Art. 44 
 
(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni) 
 
  1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  i  trasferimenti  fra
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  delle  risorse
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale  e  delle
risorse spettanti alle Regioni a statuto  speciale  e  alle  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  applicazione   dei   rispettivi
ordinamenti finanziari, sono  erogati  entro  sessanta  giorni  dalla
definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero  entro  sessanta
giorni  dalla   comunicazione   al   beneficiario   della   spettanza
dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni
per la erogazione sono stabilite a regime,  il  termine  di  sessanta
giorni decorre dalla  definizione   dei  provvedimenti  autorizzativi
necessari per lo svolgimento dell'attivita' ordinaria.