Art. 45 
 
             (Ristrutturazione del debito delle Regioni) 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare la ristrutturazione dei mutui  aventi  le  caratteristiche
indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle  regioni  ed  aventi
come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in  base
all'articolo 2, commi da 46 a  48,  della  legge  24  dicembre  2007,
n.244, e all'articolo 2, comma 98,  della  legge  23  dicembre  2009,
n.191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti  S.p.A.  per
conto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   ai   sensi
dell'articolo  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  2.  Per  il  riacquisto  da  parte   delle   regioni   dei   titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al
comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze  puo'
effettuare emissioni di titoli di Stato 
  3.  I  risparmi   annuali   di   spesa   derivanti   alle   regioni
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati  al
pagamento delle rate di ammortamento  delle  anticipazioni  contratte
nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli  articoli  2  e  3  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32,  34  e
35 del presente decreto. 
  4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti
o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  5. Possono essere oggetto  di  ristrutturazione  le  operazioni  di
indebitamento che, alla  data  del  31dicembre  2013,  presentino  le
seguenti caratteristiche: 
    a) vita residua pari o superiore a 5 anni e  importo  del  debito
residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro  per  i  mutui
contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore  nominale  dei
titoli obbligazionari  regionali  in  circolazione  superiore  a  250
milioni di euro. Per i titoli in  valuta  rileva  il  cambio  fissato
negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni. 
  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito  le
anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2  e  3
del citato decreto legge n. 35 del 2013. 
  7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti  di
cui al comma 1, trasmettendo entro il 20  giugno  2014  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro  -  Direzione
II, con certificazione congiunta del presidente  e  del  responsabile
finanziario, l'indicazione  delle  operazioni  di  indebitamento  che
presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a). 
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi  le
caratteristiche di cui al comma 5, lettera b),  avvengono  attraverso
le modalita' previste dalla legge che regola i titoli stessi, per  il
tramite  di  uno  o  piu'  intermediari  individuati  dal   Ministero
dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato,
che ricevono apposito mandato delle singole regioni. 
  9.  Le  modalita'  del  riacquisto  e  le   commissioni   per   gli
intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per  la
definizione dei cui termini ogni regione si avvale  obbligatoriamente
della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze 
  10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro il 18  luglio  2014,  si  provvede  all'individuazione
delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione. 
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui  nei  confronti  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il  debito  residuo  e'
rimborsato in trenta rate annuali di importo costante.  Il  tasso  di
interesse applicato al nuovo mutuo e' pari al rendimento  di  mercato
dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria piu' vicina
a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle
finanze, come rilevato  sulla  piattaforma  di  negoziazione  MTS  il
giorno della firma del nuovo contratto di prestito. 
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e  individuati  come
idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei  derivati  di
cui comma 15, e'  finanziato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11. 
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o  i  mutui  oggetto  di
rinegoziazione  rappresentino  il  sottostante   di   operazioni   in
strumenti derivati, la regione  provvede  alla  contestuale  chiusura
anticipata degli  stessi.  L'eventuale  valore  di  mercato  positivo
incassato  dalla  chiusura  anticipata  dei  derivati  e'   vincolato
all'utilizzo da parte della regione  per  il  riacquisto  del  debito
sottostante il derivato  stesso.  Qualora  il  derivato  presenti  un
valore  di  mercato  negativo  per  la  regione,  esso  deve   essere
ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che  la  somma
del valore di riacquisto dei titoli  e  del  valore  di  mercato  del
derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli  stessi.  In
caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale  valore  di
mercato negativo del  derivato  e  del  capitale  residuo  del  mutuo
oggetto di rinegoziazione, non  deve  essere  superiore  al  capitale
residuo risultante alla fine dell'anno solare  precedente  quello  in
cui avviene la rinegoziazione. 
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e  del  valore
degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del
debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal  Regolamento
UE 479/2009, non si da' luogo all'operazione. 
  15. La valutazione dei derivati e' di competenza delle regioni che,
per quanto attiene allo scopo della  presente  norma,  la  effettuano
sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  -
Dipartimento del Tesoro - Direzione II. 
  16. Le regioni assumono in autonomia  le  decisioni  in  ordine  al
riacquisto dei titoli e  alla  chiusura  anticipata  delle  eventuali
operazioni in strumenti derivati  ad  essi  riferite,  tenendo  conto
anche dei versamenti gia' avvenuti negli swap  di  ammortamento,  nei
fondi  di  ammortamento  o,  comunque,  delle  quote  capitale   gia'
accantonate  per  l'ammortamento  di  titoli  con  unico  rimborso  a
scadenza. 
  17. La rinegoziazione dei mutui  e  il  riacquisto  dei  titoli  in
circolazione come sopra definiti, inclusa  l'attivita'  di  provvista
sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
cui al comma 2, non deve determinare un aumento del  debito  pubblico
delle pubbliche amministrazioni  come  definito  dal  Regolamento  UE
479/2009.