Art. 49 
 
                          Sistema di misura 
 
  1. Per la rilevazione giornaliera delle  quantita'  di  idrocarburi
prodotti sono ammessi sistemi di misura diretta o indiretta. 
  2. Il sistema di misura realizzato conforme alla vigente normativa,
alle norme dell'UNI, del CEI o di altri organismi di  normalizzazione
dell'Unione Europea o dei suoi Stati membri o di Stati che sono parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si  considera
eseguito secondo la regola dell'arte. 
  3. Fatte salve le caratteristiche minerarie della misura i  sistemi
di misura devono permettere la comparabilita' con gli  altri  sistemi
di misura adottati nei differenti settori della filiera di produzione
e distribuzione degli idrocarburi. 
  4. E' consentito  l'utilizzo  del  data  logger  come  elemento  di
supporto in aggiunta all'utilizzo del del flow computer  in  caso  di
fuori servizio di quest'ultimo,  per  i  tempi  tecnici  strettamente
necessari  per  le  attivita'  di  manutenzione  e  ripristino  della
funzionalita' fermo restando che vengano garantite  le  modalita'  di
calcolo dei volumi di produzione nel rispetto di quanto previsto  dal
presente disciplinare.