trasmissione  dei
certificati al bilancio di previsione resta fissata  con  il  decreto
ministeriale di cui al comma 2.".