Art. 49 Sistema di misura 1. Per la rilevazione giornaliera delle quantita' di idrocarburi prodotti sono ammessi sistemi di misura diretta o indiretta. 2. Il sistema di misura realizzato conforme alla vigente normativa, alle norme dell'UNI, del CEI o di altri organismi di normalizzazione dell'Unione Europea o dei suoi Stati membri o di Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considera eseguito secondo la regola dell'arte. 3. Fatte salve le caratteristiche minerarie della misura i sistemi di misura devono permettere la comparabilita' con gli altri sistemi di misura adottati nei differenti settori della filiera di produzione e distribuzione degli idrocarburi. 4. E' consentito l'utilizzo del data logger come elemento di supporto in aggiunta all'utilizzo del del flow computer in caso di fuori servizio di quest'ultimo, per i tempi tecnici strettamente necessari per le attivita' di manutenzione e ripristino della funzionalita' fermo restando che vengano garantite le modalita' di calcolo dei volumi di produzione nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.