Art. 30 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  della  presente  legge,  ad  esclusione  degli
articoli 18 e 28, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 29 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando